Conversione Salva-Roma


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n. 54 del 6 marzo 2014), coordinato con la legge di
conversione 2 maggio 2014, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche». (14A03580)
(GU n.102 del 5-5-2014)

Vigente al: 5-5-2014

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((….))

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di TARI e TASI

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 677 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unita’ immobiliari ad esse equiparate di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti (( o inferiori a )) quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
(( b) il comma 688 e’ sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI e’ effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita’ di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e’ effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e’ eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e’ tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche’ dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresi’ tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e’ effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita’ e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta e’ effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita’ e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e’ tenuto ad effettuare l’invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» )).
c) il comma 691 e’ sostituito dal seguente: «691. I comuni possono,
in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
(( c-bis) dopo il comma 728 e’ inserito il seguente: «728-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell’imposta municipale propria e’ effettuato da chi amministra il bene. Questi e’ autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta municipale propria dalle disponibilita’ finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale» )).
d) il comma 731 e’ sostituito dal seguente: «731. Per l’anno
2014, e’ attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, e’ stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed autonomie locali, la
quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di
ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi
dell’IMU e della TASI.».
(( 1-bis. Per l’anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013 )).
2. All’onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a
118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. (( Sono altresi’ esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi )). Si applicano, inoltre,
le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d),
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai
fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi
locali. Con decreto del (( Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno )), sentita la Conferenza Stato
citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le modalita’ applicative
delle predette disposizioni.
Art. 2

Ulteriori modificazioni
alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono (( apportate )) le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 e’ abrogato;
(( a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti: «568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa’ da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della societa’ controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e’ in corso ovvero e’ deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa’ sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa’ controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa’ controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societa’ mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 568-ter. Il personale in esubero delle societa’ di cui al comma 563 che, dopo l’applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parita’ di requisiti, per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni» ));
b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono
sostituite dalle seguenti (( «Entro il 31 maggio 2014» ));
(( c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»; c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014» ));
d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono
sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le parole «15
marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»;
(( d-bis) al comma 645 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647» ));
(( e) al comma 649, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita’ di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attivita’ produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ));
(( e-bis) al comma 652 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo’ prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo’ altresi’ non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; e-ter) il comma 660 e’ sostituito dal seguente: «660. Il comune puo’ deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo’ essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita’ generale del comune»; e-quater) il comma 661 e’ abrogato ));
f) il comma 669 e’ sostituito dal seguente «669. Il presupposto
impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;
g) il comma 670 e’ abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) e’ (( abrogata )).
(( 1-bis. Il comma 12-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e’ abrogato )).
((Art. 2 bis Bilancio di previsione 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e’ ulteriormente differito al 31 luglio 2014.))
Art. 3

Disposizioni per gli enti locali in difficolta’ finanziarie

1. Al comma 5, dell’articolo 243-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:
«Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di
presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.».
(( 2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 e’ sostituito dai seguenti: «573. Per l’esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d’approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall’articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell’ultimo rendiconto approvato, che l’ente non si trova nella condizione di deficitarieta’ strutturale, di cui all’articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell’interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l’articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. 573-bis. Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell’anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero dalle sezioni riunite, e’ data facolta’ di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facolta’ e’ subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell’avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l’articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. 573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell’ente, sono sospese» )).
(( 2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti» )).
3. All’articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
predetta procedura non puo’ essere iniziata qualora sia decorso il
termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 »;
b) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d),
del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i
limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura
di spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al
raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di
0capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente
contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.».
3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
3-ter. All’articolo 243-quater del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse
emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli
obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e’
riconosciuta all’ente locale la facolta’ di proporre una
rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della
durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere
positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma
7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio
approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in
ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.».
3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l’articolo
243-quinquies e’ aggiunto il seguente:
«Art. 243-sexies (Pagamento di debiti). – 1. In considerazione
dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione
dell’articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo
di rotazione di cui all’articolo 243-ter del presente testo unico
sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo
243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle
risorse di cui al comma 1.» )).
4. All’articolo 259 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
«1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel
caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente
condizionato dall’esito delle misure di riduzione (( di almeno il 20 per cento )) dei costi dei servizi, nonche’ dalla razionalizzazione
di tutti gli organismi e societa’ partecipati, laddove presenti, i
cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente puo’ raggiungere
l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui
si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la
razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque
entro tre anni, compreso quello in cui e’ stato deliberato il
dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio (( e per i tre esercizi successivi )), l’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla
scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle
misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.».
(( 4-bis. Ai fini dell’attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all’articolo 16, comma 2, del presente decreto, le societa’ controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale )).
(( Art. 3 bis Fondo svalutazione crediti 1. Per l’anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all’articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non puo’ essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianita’ superiore a cinque anni )).
Art. 4

Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti
alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli
finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono
obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse
finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale
dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle in cui si
e’ verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le
regioni (( adottano )) misure di contenimento della spesa per il
personale, ulteriori rispetto a quelle gia’ previste dalla vigente
normativa, mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione
finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 20 per cento e della
spesa complessiva del personale non dirigenziale (( in misura )) non
inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di
razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione
delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di
cui all’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Al fine di conseguire l’effettivo contenimento della
spesa, alle unita’ di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all’esito dei predetti piani obbligatori di
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo
2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti
temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal
servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non
possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l’ammontare delle disponibilita’ finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita’ sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono
entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e al Ministero dell’interno – Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio,
una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che,
con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto
dell’adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle
specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della
spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita’ interno possono compensare le somme da recuperare di cui
al primo periodo del comma 1, anche attraverso l’utilizzo dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche’
di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(( 3. Fermo restando l’obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita’ erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita’ interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3-bis. Al fine di prevenire l’insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l’utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita’ interno e nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che cio’ determini l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica. 3-quater. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 )).
Art. 5

Mutui enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli
anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato,
oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle
quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari
precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio
precedente.
Art. 6

Contabilizzazione IMU

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di
cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale
propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare
eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013, in sede di
approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 7

Verifica gettito IMU anno 2013

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono
inseriti i seguenti:
«729-bis. Al fine di assicurare la piu’ precisa ripartizione del
fondo di solidarieta’ comunale, ferme restando le dotazioni del fondo
previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede, sulla base di una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed autonomie
locali, alla verifica del gettito dell’imposta municipale propria
dell’anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli
incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729-ter. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo
2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta’ e autonomie
locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo
di solidarieta’ comunale per l’anno 2013, derivanti dalla verifica di
cui al comma 729-bis.
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all’annualita’
2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il
termine previsto dall’articolo 227, del decreto legislativo n. 267
del 2000 e’ differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all’esito
delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a
versare ulteriori importi al fondo di solidarieta’ comunale, in
assenza di impegni di spesa gia’ contabilizzati dal comune stesso a
tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito
impegno di spesa sull’annualita’ 2014.».
Art. 8

Anticipazione pagamento fondo di solidarieta’ 2014

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell’interno eroga ai comuni
delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo
su quanto spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta’
comunale. L’importo dell’attribuzione e’ pari, per ciascun comune, al
20 per cento di quanto spettante per l’anno 2013 a titolo di fondo di
solidarieta’ comunale. Ai fini di cui al presente comma si
considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati
sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 31
dicembre 2013.
Art. 9

Disposizioni in materia di contributo ordinario
spettante agli enti locali

1. A decorrere dall’anno 2014, l’ammontare delle riduzioni di
risorse di cui al comma 183 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
2009 n. 191 e’ fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118
milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in
proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e
sesto periodo del comma 183 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
Art. 10

Proroga delle modalita’ di riparto alle province
del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Per l’anno 2014, sono confermate le modalita’ di riparto alle
province del fondo sperimentale di riequilibrio gia’ adottate (( con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012 )). Alla ricognizione
delle risorse da ripartire per l’anno 2014 a ciascuna provincia si
provvede con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di
risorse per la revisione della spesa di cui all’articolo 16, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi
indicati nell’allegato 1 al presente decreto.
2. Per l’anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’interno in favore
delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione
Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
Art. 11

Relazione fine mandato Sindaci
e Presidenti delle province

1. I commi 2, 3, 3-bis, dell’articolo 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale, e’ sottoscritta dal
presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e,
nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla
data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente
locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. (( La relazione di fine mandato e’ pubblicata )) sul sito istituzionale della provincia o del comune
entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale,
con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti.».
Art. 12

Contributo straordinario

(( 1. All’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla». 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l’anno 2014 sul fondo istituito dall’articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini )).
Art. 13

Isole minori

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a
valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualita’
2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e
destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune
destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa
all’accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunita’
isolana.
Art. 14

Applicazione fabbisogni standard per il riparto
del Fondo di solidarieta’ comunale

1. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 380-quater e’ sostituito dal seguente: «380-quater. Con
riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per
cento dell’importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta’
comunale di cui al comma 380-ter e’ accantonato per essere
redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i
comuni sulla base delle capacita’ fiscali nonche’ dei fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta’
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non
operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma
380-ter.»;
b) dopo il comma 380-quater e’ inserito il seguente:
«380-quinquies. Ai fini dell’applicazione del comma 380-quater, le
modalita’ e i criteri di attuazione (( sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014 )). In caso di mancata intesa, le risorse
corrispondenti sono distribuite per l’anno 2014 con la medesima
metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta’ di cui
al comma 380-ter e, a decorrere dall’anno 2015, in base alle
disposizioni del predetto comma 380-quater.».
Art. 15

(( Disposizioni in materia di province ))

1. Alla fine del comma 23 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183 e’ aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente
comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel
2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».
(( 1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l’obiettivo di patto di stabilita’ interno ad esso complessivamente assegnato per l’anno 2013, la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l’anno 2013 nel senso che l’ente medesimo e’ assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo )).
Art. 16

Disposizioni concernenti Roma Capitale

1. Roma Capitale, (( entro centoventi giorni )) dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero
dell’interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, (( alle Camere e alla Corte dei conti )) un rapporto che evidenzi le cause
della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli
anni precedenti, (( anche con riferimento alle societa’ controllate e partecipate da Roma Capitale )), nonche’ l’entita’ e la natura della
massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi
del comma 5.
2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero
dell’interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, (( alle Camere e alla Corte dei conti )) un piano triennale per la riduzione
del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui
interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la
valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini
l’adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonche’ i
vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di
personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le
societa’ controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati
regolamentati;
(( a-bis) operare la ricognizione di tutte le societa’ controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonche’ le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi; a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all’evasione tributaria e tariffaria ));
b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei
servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai
livelli standard dei grandi comuni italiani;
c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle
societa’ partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario
riequilibrio con l’utilizzo degli strumenti legislativi e
contrattuali esistenti, (( ivi inclusa la mobilita’ interaziendale )), nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, (( nonche’ dello strumento del distacco di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l’utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all’anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali ));
d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento
delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio
finanziario del comune, (( alla fusione delle societa’ partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle societa’ partecipate che non risultino avere come fine sociale attivita’ di servizio pubblico, nonche’ alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune; e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle societa’ partecipate, legando le indennita’ di risultato a specifici obiettivi di bilancio )).
3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all’articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime
parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui
al comma 2 (( del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo )), e ne verifica l’attuazione, tenendo anche conto dei maggiori
oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove gia’
determinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati
successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il
tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini
della eventuale revisione del piano stesso.
(( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 e’ approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale puo’ utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all’articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonche’ con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4. 4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 4-quater. All’articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16» )).
5. Al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo
Commissario straordinario e’ autorizzato ad inserire, per un importo
complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui
al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma , (( ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all’articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, )) anteriori al 28 aprile 2008,
alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali,
assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico
amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale puo’
riacquisire l’esclusiva titolarita’ di crediti, inseriti nella massa
attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le
societa’ dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o
parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa
passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e’ autorizzata ad
avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti
verso le proprie partecipate cosi’ riacquisiti. Il medesimo
Commissario straordinario e’ autorizzato, altresi’, ad inserire nella
massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto
di servizio di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma
Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31
ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore (( della presente disposizione )), nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a
favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita’
della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono
considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di
stabilita’ interno.».
(( 5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate: a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 3 milioni di euro per l’anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni )).
Art. 17

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
nelle regioni a statuto speciale

