Versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni


Decreto 23 gennaio 2015

Modalita’ e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.
(GU n.27 del 3-2-2015)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni, che ha  introdotto  l'obbligo  di
emissione,  trasmissione,  conservazione  e  archiviazione  in  forma
elettronica  delle  fatture  emesse  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  7
marzo 2008, con il quale e' stato individuato il gestore del  sistema
di  interscambio  della  fatturazione  elettronica  e   le   relative
attribuzioni e competenze; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale  e'  stato
adottato il regolamento  in  materia  di  emissione,  trasmissione  e
ricevimento   della   fattura   elettronica   da   applicarsi    alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209  a  213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 1, comma 629, lettera  b),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che introduce l'art. 17‑ter  del  decreto  n.  633  del
1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano  debitori  d'imposta  ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita'  e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata  legge  n.
190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629,
lettera b), dello stesso articolo,  nelle  more  del  rilascio  della
misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea,  trovano
comunque applicazione per le operazioni per le  quali  l'imposta  sul
valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la nota n.  8006  del  14  novembre  2014  con  la  quale  il
Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione  europea  la
richiesta di una misura  di  deroga  ai  sensi  dell'art.  395  della
direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che  per  le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle  pubbliche
amministrazioni  queste  ultime  siano  responsabili  del   pagamento
dell'imposta; 
  Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi  informativi  relativi
alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali
dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014,  che
prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze  di  includere  i
soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art.  17-ter
del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  limitatamente  al  credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le  categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in  via
prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto
n. 633 del 1972, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del  1972,  e  successive
modificazioni, in materia di  versamento  di  conguaglio  e  rimborso
dell'eccedenza; 
  Visto  l'art.  38-bis  del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  e
successive modificazioni, in materia di esecuzione dei  rimborsi,  e,
in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuate,  anche
progressivamente,  in  relazione  all'attivita'  esercitata  ed  alle
tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti  per
i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis  sono  eseguiti  in
via prioritaria; 
  Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23  settembre  1994,  n.  547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.  644,
in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76  del  31  marzo
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  18
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
dicembre 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Alle cessioni di beni ed alle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti
delle  pubbliche  amministrazioni   ivi   contemplate,   di   seguito
"pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni  non
sono debitori d'imposta  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di
imposta  sul  valore  aggiunto,  si  applicano  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  2. Per le operazioni  di  cui  al  comma  1  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' versata dalle pubbliche  amministrazioni  cessionarie  di
beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta
diviene esigibile. 
Art. 2 
 
               Effetti sui soggetti passivi fornitori 
 
  1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di  beni
e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1,  emettono  la  fattura
secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972  con
l'annotazione "scissione dei pagamenti". 
  2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di  cui
all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta  ed  operano  la
registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli  23  e  24
del decreto n. 633 del 1972 senza computare  l'imposta  ivi  indicata
nella liquidazione periodica. 

Art. 3 
 
                      Esigibilita' dell'imposta 
 
  1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni  di
servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del  pagamento
dei corrispettivi. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  comunque  optare   per
l'esigibilita' dell'imposta anticipata  al  momento  della  ricezione
della fattura. 
  3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del  decreto
n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
disciplinate dal medesimo articolo non e' applicabile la disposizione
di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n.  633
del 1972.
Art. 4 
 
                       Versamento dell'imposta 
 
  1. Il versamento dell'IVA  dovuta  e'  effettuato  dalle  pubbliche
amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo  a  quello  in
cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di  compensazione
e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita': 
    a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti  presso  la
Banca d'Italia, tramite modello "F24  Enti  pubblici"  approvato  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28  giugno
2013; 
    b) per le pubbliche amministrazioni, diverse  da  quelle  di  cui
alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso  una
banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero  presso  Poste
italiane, mediante  versamento  unificato  di  cui  all'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), direttamente all'entrata del  bilancio  dello  Stato
con imputazione ad un articolo  di  nuova  istituzione  del  capitolo
1203. 
  2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso,  effettuare,
entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti
versamenti per l'IVA dovuta cosi' come segue: 
    a) in ciascun giorno del mese, relativamente al  complesso  delle
fatture per le quali l'imposta e' divenuta esigibile in tale giorno; 
    b) relativamente a ciascuna fattura la cui  imposta  e'  divenuta
esigibile.
Art. 5 
 
                    Disposizioni per le pubbliche 
              amministrazioni soggetti passivi dell'IVA 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di  beni  e
servizi nell'esercizio di attivita' commerciali,  in  relazione  alle
quali  sono  identificate  agli  effetti  dell'imposta   sul   valore
aggiunto, annotano le relative  fatture  nel  registro  di  cui  agli
articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno  15  del
mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile,  con
riferimento al mese precedente. 
  2. Nei casi di cui al comma  1,  l'imposta  dovuta  partecipa  alla
liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od,  eventualmente,
del relativo trimestre. 

Art. 6 
 
                Attivita' di monitoraggio e controllo 
 
  1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A.  di  cui  all'art.  4,
l'Agenzia delle entrate, previa  intesa  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   acquisisce   ed   elabora   le
informazioni dei predetti  versamenti  e  le  informazioni  contenute
nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1,  commi  da
209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e  relativi  decreti
attuativi. 
  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  le  pubbliche
amministrazioni   mettono   a    disposizione    dell'Amministrazione
finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la  documentazione
utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA  dovuta
e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento. 
  3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali,  gli  organi
interni di revisione e di controllo vigilano, in  particolare,  sulla
corretta  esecuzione  dei  versamenti  dell'imposta  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 7 
 
                               Rinvio 
 
  1. Resta fermo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  generali  in
materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni  e  le
prestazioni di servizi,  effettuate  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta.
Art. 8 
 
                        Contribuenti ammessi 
                   al rimborso in via prioritaria 
 
  1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n.
633 del 1972, e successive modificazioni,  che  prevede  l'erogazione
dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta  detraibile,
si applica, a partire dalla richiesta  relativa  al  primo  trimestre
dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi  che  hanno  effettuato
operazioni nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo  restando
quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2007,  e  nel  rispetto  dei  presupposti  di  cui
all'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972. 
  2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per
un ammontare non  superiore  all'ammontare  complessivo  dell'imposta
applicata alle operazioni, di cui all'art. 17‑ter del decreto n.  633
del 1972, effettuate nel periodo  in  cui  si  e'  avuta  l'eccedenza
d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
Art. 9 
 
                              Efficacia 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni per le quali e' stata emessa  fattura  a  partire  dal  1°
gennaio 2015. 
  2. Fino all'adeguamento dei  processi  e  dei  sistemi  informativi
relativi alla gestione  amministrativo  contabile  e,  comunque,  non
oltre il 31 marzo  2015,  le  pubbliche  amministrazioni  individuate
nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le  somme
occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da  effettuarsi
in ogni caso entro il 16 aprile 2015. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan