Compensazione delle cartelle esattoriali


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 settembre 2014

Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione. (14A07789)
(GU n.236 del 10-10-2014)

Il MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre
2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, il quale dispone che “Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
modalita’ per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle
esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione,
forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei
confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le
modalita’ previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo
sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al
primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche’ le
modalita’ di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della
riscossione.”;
Visto l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di “Compensazioni di
crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”, come
modificato, dall’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, e, da ultimo, dall’articolo 16, comma 10 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l’articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia di
ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente
“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337″;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente
“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337″;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure
di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l’art. 3, recante
“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, in
materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto l’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti
pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di
cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare, l’articolo 13, comma 2, il quale prevede che, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le
modalita’ di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e
3-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visto l’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
rubricato “Disposizioni in materia di certificazione e compensazione
dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti
delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n.
143, recante “Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, recante “Modalita’ di certificazione del credito, anche in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, recante “Modalita’ con le quali i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni,
degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi
dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122″;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre
2012, n. 256, recante “Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante
“Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19
ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2012, recante “Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante
“Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2012, recante “Modalita’ con le quali i crediti non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602″;
Visto l’articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014,
che al comma 1-bis dispone: “Agli articoli 28-quater, comma 1, e
28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: “nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle
seguenti: “nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni”.
Visto l’articolo 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014,
che differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle
cartelle esattoriali ai fini della compensabilita’ con i crediti
certificati.

Decreta:

Art. 1

Compensazione nell’anno 2014 delle cartelle esattoriali

1. La compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalita’
previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22
maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari
al credito vantato, puo’ essere effettuata, a richiesta del
creditore, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973.
2. Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell’ambito di
applicazione del presente decreto, restano ferme le modalita’
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall’articolo
9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive
modificazioni.
Art. 2

Decorrenza

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro dell’economia e
delle finanze
Padoan

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi