Con l’abolizione dei segretari meno presidi di legittimità per l’operato degli enti locali

image_pdfimage_print

La ripresa dell’esame, da parte della commissione affari costituzionali del Senato, del disegno di legge n. 1577 per la riorganizzazione della Pa fa ormai ritenere che non sia lontana l’abolizione della figura dei Segretari comunali e provinciali, secondo quanto prevede l’articolo 10 dello stesso Ddl.

Per lunghi anni il segretario dell’Ente – moderno erede della figura del cancelliere istituita in età comunale – ha rappresentato un’indiscussa autorità di prestigio posta ai vertici della macrostruttura, nella veste di organo garante dell’azione amministrativa dell’Ente locale. Questo modello organizzativo ha però iniziato a vacillare con la legge 127/1997 (cosiddetta Bassanini-bis), che da un lato ha previsto la facoltà per gli Enti locali di istituire il direttore generale, e dall’altro ha dato ai sindaci e ai presidenti delle province la possibilità di scegliere il segretario nell’ambito di un apposito albo a tal fine istituito.

In particolare è stata decisiva l’abrogazione, da parte della suddetta legge, del parere di legittimità del segretario sulle proposte di deliberazione, evento questo che ha concorso a ridisegnare il ruolo del segretario con l’obiettivo di “assicurare che la cosa pubblica sia gestita (…) non più in un’ottica di controllo dei singoli atti, bensì di collaborazione con gli organi dell’Ente, nel rispetto delle norme – sia statali che locali – poste dall’ordinamento giuridico” (circolare ministeriale 15 luglio 1997 n.18).
In tale contesto organizzativo, il segretario cessava di essere un funzionario dello Stato per divenire un dipendente dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari (in seguito soppressa con il Dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 122/2010), nell’ambito di un disegno preordinato ad assicurare nuove modalità di nomina del segretario, per accentuare il suo rapporto di fiducia con il capo dell’Amministrazione.

Quest’ultimo aspetto sembrava più funzionale all’assetto organizzativo dei Comuni ove la figura del sindaco eletto direttamente dal popolo assumeva un ruolo di sempre maggiore importanza, e introduceva – quasi di soppiatto –la logica dello spoil system per la scelta di un organo deputato a garantire la legalità dell’azione amministrativa, con l’effetto di indebolire l’indipendenza e l’esercizio di tale funzione.
In conseguenza di ciò si è aperta una crisi d’identità del segretario che ne ha offuscato lo stesso ruolo istituzionale, comprendente “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” (articolo 97 del Tuel).

L’eliminazione dall’ordinamento di una simile figura chiave apre seri interrogativi circa il presidio di legittimità nel sistema amministrativo locale, con rilevanti conseguenze anche per il sottile rapporto dialettico che spesso sorge tra la tecnostruttura e gli amministratori dell’Ente locale, sia per quanto riguarda gli strumenti della programmazione e le grandi scelte strategiche, sia per il disimpegno dell’ordinaria gestione amministrativa, che mette quotidianamente in rapporto l’Ente pubblico con i cittadini sul territorio.

link all’articolo

RelatedPost

Share This Post

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>