Censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2014

Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi
e criteri direttivi per il loro censimento. (14A08883)

(GU n.268 del 18-11-2014)

 
 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
   IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                                  e 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modifiche ed integrazioni con il quale,  in  attuazione  dell'art.  9
della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i  beni  culturali  e
paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni  di  cui  all'art.  17
della Costituzione stessa; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63  che  nel
modificare  la  lettera  a)  dell'art.  136  del  su  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili  che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica
o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel  modificare
l'art. 137 stabilisce che  le  commissioni  regionali  deputate  alla
formulazione di proposte per la dichiarazione di  notevole  interesse
pubblico degli immobili e aree di cui all'art.  136  siano  integrate
dal  rappresentante  del  competente  comando  regionale  del   Corpo
forestale dello Stato nei casi in cui la  proposta  riguardi  filari,
alberate ed alberi monumentali; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani; 
  Visto l'art. 7 della  predetta  legge,  con  il  quale  si  dettano
disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi
monumentali, dei  filari  e  delle  alberate  di  particolare  pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale; 
  Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima  legge,
con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  stessa,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti  i  principi  e  i
criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera
dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da  parte
degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonche' si  provveda
ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito  dal
Corpo forestale dello Stato; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale
generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma
3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali  12  gennaio  2005  di
individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
centrali e periferici dell'Ispettorato generale del  Corpo  forestale
dello Stato; 
  Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni.  e  la  normativa  vigente  in   materia   di   ricorsi
amministrativi; 
  Considerato che, nelle more della legiferazione statale in  materia
di alberi monumentali, ai sensi  dell'art.  117  della  Costituzione,
esclusiva per cio' che riguarda la tutela, e  concorrente,  per  quel
che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e  province  autonome
hanno gia' disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo  principi
per l'individuazione degli  alberi  monumentali  e  criteri  sia  per
l'effettuazione  dei  censimenti  nel  territorio  amministrativo  di
relativa  competenza  che  per  la  raccolta  delle  informazioni  in
appositi elenchi,  individuando  altresi'  misure  di  valorizzazione
degli esemplari arborei censiti; 
  Considerato che, fatta salva l'obbligatorieta' per  le  regioni  di
recepire la definizione di  albero  monumentale  stabilita  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10,  i  criteri
indicati dalle norme regionali  per  stabilire  se  un  albero  possa
considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia  eterogenei
e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi; 
  Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative
regionali,  hanno  gia'  realizzato  un   censimento   degli   alberi
monumentali del  territorio  di  loro  competenza,  hanno  redatto  e
approvato i relativi elenchi nonche' in alcuni casi hanno dato  avvio
alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e  paesaggio
ai fini della loro  inclusione  nell'elenco  dei  beni  di  rilevante
interesse paesaggistico; 
  Considerato il censimento degli alberi monumentali  effettuato  dal
Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione
di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso; 
  Acquisito il parere favorevole della  conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella  seduta  del  5
agosto 2014 sullo schema di provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri  direttivi
per il censimento  degli  alberi  monumentali  ad  opera  dei  comuni
nonche' quelli per la redazione ed  il  periodico  aggiornamento,  da
parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello  Stato,
di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale,  regionale  e
nazionale. 
  2. Fatti  salvi  i  lavori  di  censimento  gia'  effettuati  e  le
iniziative di tutela gia' poste in essere, l'obbiettivo del  presente
decreto  e'  quello  di  ricondurre  ad  una   maggiore   omogeneita'
l'approccio  al  riconoscimento  e  alla  selezione  degli  esemplari
monumentali, nonche' l'archiviazione del dato informativo,  cio'  nel
presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo  la
definizione di «albero monumentale» fornita  dall'art.  7,  comma  1,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
                               Art. 2 
 
 
      Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua
gestione provvede centralmente  il  Corpo  forestale  dello  Stato  -
Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ª,
avente competenze in materia di monitoraggio ambientale. 
  2. L'elenco degli alberi  monumentali  d'Italia  si  compone  degli
elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14  gennaio
2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario,
anche da quelle a statuto  speciale  e  dalle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma
1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
  3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da
tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di  un  censimento
effettuato a livello comunale. 
  4. Negli elenchi di cui al  presente  articolo  e'  fatta  espressa
menzione  del  vincolo   paesaggistico   sugli   alberi   monumentali
eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettera  a),
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni  e  del
vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139,  140
e 141 del Codice medesimo. 
  5.  Gli  elenchi  regionali  istituiti  ai  sensi  della  normativa
regionale  di  tutela  e  valorizzazione  degli  alberi  monumentali,
restano salvi fino al termine indicato dal  comma  1  del  successivo
articolo per la redazione degli elenchi regionali. 
                               Art. 3 
 
 
                 Censimento degli alberi monumentali 
 
  1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento  delle
regioni,  provvedono  ad  effettuare  il  censimento   degli   alberi
monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il  31
dicembre dello stesso anno, le  regioni  provvedono  a  redigere  gli
elenchi sulla base delle proposte  provenienti  dai  comuni.  Qualora
presso le regioni siano gia' istituiti  degli  elenchi  regionali  ai
sensi della normativa regionale  di  tutela  e  valorizzazione  degli
alberi  monumentali,  tali  elenchi  sono  revisionati,   accertando,
attraverso apposite  verifiche  sugli  esemplari  gia'  censiti,  che
sussista rispondenza  ai  criteri  e  metodi  indicati  nel  presente
decreto. 
  2. Il censimento sara' realizzato dai comuni  stessi  sia  mediante
ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e  schedatura  del
patrimonio  vegetale  sia  a   seguito   di   recepimento,   verifica
specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti
da cittadini, associazioni, istituti scolastici,  enti  territoriali,
strutture periferiche del Corpo forestale  dello  Stato  -  Direzioni
regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
                               Art. 4 
 
 
                  Definizione di albero monumentale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, si intende per «albero monumentale»: 
    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possano essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali; 
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani; 
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
  2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali  singoli  o
delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera  b),
si considerano gli esemplari appartenenti sia a  specie  autoctone  -
specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella
quale si sono originate o sono  giunte  senza  l'intervento  diretto,
intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone  -  specie  non
appartenenti  alla  flora  originaria   di   una   determinata   area
geografica, ma che vi sono giunte per  l'intervento,  intenzionale  o
accidentale, dell'uomo -. 
                               Art. 5 
 
 
                      Criteri di monumentalita' 
 
  1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalita',  sono
i seguenti: 
  a) pregio naturalistico legato all'eta' e alle dimensioni:  aspetto
strettamente legato alle peculiarita' genetiche  di  ogni  specie  ma
anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli
esemplari di una specie. Il criterio dimensionale,  che  riguarda  la
circonferenza  del  tronco,  l'altezza  dendrometrica,  l'ampiezza  e
proiezione  della  chioma,  costituisce  elemento  di  filtro   nella
selezione iniziale  ma  non  e'  imprescindibile  qualora  gli  altri
criteri siano di  maggiore  significativita'.  A  tale  proposito,  i
valori soglia minimi della circonferenza  sono  individuati  mediante
appositi atti. Importante nella  valutazione  e'  l'aspetto  relativo
alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovra' essere affrontato
evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura
irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico,  questo
valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso; 
  b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e  il
portamento delle piante e' alla base del loro  successo  biologico  e
anche  dell'importanza  che  ad  essi  e'  stata  sempre   attribuita
dall'uomo nel corso della  storia.  Tali  criteri  hanno  ragione  di
essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari
cresciuti  in  condizioni  ambientali  ottimali  (es.  condizioni  di
optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera  perfetta
per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o  per
azioni dell'uomo (es. potature) che  possano  aver  indotto  forma  o
portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento; 
  c) valore ecologico: e' relativo alle presenze faunistiche  che  su
di esso si insediano, con riferimento anche alla rarita' delle specie
coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne
garantisce l'esistenza. L'albero puo' rappresentare un vero e proprio
habitat per diverse categorie animali  in  particolare:  entomofauna,
avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra  soprattutto
in ambienti a spiccata naturalita', dove la  salvaguardia  di  queste
piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie
animali rare o di interesse comunitario; 
  d) pregio naturalistico legato alla rarita' botanica: si  riferisce
alla rarita' assoluta o relativa, in termini  di  specie  ed  entita'
intraspecifiche. A tale  riguardo  si  considerano  anche  le  specie
estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e  alle
specie che, seppur coerenti in termini di  areale  di  distribuzione,
sono poco rappresentate numericamente; 
  e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale:  riguarda
particolari esemplari o gruppi organizzati in  architetture  vegetali
basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile,  in
sintonia o meno con altri manufatti architettonici.  Le  architetture
vegetali sono caratterizzate da una notevole  complessita'  derivante
dai rapporti esistenti con  gli  elementi  architettonici  a  cui  si
associano e con il contesto piu' generale in cui  sono  inserite.  Si
tratta spesso  di  ville  e  parchi  storici  di  notevole  interesse
storico,  architettonico  e  turistico,  ma  anche  di   architetture
vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente
lettera e' verificato  e  valutato  d'intesa  con  la  Soprintendenza
territorialmente competente del Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento
distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento
di continuita' storica di  un  luogo.  Trattasi  di  un  criterio  di
sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio,  per  sua  definizione,
costituito   da   diverse   componenti:   quella   naturale,   quella
antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui  alla
presente  lettera  e'  verificato  e   valutato   d'intesa   con   la
Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo; 
  g) pregio storico-culturale-religioso: e'  legato  alla  componente
antropologico-culturale,  intesa  come  senso   di   appartenenza   e
riconoscibilita' dei luoghi da parte  della  comunita'  locale,  come
valore testimoniale di una cultura, della memoria  collettiva,  delle
tradizioni,  degli  usi  e  costumi.  Riguarda  esemplari  legati   a
particolari  eventi  della  storia  locale,   tradizioni,   leggende,
riferimenti religiosi, ecc.  Tale  valenza  e'  generalmente  nota  a
livello locale e si tramanda per tradizione orale o e'  riscontrabile
in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio  di  cui
alla presente lettera  e'  verificato  e  valutato  d'intesa  con  la
Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in
modo alternativo, sara' assicurato un approccio attento  al  contesto
ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste. 
                               Art. 6 
 