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze
relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la
Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo
Stato e la Regione Valle d’Aosta stipulato in data 11 novembre 2010
come recepito dall’articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia
dell’importo di 13,4 milioni di euro, nell’anno 2014, per
corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.
2. Qualora l’intesa tra lo Stato e la Regione Valle d’Aosta di cui
all’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non
sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento
delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di
non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del
servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio,
garantendo l’effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo
che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico
della Regione Valle d’Aosta e’ escluso dal patto di stabilita’
interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l’anno 2014 (( e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 )).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 13,4
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
4. Il Ministero dell’economia e delle Finanze e’ altresi’
autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze
alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a
corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita’,
le somme impegnate per l’anno 2013 per le prestazioni rese.
(( 4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011 )).
5. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione del piano di
rientro di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non e’ consentito
intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei
confronti delle societa’ di cui all’articolo 16, comma 7, del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, ne’ sulle risorse di cui all’articolo
11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all’articolo 16,
comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche’
all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 7 dicembre 2012, n. 213 )), destinate alla Regione Campania. I pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi
pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita’
istituzionali delle societa’ di cui al primo periodo.
Art. 18

Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi
pluriennali di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.
798

1. Per l’anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali
stanziati per le finalita’ di cui all’articolo 6, della legge 29
novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto
di stabilita’ interno non si applica la sanzione di cui al comma 26,
lettera d), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e,
la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31,
si applica nel senso che l’ente medesimo e’ assoggettato ad una
riduzione del fondo di solidarieta’ comunale in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare
all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
(( 1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui e’ l’ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l’ente locale beneficiario puo’ iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall’anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e’ considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita’ interno )).
Art. 19

Disposizioni in materia di servizi di pulizia
e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all’articolo 1, comma
748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei
quali non e’ attiva la convenzione Consip per l’acquisto dei servizi
di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la
suddetta convenzione e’ attiva, e’ prorogato al 31 marzo 2014, in
deroga al limite di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di
cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e’ incrementato
di euro 20 milioni per l’esercizio finanziario 2014. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440.
(( 1-bis. All’articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «, in relazione all’articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; b) al secondo periodo, le parole: «sono definiti» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite» e le parole: «nonche’ gli istituti cui sono affidate tali attivita’» sono soppresse )).
2. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» , (( ovunque ricorrono )),
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».
Art. 20

Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze
del sisma nella regione Abruzzo dell’aprile 2009

1. Con riferimento all’esercizio finanziario 2013, nei confronti
del comune dell’Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26
dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, ne’ le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle
vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita’ interno.
2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita’
dell’equilibrio finanziario nel comune dell’Aquila, negli altri
comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell’Aquila, per l’anno
2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate
dall’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.
(( Art. 20 bis Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 1. Al comma 120 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e’ destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall’anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri» )).
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ pre-sentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1

(articolo 10, comma 1)

