Trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, Cantone propone soglia minima di 5 MLN


Il DL n. 90/2014 non prevede l’attribuzione espressa all’Autorità dei poteri sanzionatori in materia di trasparenza
Si è svolta ieri dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati l’audizione del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, in merito all’iter di conversione del decreto PA – decreto legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014.
Varianti in corso d’opera
Tra le osservazioni al testo depositate da Cantone, c’è quella sulla trasmissioneall’Anac delle varianti in corso d’opera. L’articolo 37 del decreto PA introduce l’obbligo di trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d’opera, al fine di consentire alla stessa Anac di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
“Al fine di mettere l’Autorità nella condizione di operare un controllo effettivo sulle varianti trasmesse ed evitare che l’elevato numero di documenti svilisca la previsione normativa a un mero adempimento di carattere burocratico”, Cantone segnala la necessità di “stabilire una soglia minima o altro criterio discretivo”. In questo senso, “si potrebbe fare riferimento alla soglia dei 5 milioni di euro”, suggerisce il presidente dell’Autorità anticorruzione.
“In tale ottica, sarebbe opportuno – propone Cantone – modificare l’articolo in esame anche nella parte in cui prevede la trasmissione all’Anac del progetto esecutivo, nel senso di attribuire all’Autorità medesima il potere di richiederne l’invio, all’esito di una prima valutazione”.
Soppressione AVCP e funzioni all’ANAC
Cantone giudica pienamente condivisibile la scelta legislativa di disporre il trasferimento integrale dei compiti e delle funzioni della soppressa AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) all’Autorità nazionale anticorruzione. “Tale intervento è preferibile rispetto ad altre ipotesi, che pure sono state oggetto di valutazione nelle precedenti versioni del testo normativo, che prevedevano il trasferimento di alcune funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Inoltre, Cantone ritiene “apprezzabile” l’attribuzione all’Autorità di poteri sanzionatori in materia di anticorruzione, “necessario corollario di una strategia complessiva tesa al rafforzamento generale dei suoi poteri e delle sue funzioni”.
Tuttavia, segnala che, “in ottica di coerenza con il disegno riformatore generale, il decreto non ha previsto l’attribuzione espressa all’Autorità dei poteri sanzionatori in materia di trasparenza, di cui all’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sarebbe auspicabile, pertanto, un intervento in tal senso, come pure sarebbe opportuna una valutazione in ordine all’attribuzione all’A.N.AC. dei poteri sanzionatori di cui all’art. 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di conferimento di incarichi dichiarati nulli”.
Unità operativa speciale per Expo 2015
Per quanto riguarda l’articolo 30, nella parte in cui si prevede che il presidente dell’Anac si avvalga di un’unità operativa speciale per Expo 2015, Cantone suggerisce l’opportunità di introdurre un termine di durata di tale Unità.
Monitoraggio imprese
Quanto all’articolo 32 recante “misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”, che attribuisce poteri incisivi al presidente dell’Anac e al prefetto, Cantone propone di introdurre una serie di modifiche. Anzitutto, occorre “chiarire l’ambito oggettivo di applicazione della norma, atteso che il Capo II del decreto legge è rubricato “Misure relative all’esecuzione di opere pubbliche” e, dunque, sembra limitarne la portata applicativa agli appalti di lavori (in tale ottica si pone anche l’art. 32, comma 2), mentre l’art. 32, comma l si riferisce a “opere pubbliche, servizi o forniture””.
Va inoltre rettificato “il primo comma dell’art. 32, nella parte in cui, nel disciplinare i poteri del Presidente dell’A.N.AC, fa espresso riferimento «ai fatti gravi e accertati ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera a) del presente decreto» laddove il richiamato comma 3 si riferisce, invece, al trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni della soppressa AVCP”.
Occorre poi “specificare, sempre nel primo comma, che la competenza del Prefetto va individuata in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante”, e “modificare l’art. 129 delle “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale” mediante la previsione di una informativa, da parte dell’autorità giudiziaria, al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, nel caso in cui siano stati disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
Infine, Cantone suggerisce di “introdurre, nell’art. 32 in esame, una disposizione che sancisca il diritto del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione di ricevere notizie e informazioni e di chiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al punto precedente, non coperti dal segreto”.
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