 
         Scheda di segnalazione e scheda di identificazione 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  all'elenco  nazionale   degli   alberi
monumentali una omogeneita' di contenuti e una comparabilita'  tra  i
dati  e  le  informazioni,  per  l'attivita'  di   censimento   viene
predisposta    una    scheda    di    identificazione     dell'albero
monumentale/formazioni  vegetali  monumentali,  da  utilizzarsi   nel
rilievo di campagna da parte  sia  delle  amministrazioni  che  hanno
provveduto precedentemente al censimento dei loro alberi  monumentali
che di quelle che non  hanno  ancora  dato  avvio  ad  una  attivita'
censuaria. 
  2. Quanto alla metodologia di  rilevazione  dei  parametri,  fra  i
quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza,  si  fa
riferimento all'allegato tecnico specifico. 
  3. Per la segnalazione di alberi monumentali,  i  soggetti  di  cui
all'art.  3  utilizzano  l'apposita  scheda  di  segnalazione,   resa
disponibile  nel  sito  web  del   Corpo   forestale   dello   Stato:
www.corpoforestale.it, alla  sezione  monitoraggio  ambientale>alberi
monumentali.  La  scheda,  opportunamente  compilata,   deve   essere
consegnata al comune che ha competenza sul territorio in  cui  radica
la pianta oggetto di segnalazione. 
                               Art. 7 
 
 
                     Realizzazione degli elenchi 
 
  1. Effettuate le attivita' di censimento, i comuni trasmettono alla
regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma
di elenco, affinche' la stessa si pronunci circa la attribuzione  del
carattere  di  monumentalita'  di  ogni  singolo  elemento   censito.
L'elenco comunale sara' corredato delle schede di  identificazione  e
del  materiale  documentale  e  fotografico,  entrambi   in   formato
digitale. Le regioni, ricevuti gli  elenchi  comunali  contenenti  le
proposte di  attribuzione  del  carattere  di  monumentalita',  entro
novanta giorni,  provvedono,  tramite  le  strutture  deputate,  alla
relativa  istruttoria  e  deliberano  sulle  iscrizioni,  elaborando,
quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta
approntato,  tale  elenco  e'  trasmesso  unitamente   a   tutta   la
documentazione,  al  Servizio  II  -  Divisione  6ª  dell'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato. 
  2. Tale struttura, in modo tempestivo  e  previa  verifica  formale
degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei  criteri
stabiliti, provvede a  redigere  l'elenco  degli  alberi  monumentali
d'Italia, sempre in formato elettronico, nonche' ad  implementare  un
archivio informatico delle singole schede di identificazione,  aperto
alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte  degli  enti
territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate. 
  3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema
allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni: 
  di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo; 
  di   tipo   topografico:   coordinate   geografiche,    altitudine,
localizzazione o meno in area urbanizzata; 
  di tipo botanico e  dendrometrico:  classificazione  binomia,  nome
volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m); 
  di tipo valutativo: criterio  prevalente  per  la  attribuzione  di
monumentalita'. 
  4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresi',  specifica
evidenza degli elementi arborei per i quali risulta gia'  apposto  il
vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettera  a),
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e  deve
indicare, altresi', gli elementi  arborei  per  i  quali  si  intende
proporre  l'avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettera  a),  e
secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139  e  140  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 
  5.  L'elenco  degli  alberi  monumentali   d'Italia   deve   essere
aggiornato con cedenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo
forestale  dello  Stato,  gestore  dello   stesso,   ogni   eventuale
variazione, non appena la stessa si verifichi. 
  6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per  i  quali
risulti  gia'   formalizzato   o   proposto   il   provvedimento   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.  136,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  regioni  inviano  la
relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e
delle   attivita'   culturali   e   del   turismo,   per   permettere
l'aggiornamento della  banca  dati  del  SITAP  (Sistema  Informativo
Territoriale  Ambientale  e  Paesaggistico),  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  26  maggio  2011  recante  «Approvazione  dello  schema
generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156,  comma
2, del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. 
                               Art. 8 
 
