Soa, nuova procedura informatica per gli obblighi informativi


Comunicato alle SOA n. 5 del 6 giugno 2014
Oggetto: Obblighi informativi ex art 8, comma 1 e seguenti del D.P.R. 207/2010 (ex art. 27 D.P.R. 34/2000) riferiti ai dati relativi alla qualificazione delle imprese esecutrici di lavori da inserire nel Casellario Informatico istituito ai sensi dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici. Rilascio in esercizio della procedura “Attestazioni” funzionale alla trasmissione dei dati/informazioni relative/i ai contratti di attestazione e alle attestazioni rilasciate agli Operatori Economici dalle SOA ed alla loro pubblicazione e ricerca sul Web da parte degli Operatori di settore.
Si comunica che, a far data dal 10 giugno 2014, sarà rilasciata in esercizio la nuova procedura informatica “Attestazioni” che consentirà la trasmissione, con le modalità specificatamente descritte nei relativi manuali tecnico-operativi, delle informazioni di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. 207/2010, riferite ai contratti di attestazione ed ai correlati attestati di qualificazione rilasciati agli O.E. da parte delle S.O.A. autorizzate. L’applicazione sarà utilizzabile sia tramite interfaccia web, sia attraverso l’invocazione di appositi servizi in cooperazione applicativa senza che tali diverse modalità siano mutuamente esclusive.
La procedura suddetta – che rappresenta l’evoluzione della precedente applicazione sviluppata su piattaforma Louts Notes – consentirà la pubblicazione in tempo reale sul web delle attestazioni rilasciate agli O.E. dalle SOA in esito ai procedimenti istruttori perfezionati dalle stesse nel rispetto delle norme regolamentari contenute nel D.P.R. n. 207/2010 che disciplinano l’esercizio dell’attività di qualificazione, rendendo le medesime attestazioni disponibili agli Operatori di settore per le necessità discendenti dall’applicazione della normativa sui contratti pubblici.
Le attestazioni rilasciate secondo le specifiche di cui al presente comunicato saranno dunque consultabili nell’apposita sezione “Servizi ad accesso libero” del portale dell’Autorità secondo le consuete modalità di reperimento (per numero attestazione, per codice fiscale/partita IVA, per regione, per provincia, per categoria e/o classifica).
Un’ulteriore novità introdotta da tale procedura riguarda l’automazione dell’invio verso le SOA interessate e verso le competenti strutture dell’Autorità (tramite PEC generata dall’applicativo) della notizia e degli atti riguardanti i trasferimenti a qualsiasi titolo d’azienda o di rami di essa; le funzionalità implementate permetteranno alle SOA l’assolvimento in via informatica degli adempimenti di comunicazione e trasmissione documentale di cui alla Determinazione n. 5 del 21/04/2004 ed ai successivi pronunciamenti in merito dell’Autorità, di impulso alla verifica ed eventuale revisione degli attestati ascrivibili alle imprese cedenti da parte delle competenti SOA ed alla correlata idonea valutazione circa le annotazioni da inserire nel Casellario informatico.
Le SOA, pertanto, a far data dal 10 giugno 2014, sono tenute, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla correlata determinazione concernente l’”Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio”, alla comunicazione obbligatoria all’Autorità delle informazioni relative a tutti i contratti di qualificazione stipulati a partire dalla summenzionata data, nonché delle informazioni dei correlati procedimenti di qualificazione delle imprese e delle relative attestazioni. Tali comunicazioni obbligatorie, naturalmente, riferibili a ogni diversa tipologia contrattuale attuata, nessuna esclusa (nuova attestazione e rinnovo, variazione minima, variazione della rappresentanza legale e della direzione tecnica, verifica triennale ect.), saranno da effettuare con le diverse modalità di espletamento previste nell’apposita manualistica di riferimento consultabile sul portale dell’Autorità mediante link disponibile all’interno dell’applicazione stessa.
Con riguardo ai contratti di qualificazione stipulati con le imprese per variazioni minime di attestazioni già rilasciate con la piattaforma “Lotus-Notes”, le procedure informatiche implementate prevedono – in via di semplificazione e transitoria – la non obbligatorietà dell’invio di alcuni dati di interesse; al riguardo si precisa che detta semplificazione non è comunque ammessa per i contratti di variazione minima relativi a nuovi attestati o a nuovi attestati/rinnovi rilasciati con la nuova procedura informatica, nonché per i contratti concernenti le verifiche triennali di cui all’art. 77 del D.P.R. 207/2010 stipulati a far data dell’entrata in esercizio del nuovo sistema.
Nella fase di primo utilizzo della nuova procedura e, comunque, sino e non oltre il 1 agosto 2014, sarà consentita alle SOA la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al richiamato articolo di regolamento ed afferenti unicamente i contratti di qualificazione stipulati sino alla data del 9 giugno 2014 mediante l’utilizzo dei precedenti applicativi (Lotus-Notes, imprese.mdb-manda.cas).
A far data dal 4 agosto 2014 non sarà consentito, a prescindere dalla data di stipula del contratto di attestazione, l’utilizzo dei preesistenti canali informatici per l’invio dei relativi dati che, pertanto, dovrà avvenire esclusivamente con le nuove modalità.
A partire dal 10 giugno 2014 (compreso) ed al fine di garantire l’univocità nell‘identificazione degli attestati, la numerazione apposta sugli attestati emessi tramite l’utilizzo delle precedenti applicazioni dovrà essere seguita dal suffisso ….”AL”…. risultando così composta “n. attestazioneAL/n. protocollo autorizzazione/ultime due cifre anno autorizzazione” (es: 56789AL/25/00)
Si da atto, sin d’ora, che gli obblighi informativi di cui ai precedenti pronunciamenti dell’Autorità relativi alla trasmissione telematica e/o cartacea degli estremi dei contratti di attestazione stipulati dalle SOA con gli Operatori Economici e quelli relativi all’art. 8, comma 3, lett. e) del DPR 207/2010 ed ai pregressi correlati pronunciamenti dell’Autorità afferenti l’invio delle attestazioni di qualificazione delle imprese si intendono assolti a mezzo dell’inoltro delle relative informazioni/documenti con la procedura “attestazioni” di cui al presente comunicato.
Quanto sopra considerato, a partire dalla data summenzionata tutte le SOA Autorizzate sono tenute a voler conformare le proprie prassi e comportamenti alle indicazioni suddette con l’avvertenza che ritardi od omissioni nel dare attuazione alle indicazioni fornite e relative agli obblighi informativi di cui all’art. 8 del D.P.R 207/2010 verso l’Autorità potranno dare impulso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, ai procedimenti sanzionatori di cui all’art. 73 del citato regolamento.