Riforma del Codice Appalti, analisi degli obiettivi punto per punto


E’ uscita in Gazzetta la Legge Europea con la riforma del codice. Il focus nella Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC svoltasi a Milano

Gli obiettivi della revisione del Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006) e del Regolamento attuativo (DPR 207/2010) – introdotti nel recepimento della Legge europea 2013 bis (161/2014) pubblicata nella Gazzetta 261 del 10 novembre –  sono stati al centro della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC che si è svolta il 6 novembre scorso a Milano sul tema “Definizione di un nuovo quadro normativo per il settore dei lavori pubblici, in recepimento della direttiva 2014/24/UE”.

Dalla relazione presentata dall’arch. Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), sono emersi i seguenti obiettivi della riforma del Codice dei Contratti: aprire concretamente il mercato dei lavori pubblici; promuovere e semplificare l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti; ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso; rilanciare la procedura del concorso di progettazione; garantire maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria; regolamentare ruoli e diritti del professionista negli appalti integrati; garantire regole certe per la determinazione dell’importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

APRIRE CONCRETAMENTE IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI. Rimuovere le regole che impediscono l’accesso alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai giovani ed ai meno giovani che non siano comunque titolari di strutture professionali di notevoli dimensioni. Vanno dunque aboliti dispositivi come l’art. 263 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010), che subordinano l’accesso alle gare per l’affidamento dei suddetti servizi al fatturato e al numero di dipendenti o di collaboratori stabili.

L’art. 263 del DPR 207/2010 subordina l’accesso degli operatori economici alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, al possesso dei seguenti requisiti: a) FATTURATO. Negli ultimi 5 esercizi un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta; b) ADDETTI. Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico; c) SVOLGIMENTO. Negli ultimi 10 anni, di 2 servizi cd. «di punta» per un importo totale non inferiore ad un valore compreso tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; d) ESPLETAMENTO. Negli ultimi 10 anni, di servizi relativi ad ogni classe e categoria per un importo globale tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

PROMUOVERE E SEMPLIFICARE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA A LIBERI PROFESSIONISTI. Promuovere l’esternalizzazione dei servizi di architettura e ingegneria rilanciando lo strumento del fondo di rotazione per finanziare i progetti, in modo da premiare le amministrazioni virtuose che riescono a realizzare i lavori entro la data prevista. Riconoscere al pubblico dipendente soprattutto il ruolo di controllo e di verifica dell’intero processo dell’esecuzione delle opere pubbliche.

L’art. 90 del Codice Appalti subordina l’affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, alla sussistenza, accertata e certificata dal RUP, dei seguenti casi: carenza di organico (mancanza di personale tecnico), problemi di tempistica (difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto), speciale complessità o rilevanza (in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze).

RIDURRE I RIBASSI ECCESSIVI NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. Limitare il ricorso al criterio del prezzo più basso ai soli affidamenti di servizi tecnici di scarsa rilevanza architettonica e introdurre comunque lo scarto automatico delle offerte anomale nell’ambito delle procedure che adottino tale criterio, con almeno dieci partecipanti.

RILANCIARE LA PROCEDURA DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE. Attraverso l’inserimento di un pacchetto di articoli che, puntando sulla qualità della prestazione professionale e non più sui requisiti tecnico-economici del professionista concorrente, assicurino:

– la scelta del concorso quale strumento prioritario per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, lasciando alle stazioni appaltanti l’opzione di ricorrere ad altre procedure solo nel caso di servizi tecnici di scarsa rilevanza architettonica;

– una profonda semplificazione del concorso, puntando esclusivamente su veloci procedure telematiche e su livelli preliminari della progettazione;

– l’opzione, per il professionista vincitore, di potere costituire anche dopo l’esito finale del concorso, un raggruppamento temporaneo di professionisti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-economici imposti dal bando. Tale innovazione offrirebbe nuove opportunità e nuovi poteri contrattuali ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure privi dei requisiti imposti dal bando per l’accesso alle fasi successive della progettazione, siano in grado di garantire prestazioni professionali di qualità.

Le norme attualmente in vigore, in particolare gli articoli 91, 99, 108, 109, 110 del Codice, non promuovono adeguatamente il ricorso alla procedura del concorso; determinano procedure lunghe e complicate; non assicurano il conferimento dell’incarico delle successive fasi di progettazione al professionista che ha redatto il progetto; impongono al suddetto professionista di dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel bando, nell’ipotesi di un eventuale affidamento delle fasi successive della progettazione.

GARANTIRE MAGGIORE TRASPARENZA NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. Prevedere, nelle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa e nei concorsi, che i componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente siano scelti a seguito di sorteggio pubblico e individuati, in parte tra funzionari della stazione appaltante (50%) e in parte tra liberi professionisti inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini (50%).

REGOLAMENTARE RUOLI E DIRITTI DEL PROFESSIONISTA NEGLI APPALTI INTEGRATI. Rendere obbligatoria l’indicazione nei bandi di gara delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso ad esso spettante, in relazione alle prestazioni professionali eseguite. In particolare, sarà necessario chiarire che l’importo a base di gara relativo al compenso per le prestazioni suddette deve essere indicato nel bando e calcolato con i parametri di cui al DM 143/2013, in osservanza all’art. 5 del DL 83/2012, convertito con Legge 134/2012.

L’art. 53, comma 3bis, del Codice Appalti prevede la facoltà di rapporto diretto tra stazione appaltante e progettista. La stazione appaltante ha solo la facoltà di indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta. Ciò determina in larga parte un’esclusività di rapporti tra stazione appaltante e appaltatore, ponendo il prestatore di servizi di architettura e ingegneria in una posizione di «debolezza» nei confronti dell’appaltatore stesso.

GARANTIRE REGOLE CERTE PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. Il nuovo quadro normativo di recepimento della direttiva UE n° 24, riprendendo i contenuti dell’art. 279 del Regolamento (DPR 207/2010) e dell’art. 5 del D.L. 83/2012, convertito con legge n°134/2012, dovrebbe ribadire l’obbligo per le stazioni appaltanti di redigere e allegare al bando il quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara, scrupolosamente calcolati con il DM 143/2013, superando le incertezze in atto determinate dalla sovrapposizione delle norme sopra richiamate con il testo vigente dell’art. 92 del Codice.

Le Amministrazioni Pubbliche continuano a calcolare l’importo da porre a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria in violazione dell’art. 5 del D.L. n°83/2012, convertito con Legge n°134/2012, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, nella stima dell’importo da porre a base di gara, applicano (non più «possono applicare») i parametri individuati con apposito Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto che è stato peraltro emanato in data 31/10/2013 (DM n°143/2013). Le stazioni appaltanti che continuano a non applicare tale norma, sottostimando sistematicamente l’importo da porre a base di gara, oltre a mortificare i professionisti e la qualità delle loro prestazioni, rischiano di ricorrere a procedure di affidamento errate, che variano proprio in funzione di tale importo.

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