 
                     Pubblicazione degli elenchi 
 
  1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale
ricadenti  nel  territorio  amministrativo  di   propria   competenza
mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere  al
titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse  legittimo
di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica  normativa,
avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo. 
  2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni
censiti  da  parte  della  collettivita'  e   delle   amministrazioni
pubbliche, l'elenco degli alberi  monumentali  d'Italia  viene  anche
pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet  del  Corpo
forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella  sezione  relativa
al monitoraggio ambientale. 
                               Art. 9 
 
 
                        Tutela e salvaguardia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, l'abbattimento  e  le  modifiche  della  chioma  e  dell'apparato
radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale,
solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali  e'  accertata
l'impossibilita' di adottare  soluzioni  alternative,  previo  parere
vincolante del Corpo forestale dello  Stato,  che  si  puo'  avvalere
della  consulenza  dei  Servizi  fitosanitari  regionali.  I   comuni
provvedono a comunicare alla regione gli atti  autorizzativi  emanati
per l'abbattimento o modifica degli esemplari.  Nell'eventualita'  in
cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumita'  e  la
sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente
agli interventi necessari aprevenire  e  ad  eliminare  il  pericolo,
dandone immediata comunicazione al Corpo  forestale  dello  Stato,  e
predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica  descrittiva
della  situazione  e  delle   motivazioni   che   hanno   determinato
l'intervento. 
  2.  Per  gli  elementi   arborei   che   risultano   sottoposti   a
provvedimento di dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  ai
sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per
i quali risulti gia' pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi
dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve  essere  richiesta,
altresi', l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della
suddetta normativa. 
  3. Al fine di  garantire  tutela  agli  alberi  o  alle  formazioni
vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli
alberi monumentali, laddove  alle  stesse  non  sia  stata  conferita
alcuna forma di conservazione da parte delle  normative  regionali  o
non si  sia  provveduto  alla  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni e integrazioni, a partire dalla proposta  di
attribuzione di monumentalita' da parte del comune con  proprio  atto
amministrativo notificato al proprietario, si applicano  comunque  le
sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio  2013,
n. 10. 
                               Art. 10 
 
 
                             Segnaletica 
 
  1. Il Corpo forestale  dello  Stato  fornisce  le  informazioni  su
ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il  tramite  di
una  cartellonistica  fissa,  assicurando  che  la  stessa  abbia   i
requisiti standard previsti nell'allegato  tecnico  e  che  segua  il
formato predisposto dal gestore dell'elenco degli alberi  monumentali
d'Italia. 
                               Art. 11 
 
 
       Competenze del Corpo forestale dello Stato e attivita' 
             di collaborazione con gli enti territoriali 
 
  1. A supporto della  attivita'  di  censimento,  i  comuni  possono
richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del  Corpo
forestale dello Stato,  con  particolare  riferimento  alla  verifica
specialistica   delle   segnalazioni   provenienti   da    cittadini,
associazioni, istituti scolastici, enti territoriali. 
  2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali
su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne  le  condizioni
vegetative e comunicano  ogni  eventuale  modifica  riscontrata  alla
regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e,
qualora  gli  esemplari   censiti   siano   sottoposti   ai   vincolo
paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42  e  successive  modificazioni  e  integrazione,
altresi',  alla  Soprintendenza   territorialmente   competente   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  In caso di esercizio del potere  sostitutivo  di  cui  all'art.  7,
comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello
Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti,
provvede ad effettuare il censimento previsto per  conto  degli  enti
territoriali inadempienti. 
  3. Al personale delle strutture del  Corpo  forestale  dello  Stato
coinvolte nella particolare attivita' sono assicurati opportuni corsi
di formazione e  di  addestramento,  da  effettuarsi  a  livello  sia
centrale che decentrato nonche' l'uso  di  strumentazione  necessaria
all'attivita' valutativa nell'ambito della  formulazione  dei  pareri
richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio
2013, n. 10. 
  4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo  forestale  dello
Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  alle
commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte  per  la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di
cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  nei
casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali. 
                               Art. 12 
 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione di quanto previsto nel  presente  decreto  sono
impiegate le risorse di cui all'art.  7,  comma  5,  della  legge  14
gennaio 2013, n. 10. 
  2. A tal fine le predette  risorse  sono  assegnate  ai  pertinenti
capitoli del Programma «Tutela e conservazione della  fauna  e  della
flora e salvaguardia della Biodiversita'» dello stato  di  previsione
della spesa del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono  ripartite  tra  il
Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base,  da  una  parte,
dei fabbisogni  connessi  all'attivita'  di  coordinamento,  gestione
degli elenchi, controllo  e  vigilanza,  rilascio  pareri  del  Corpo
forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del
lavoro di censimento da parte  dei  comuni  e  alla  redazione  degli
elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati  alle  regioni
avverra'  sulla  base  di  criteri  stabiliti  dal  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali fondati sul  confronto  dei
piu' significativi parametri territoriali. 
                               Art. 13 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano, le  funzioni  attribuite  dal  presente
decreto al Corpo forestale  dello  Stato,  ad  esclusione  di  quanto
stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai  Corpi  forestali
regionali o provinciali. 
  2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo  le
proprie organizzazioni tecnico-amministrative. 
    Roma, 23 ottobre 2014 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 
 
          Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali 
                            e del turismo 
                            Franceschini  
 
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                          ALLEGATI TECNICI 
 
                                                           Allegato 1 
  
 
                          SCHEMA DI ELENCO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             ---------- 
 
                                                           Allegato 2 
  
 
                    CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI 
                 Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             ---------- 
 
                                                           Allegato 3 
  
 
                    CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI 
                    Legge 14 gennaio 2013, n. 10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             ---------- 
 
 
                                                        Allegato n. 4 
 
             ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
                       Scheda di segnalazione 
 
    Per la segnalazione di  alberi  monumentali,  l'interessato  puo'
utilizzare apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito
web del Corpo  forestale  dello  Stato:  www.corpoforestale.it,  alla
sezione monitoraggio ambientale > alberi monumentali. 
    La scheda, opportunamente compilata, dovra' essere consegnata  al
comune che ha competenza sul  territorio  in  cui  radica  la  pianta
oggetto di segnalazione. 
    Considerato che le informazioni riportate nella  scheda  dovranno
permettere a chi svolgera' la verifica specialistica di  operare  una
prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di  campagna,
e' necessario che la compilazione sia completa e corretta. 
 
                      Scheda di identificazione 
 
    Per  la  verifica  specialistica  di  campagna  e   per   l'esame
statistico dei dati raccolti, e' previsto l'utilizzo della scheda  di
identificazione.  La  scheda   permette   di   rendere   omogenei   e
confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali. 
    In caso si tratti di identificare un filare o un gruppo di alberi
e questo e' monospecifico si dovra' compilare una sola scheda. Se  il
raggruppamento (filare, viale alberato  o  gruppo)  e'  polispecifico
occorrera' compilare una scheda per ogni gruppo di pari specie. 
    Il concetto di gruppo si applica quando  l'insieme  delle  piante
forma un complesso che visivamente si percepisce come un tutto unico;
ovviamente, per gruppo non si puo' intendere tutta la vegetazione che
costituisce un parco od un giardino. 
    Di seguito sono descritti i campi di informazione previsti  nella
scheda. 
Numero  della  scheda,  data  del  rilievo,  oggetto   del   rilievo,
  riferimento a censimenti passati. 
    Per  facilitare  l'archiviazione  dei  dati,  anche  su  supporto
informatico, nonche' la correlazione con il materiale documentale, ad
ogni scheda viene attribuito un numero progressivo  che  caratterizza
il relativo rilievo. 
    Come gia' accennato, qualora si debbano segnalare filari o gruppi
plurispecifici, saranno compilate tante schede quante sono le specie;
su ognuna si riportera' lo stesso numero accompagnato da una  lettera
di differenziazione [es.:  gruppo  di  n.  3  cedri  e  n.  2  faggi,
compilare n. 2 schede di rilevamento con lo stesso numero di  scheda:
scheda dei cedri (1a), scheda dei faggi (1b)]. 
    La data del rilievo e' indispensabile  in  quanto  le  piante  si
presentano diversamente  nelle  varie  stagioni  e  quindi  anche  le
informazioni rilevate possono variare da periodo a periodo. 
    Nel fare riferimento al passato censimento, si dovranno  indicare
gli  estremi  del  censimento  (es.  censimento  del  CfS  del  1982,
censimento ad opera di enti territoriali, censimento Capodarca 1984 o
2004, censimento De Agostini, ecc.). 
Localizzazione geografica. 
    Si  riportera'  l'ambito  territoriale  del  rilievo,  ossia   la
regione, la provincia, il comune, la  localita'  e,  se  disponibile,
l'indirizzo; ove necessario, si descrivera'  brevemente  l'itinerario
di  accesso   utilizzato   per   raggiungere   l'esemplare,   facendo
riferimento a elementi di facile individuazione sul tracciato. 
    Una volta individuato l'esemplare, singolo, filare o  gruppo  che
sia, dovranno essere rilevate le coordinate GPS in WGS 84,  la  quota
s.l.m. e la pendenza del sito di radicazione. Per  il  rilievo  delle
coordinate GPS di un filare o di un gruppo  ci  si  posizionera'  nel
