Nell'analisi dei costi degli appalti la PA deve valutare l'intero ciclo di beni e servizi


Il 28 marzo 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, settori speciali e concessioni. Le tre direttive (Direttiva 2014/23/UE; Direttiva 2014/24/UE; Direttiva 2014/25/UE) investono il settore degli appalti pubblici in generale, degli appalti per servizi nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali e dei contratti di concessioni pubbliche. Gli obiettivi fondamentali della riforma sono due: 1) favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle gare e 2) potenziare l’uso “strategico” degli appalti pubblici, attraverso regole e criteri di aggiudicazione capaci di contrastare le diverse forme di dumping sociale e di premiare prodotti e processi produttivi innovativi e rispettosi dell’ambiente. Le direttive entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data, gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.
Molte le novità. Le PP.AA. per individuare l’offerta economiamente più vantaggiosa in sede di acquisizione di beni e servizi necessari al soddisfacimento dei propri bisogni, nell’individuare il rapporto costo/efficacia dovranno utilizzare come numeratore il “costo del ciclo di vita”, ossia la somma dei costi complessivi dei beni e servizi candidati, dalla loro acquisizione alla dismissione, compresi i costi ambientali.
La centralità dei costi ambientali viene ribadita dalle due direttive (la Direttiva 2014/24 per i settori ordinari; la Direttiva 2014/25 per i settori speciali tra cui quelli relativi all’estrazione di gas, combustibili, energia termica e gestione delle acque) in due modi:
rendendo non più utilizzabile il criterio del prezzo più basso (la prima invita gli Stati a limitarlo o vietarlo, l’altra lo esclude tassativamente) a favore del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ponendo sulla base di quest’ultimo criterio il concetto di “costo del ciclo di vita”.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle due direttive, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere individuato sulla base del “prezzo o del costo” del bene/servizio da acquisire, seguendo un approccio costo/efficacia, considerando l’intero “costo del ciclo di vita”, valutando il miglior rapporto qualità/prezzo anche sulla base di criteri ambientali.
Un’eccezione al nuovo principio del “costo del ciclo di vita” è prevista dalla Direttiva 2014/23 relativa all’aggiudicazione dei contratti di concessione, ove per l’affidamento di alcuni lavori e servizi il legislatore impone agli Stati membri il criterio del “vantaggio economico complessivo”, ma senza indicare parametri per applicarlo.
Quello che si ricava dalle direttive è che le amministrazioni dovranno valutare i costi sostenuti per acquisizione, manutenzione, utilizzo, gestione, dismissione, riciclaggio ecc.; quelli imputati a esternalità ambientali tra cui i costi sostenuti dalla collettività per attenuare le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti.
Tra i criteri di calcolo da utilizzare, il legislatore europeo propone metodi comuni già stabiliti dall’Ue mediante propri provvedimenti di carattere obbligatorio (es. Direttiva 2009/33/Ce sugli acquisti di veicoli da parte della PA); nonchè metodi di calcolo delle esternalità ambientali, che consentono di determinarne in maniera oggettiva e verificbile il valore economico (es. raccomandazione 2013/179/Ue).
Le suddette direttive, imporranno la revisione entro il 2016 delle principali norme di riferimento sugli appalti verdi (dlgs 163/2006, dpr 207/2010, legge 296/2006, dlgs 24/2011, dm 203/2003) delle PP.AA.
Per approfondimenti: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0065_01&from=IT;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0243_01&from=IT;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=IT
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