Il sindaco di Napoli De Magistris rimane in carica


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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 8841 del 2014, proposto dal Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

– Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Russo, Lelio Della Pietra, Stefano Montone, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50;

– Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/A;

–  , rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Scotto e Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso il rpimo in Roma, Via Alessandro, n.6;

nei confronti di

CIPS- Comitato Italiano Popolo Sovrano, … rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Sistina, 121;

e con l’intervento di

ad opponendum:

…, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria 2;

1. sul ricorso numero di registro generale 8987 del 2014, proposto da

…e dall’ Associazione Lotta Piccole Illegalità – Alpi, rappresentati e difesi dagli avv. Ferdinando Scotto e Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Alessandro III, 6;

contro

– Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Russo, Lelio Della Pietra, e Stefano Montone, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50;

– Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/A;

nei confronti di

– U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

– Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11;

CIPS – Comitato Italiano Popolo Sovrano e …, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, Via Sistina, 121;

e con l’intervento di

ad opponendum:

…, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

sul ricorso numero di registro generale 9098 del 2014, proposto dal Ministero dell’Interno,

U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Montone, Lelio Della Pietra e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia. 50;

nei confronti di

– Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/A;

– Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11;

– …, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Scotto e Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Alessandro III, n. 6;

– CIPS, Comitato Italiano Popolo Sovrano, e …, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Sistina, 121;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani- ANCI -, rappresentata e difesa dagli avv. Harald Bonura, Giuliano Fonderico e Giuseppe Meli, con domicilio eletto il primo in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173;

ad opponendum:

…, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria 2;

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 8841 del 2014, n. 8987 del 2014 e 9098 del 2014

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Napoli: Sezione I n. 01801/2014, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Prefetto di Napoli di sospensione dalla carica di sindaco del comune predetto;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luigi De Magistris; del Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Napoli; del Comune di Napoli; di … del CIPS- Comitato Italiano Popolo Sovrano e di Dario Ciccarelli;

Vista l’ impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Russo, Della Pietra, Ferrari, Scotto, Perla, Lentini, Bonura, Fonderico e l’avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto:

– che, ai sensi della regola dettata dall’art. 96, comma 1, c.p.a., gli appelli cautelari diretti contro il medesimo provvedimento vanno riuniti per la contestuale decisione;

–      che – in relazione all’economia del presente giudizio cautelare e rifluendo ogni questione nel giudizio di merito – può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi rubricati ai nn. 8841 e 8987 reg. sez. 2014, su cui le stesse parti hanno ravvisato di non insistere nella presente fase contenziosa;

– che, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, lo stesso postula una diffusa e definitiva delibazione in sede di merito, tenuto conto, da un lato, che si tratta di sospensione di diritto (art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012), rispetto alla quale l’atto del Prefetto ha valore solo dichiarativo e, dall’altro alto, che detto evento non incide in via definitiva sul diritto di elettorato passivo ma, allo stato, sull’esercizio del mandato;

– che la misura di cautela adottata dal primo giudice, per il suo carattere interinale e la subordinazione della sua efficacia al tempo necessario per la conclusione del giudizio di costituzionalità, si configura conforme agli indirizzi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia U.E., tesi a privilegiare l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrità delle posizioni coinvolte dal contendere fino alla decisione di merito;

– che la delibazione del primo giudice di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che investe, in partequa, gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235 del 2012, non può formare oggetto di riedizione in sede di appello – salvi i casi di assoluta abnormità e di evidente irrilevanza ai fini del decidere – restando riservata al giudice a quo che, nel suo apprezzamento di merito, ha ad essa condizionato l’esito del giudizio cautelare;

– che il potere di riesame del giudice di appello viene, in conseguenza, ad attestarsi sugli estremi di pregiudizio connessi all’estromissione dal munus di sindaco;

– che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, riveste prevalenza quello inerente alla prosecuzione del mandato elettivo, non reversibile per il periodo di estromissione in caso di esito favorevole del giudizio di costituzionalità, mentre ad un suo esito negativo segue la reviviscenza della misura di sospensione medio tempore resa inefficace:

– che, inoltre, non emerge un grave vulnus ordinamentale, in relazione ai presupposti che hanno determinato la misura di sospensione del Prefetto, che non coinvolgono nell’attualità le funzioni dell’organo di vertice del comune, né sono connesse all’esercizio delle funzioni stesse, mentre il ripristino nel munus- per di più in via interinale e con subordinazione all’esito del giudizio di costituzionalità – è a sua volta espressione dei valori non declinabili dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’integrità delle situazioni soggettive azionate fino alla conclusione del giudizio di merito;

– che, in relazione ai profili e alla novità delle questioni controverse, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) – previamente riuniti gli appelli cautelari nn. 8841, 8987, 9098 reg. ric. 2014 – li respinge.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2014.