punto centrale degli stessi. 
    Laddove reperibili verranno  riportati  anche  i  dati  catastali
(numero di foglio e particella/e), soprattutto  se  ci  si  trova  in
ambito privato, nonche' la denominazione del foglio IGM e il numero. 
Contesto. 
    Il  contesto  verra'  dettagliato  in  relazione  all'inserimento
dell'albero in ambiente urbano o extra-urbano. 
    Verranno fornite le  caratteristiche  del  suolo  in  termini  di
copertura     (nudo,     inerbito,     cespugliato,      pavimentato,
impermeabilizzato, tappezzanti, ghiaia,  erbacee)  e  di  livello  di
compattamento  (non  compattato,  debolmente  compattato,  mediamente
compattato, fortemente compattato), annotando anche se vi e' ristagno
idrico o meno. 
Proprieta' e vincoli. 
    Verranno riportati il nominativo ed il recapito del  proprietario
(privato o pubblico) della pianta censita, in modo tale da consentire
eventuali contatti necessari per ulteriori sopralluoghi. Verra'  data
indicazione anche del gestore se diverso dal proprietario. 
    Si riportera' inoltre l'appartenenza o meno ad area protetta. 
Tassonomia. 
    Si indichera' sia il nome scientifico secondo la  classificazione
binomia,  completa  della  indicazione  di  sottospecie,  varieta'  o
cultivar, che il nome volgare e l'eventuale denominazione  dialettale
con riferimento sia alla specie che all'individuo arboreo. 
Aspetti di monumentalita'. 
    Si riportano i motivi (uno o piu') per i quali l'individuo e'  da
considerarsi  monumentale,  descrivendoli  nell'apposito   spazio   e
riportandone i relativi riferimenti testimoniali o bibliografici. 
    Valgono i criteri descritti piu' esaustivamente nel decreto: 
    1) monumentalita' legata all'eta' e alle dimensioni; 
    2) monumentalita' legata alla forma o portamento; 
    3) monumentalita' legata al valore ecologico; 
    4) monumentalita' legata alla rarita' botanica; 
    5) monumentalita' legata al valore storico, culturale, religioso; 
    6) monumentalita' paesaggistica. 
Dati dimensionali del singolo elemento. 
    Si descriveranno alcune importanti caratteristiche dendrometriche
e morfologiche, quali il numero di  fusti  che  compone  la  ceppaia,
l'altezza, la circonferenza del tronco,  il  diametro  della  chioma,
l'eta', fornendo le seguenti informazioni: 
      per il tronco: indicare il numero dei fusti; 
      per la circonferenza: indicare la circonferenza  a  1,30  m  da
terra, espressa in centimetri, facendo riferimento per  le  modalita'
di rilievo all'apposito allegato; 
      per  l'altezza:  optare,  a  seconda  della  disponibilita'  di
strumentazione  adatta  e/o  del   grado   di   accessibilita'   alla
misurazione, tra quella misurata e quella  stimata.  Se  l'albero  e'
policormico si riportera' l'altezza del fusto piu' elevato; 
      per  l'eta':  riportare  il  valore  stimato  per   classi   di
intervallo: < 100, 100-200, > 200; 
    per  la  forma  della  chioma:  indicare  se  espansa,   pendula,
colonnare, piramidale, a ombrello, a  vaso  nonche'  se  compressa  o
meno; 
    per il diametro medio della chioma: indicare  il  diametro  medio
della proiezione della chioma a terra, espresso in metri; 
    per altezza del 1° palco: indicare l'altezza da  terra,  espressa
in metri. 
Condizioni vegetative e strutturali del singolo elemento. 
    Si fornira' una prima valutazione generale dello stato di  salute
dell'esemplare arboreo: 
    per il vigore vegetativo: indicare se buono, medio o scarso; 
    per la defoliazione: indicare se assente, localizzata o diffusa; 
    per la decolorazione: indicare se assente, localizzata o diffusa; 
    per  la  microfillia:  indicare  se  assente,   significativa   o
evidente. Questo carattere si riferisce  a  foglie  dalle  dimensioni
piu' ridotte  rispetto  al  normale  sviluppo,  sintomo  da  imputare
all'azione di diversi agenti biotici e abiotici quali stress  idrico,
carenze nutrizionali, attacchi fungini, inquinamento ecc. 
    per il seccume:  indicare  se  assente,  allo  stato  iniziale  o
diffuso; 
    per i riscoppi: indicare se assenti o presenti. Trattasi di  rami
provenienti  da  gemme  dormienti,  che  si  sviluppano   a   seguito
dell'azione di diversi fattori quali  stress  idrici,  funghi,  virus
ecc. 
    Si forniranno anche  indicazioni  generali  circa  la  stabilita'
meccanica, indicando per ogni singola regione anatomica se  l'aspetto
strutturale e' buono, medio o scarso nonche' inserendo  nello  spazio
dedicato  alle  note  una  breve  descrizione   dei   sintomi/difetti
biomeccanici  rilevati.  Si  aggiungeranno  informazioni   circa   le
eventuali interferenze e il potenziale bersaglio in caso di cedimento
della struttura arborea, intendendo per  «bersaglio»  qualsiasi  bene
insistente sull'area di potenziale  caduta  della  pianta  in  misura
permanente o temporanea. 
Stato fitosanitario del singolo elemento. 
    Si indichera' l'eventuale presenza di infestazioni da parassiti o
di infezioni  riferite  a  malattie  fungine,  virali  e  batteriche,
specificando l'agente di  danno,  la  sua  collocazione  anatomica  e
descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavita', carpofori, rami
epicormici,  carie,  sintomi  di  instabilita'  e/o  di   decadimento
vegetativo, danni antropici ed altro). 
    Si indicheranno altresi', se presenti, danni di tipo diverso  sia
di origine biotica che abiotica. 
    Si procedera' quindi  alla  valutazione  qualitativa  del  quadro
fitosanitario complessivo indicando se buono, debole, deperente. 
Interventi effettuati sul singolo elemento. 
    Si  forniranno  informazioni  aggiuntive  relative  alla   storia
dell'esemplare monumentale, laddove siano evidenti  o  confermate  da
informazioni attendibili. In particolare si  fara'  riferimento  agli
interventi  passati  indicandone  la  tipologia,   i   tempi   e   la
localizzazione: 
    per la potatura: indicare il tipo di intervento (di  rimonda,  di
diradamento, di contenimento ecc.); 
    per il consolidamento: indicare se effettuato con  l'utilizzo  di
cavi in acciaio passanti o altro nonche'  la  localizzazione  (es.  a
livello di branche primarie); 
    per gli ancoraggi: indicare se effettuati con  cavi  in  acciaio,
funi, ecc. nonche' la localizzazione; 
    per la dendrochirurgia:  indicare  le  modalita'  e  i  materiali
utilizzati nonche' la localizzazione; 
    per  altro:  indicare  interventi  tra  i   quali   concimazione,
trattamenti antiparassitari, ecc. 
Interventi necessari sul singolo elemento. 
    Si indichera' la necessita' o meno di interventi di  manutenzione
ordinaria  o  straordinaria  finalizzati   al   miglioramento   delle
condizioni biologiche, biomeccaniche ed  estetiche  dell'albero,  con
indicazione della tipologia. 
Caratteristiche dell'insieme omogeneo. 
    Si forniranno informazioni circa la tassonomia,  l'estensione,  i
principali parametri dimensionali del complesso  arboreo,  condizioni
vegetative, interventi passati e da attuarsi. Per quel che riguarda i
dati dimensionali si indicheranno, oltre che  i  valori  medi,  anche
quelli massimi misurati  anche  su  esemplari  diversi  (es.  altezza
massima   del   componente   piu'   alto,    circonferenza    massima
dell'esemplare piu' grande anche se diverso dal primo). Per gli altri
parametri di tipo non quantitativo si effettuera' una descrizione. 
Stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole  interesse
  pubblico. 
    Si segnaleranno  i  vincoli  esistenti  in  base  alla  normativa
vigente: vincolo idrogeologico, vincoli  ex  articoli  10,  comma  4,
lettera f), 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 «Codice  dei
beni culturali e del  paesaggio»  anche  con  riferimento  alla  loro
declinazione  a  normativa  regionale  nonche'  se   l'elemento   sia
proponibile come oggetto di tutela ai sensi delle suddette norme. 
Altre osservazioni. 
    Trattasi  di   spazio   libero   dedicato   ad   ogni   eventuale
considerazione, soprattutto in merito agli aspetti  trattati  per  il
singolo elemento che sono stati riproposti in modo generalizzato  per
l'intero insieme omogeneo. In esso potranno, pertanto,  avere  spazio
osservazioni di interesse sul filare, gruppo, viale alberato, bosco. 
Rilevatori. 
    E' inoltre importante riportare i nominativi dei rilevatori e  il
loro ente di appartenenza  per  poter  eventualmente  assumere  dagli
stessi ulteriori informazioni e chiarimenti. 
Corredo fotografico. 
    A  complemento  della  scheda  di  rilevamento,   e'   necessario
allegare, altresi', della  documentazione  fotografica.  Le  immagini
dovranno essere di buona qualita' e tali  da  permettere  una  chiara
visione  del  rilievo  e  della  sua  potenziale  monumentalita'.  Si
sottolinea la necessita' di fornire innanzi  tutto  un  inquadramento
della pianta o delle piante nel paesaggio circostante,  possibilmente
ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto  (una  macchina,
una persona). Alla  foto  d'inquadramento  seguono  poi  una  o  piu'
immagini di dettaglio relative a qualche particolare che  si  ritiene
importante. Se  si  e'  in  possesso  di  materiale  illustrativo  di
qualsiasi genere che documenti l'importanza del rilievo, e' opportuno
allegarne copia alla scheda di rilevamento. 
 
 
                             ---------- 
 
 
 
                                                        Allegato n. 5 
 
              Rilevazione della circonferenza del fusto 
 
    Il   parametro   dimensionale   di   riferimento   di    maggiore
significativita' e' la circonferenza del fusto che per convenzione e'
misurata ad una altezza da terra pari a 1,30 m. 
    La circonferenza degli alberi verra'  rilevata  con  le  seguenti
modalita': 
    a) se l'albero  presenta  piu'  fusti,  con  biforcazione  ad  un
altezza inferiore a m 1,30 da terra, si rileveranno le  circonferenze
di tutti i tronchi. Tale modalita' verra' eseguita anche se  trattasi
di un albero ceduato; 
    b) se l'albero e' policormico ma  la  biforcazione  si  manifesta
sopra m 1,30 da terra,  si  riportera'  la  misura  del  solo  fusto,
descrivendo la conformazione dei tronchi e della chioma; 
    c) se ad 1,30 m  dal  suolo,  l'albero  presenta  protuberanze  o
rigonfiamenti (cancri, ecc.), si  misurera'  la  circonferenza  della
sezione piu' prossima a quella convenzionale di 1,30 m, che  presenti
la minore anomalia possibile; 
    d) se l'albero e' troncato e rami sostitutivi hanno  ricostituito
in toto o in buona parte la chioma, o qualora biforcato presenti  uno
dei fusti, o parte di esso, troncato,  esso  sara'  considerato  alla
stessa stregua degli altri individui, tenendo conto della menomazione
(se  importante)  nell'assegnazione  dell'appropriato   giudizio   di
vitalita'; 
    e) in caso di terreno inclinato si misurera' la circonferenza del
tronco sul lato a monte, sempre a m 1,30 da terra; 
    f) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal  suolo
andra' rilevata secondo la direzione inclinata del soggetto, passante
per i punti centrali  della  sezione  di  base  e  della  sezione  di
rilevamento; 
    g) in caso di terreno aggiunto sulle radici  o  di  interramento,
tale da sollevare il piano di campagna, o in caso di dilavamento  del
terreno, tale da scoperchiare  le  radici  stesse,  si  misurera'  la
circonferenza a m 1,30 dal colletto, cioe' dall'inserzione del tronco
sulle radici. 
 
 
                             ---------- 
 
 
                                                        Allegato n. 6 
 
                            Pannello tipo 
 
    Al fine di rendere riconoscibili in maniera univoca  ed  uniforme
gli   alberi   monumentali   presenti   nell'elenco   nazionale    e'
indispensabile che ogni  esemplare  (o  gruppo  di  esemplari)  venga
descritto con pannelli che contengano le seguenti informazioni. 
Dati generali. 
    Nome scientifico dell'esemplare. 
    Nome volgare. 
    Dati  sull'esemplare  censito:  eta'   approssimativa,   altezza,
diametro del tronco, data in cui  sono  stati  effettuati  i  rilievi
riportati nel pannello. 
    Numero dell'esemplare nell'elenco  nazionale  o  qualsiasi  altro
riferimento alfanumerico che  individui  l'esemplare  all'interno  di
tale elenco. 
Dati botanici sulla specie. 
    Caratteristiche  generali,  indicazioni  su  foglie   e   frutti,
curiosita' botaniche. Possono essere inseriti in questo spazio  anche
foto descrittive. 
Notizie storiche. 
    Informazioni su eventuale messa a dimora, informazioni sul  luogo
ove si trova l'esemplare (se  presente  ad  esempio  in  un  contesto
architettonico quale villa, complesso ecclesiastico, parco  cittadino
ecc.). 
Personaggi legati all'esemplare. 
    Brevi dati su eventuali personaggi associati all'esemplare. 
Informazioni culturali. 
    Etimologia del nome della specie forestale, informazioni su usi e
tradizioni legate all'esemplare, richiami a opere letterarie  in  cui
e' citato l'esemplare. 
    Il pannello dovra',  inoltre,  essere  corredato  dai  loghi  del
Ministero  dell'ambiente,  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del Ministero dei beni culturali,  del  Corpo
forestale dello Stato, della  Regione  e  del  Comune  ove  si  trova
l'esemplare censito. 

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