|================================|==================================|
| Provincia | Anno 2014 |
|================================|==================================|
| AGRIGENTO | 6.309.436 |
|——————————–|———————————-|
| ALESSANDRIA | 11.090.439 |
|——————————–|———————————-|
| ANCONA | 10.613.324 |
|——————————–|———————————-|
| AREZZO | 8.732.333 |
|——————————–|———————————-|
| ASCOLI PICENO | 4.929.274 |
|——————————–|———————————-|
| ASTI | 5.370.186 |
|——————————–|———————————-|
| AVELLINO | 7.962.256 |
|——————————–|———————————-|
| BARI | 30.125.857 |
|——————————–|———————————-|
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7.243.728 |
|——————————–|———————————-|
| BELLUNO | 5.160.365 |
|——————————–|———————————-|
| BENEVENTO | 6.967.338 |
|——————————–|———————————-|
| BERGAMO | 15.187.126 |
|——————————–|———————————-|
| BIELLA | 4.764.707 |
|——————————–|———————————-|
| BOLOGNA | 20.018.556 |
|——————————–|———————————-|
| BRESCIA | 21.228.877 |
|——————————–|———————————-|
| BRINDISI | 9.966.073 |
|——————————–|———————————-|
| CAGLIARI | 16.619.769 |
|——————————–|———————————-|
| CALTANISSETTA | 5.416.452 |
|——————————–|———————————-|
| CAMPOBASSO | 8.190.033 |
|——————————–|———————————-|
| CARBONIA-IGLESIAS | 3.861.369 |
|——————————–|———————————-|
| CASERTA | 17.682.418 |
|——————————–|———————————-|
| CATANIA | 26.605.724 |
|——————————–|———————————-|
| CATANZARO | 14.005.792 |
|——————————–|———————————-|
| CHIETI | 7.757.366 |
|——————————–|———————————-|
| COMO | 11.176.134 |
|——————————–|———————————-|
| COSENZA | 14.905.603 |
|——————————–|———————————-|
| CREMONA | 7.137.419 |
|——————————–|———————————-|
| CROTONE | 5.599.452 |
|——————————–|———————————-|
| CUNEO | 14.190.484 |
|——————————–|———————————-|
| ENNA | 3.312.504 |
|——————————–|———————————-|
| FERMO | 2.960.207 |
|——————————–|———————————-|
| FERRARA | 5.953.442 |
|——————————–|———————————-|
| FIRENZE | 24.018.671 |
|——————————–|———————————-|
| FOGGIA | 12.315.090 |
|——————————–|———————————-|
| FORLI’-CESENA | 7.460.049 |
|——————————–|———————————-|
| FROSINONE | 16.998.042 |
|——————————–|———————————-|
| GENOVA | 20.257.707 |
|——————————–|———————————-|
| GROSSETO | 6.266.195 |
|——————————–|———————————-|
| IMPERIA | 4.904.282 |
|——————————–|———————————-|
| ISERNIA | 3.691.583 |
|——————————–|———————————-|
| LA SPEZIA | 5.118.081 |
|——————————–|———————————-|
| LATINA | 13.346.321 |
|——————————–|———————————-|
| LECCE | 15.482.196 |
|——————————–|———————————-|
| LECCO | 7.960.884 |
|——————————–|———————————-|
| LIVORNO | 7.575.953 |
|——————————–|———————————-|
| LODI | 5.363.183 |
|——————————–|———————————-|
| LUCCA | 10.780.136 |
|——————————–|———————————-|
| MACERATA | 7.163.679 |
|——————————–|———————————-|
| MANTOVA | 9.244.508 |
|——————————–|———————————-|
| MASSA | 4.919.702 |
|——————————–|———————————-|
| MATERA | 4.154.843 |
|——————————–|———————————-|
| MEDIO CAMPIDANO | 3.613.485 |
|——————————–|———————————-|
| MESSINA | 10.428.821 |
|——————————–|———————————-|
| MILANO | 53.848.308 |
|——————————–|———————————-|
| MODENA | 11.069.091 |
|——————————–|———————————-|
| MONZA E DELLA BRIANZA | 8.799.152 |
|——————————–|———————————-|
| NAPOLI | 43.732.934 |
|——————————–|———————————-|
| NOVARA | 8.548.660 |
|——————————–|———————————-|
| NUORO | 5.241.107 |
|——————————–|———————————-|
| OGLIASTRA | 2.433.739 |
|——————————–|———————————-|
| OLBIA-TEMPIO | 5.206.277 |
|——————————–|———————————-|
| ORISTANO | 5.354.321 |
|——————————–|———————————-|
| PADOVA | 14.266.771 |
|——————————–|———————————-|
| PALERMO | 25.861.029 |
|——————————–|———————————-|
| PARMA | 8.985.546 |
|——————————–|———————————-|
| PAVIA | 13.449.267 |
|——————————–|———————————-|
| PERUGIA | 12.939.020 |
|——————————–|———————————-|
| PESARO E URBINO | 10.785.563 |
|——————————–|———————————-|
| PESCARA | 5.946.576 |
|——————————–|———————————-|
| PIACENZA | 8.476.195 |
|——————————–|———————————-|
| PISA | 12.682.941 |
|——————————–|———————————-|
| PISTOIA | 4.742.177 |
|——————————–|———————————-|
| POTENZA | 16.020.608 |
|——————————–|———————————-|
| PRATO | 6.381.401 |
|——————————–|———————————-|
| RAGUSA | 6.071.930 |
|——————————–|———————————-|
| RAVENNA | 6.282.730 |
|——————————–|———————————-|
| REGGIO CALABRIA | 12.823.780 |
|——————————–|———————————-|
| REGGIO EMILIA | 9.927.689 |
|——————————–|———————————-|
| RIETI | 6.573.931 |
|——————————–|———————————-|
| RIMINI | 6.733.372 |
|——————————–|———————————-|
| ROMA | 79.332.441 |
|——————————–|———————————-|
| ROVIGO | 4.033.488 |
|——————————–|———————————-|
| SALERNO | 28.283.796 |
|——————————–|———————————-|
| SASSARI | 9.027.167 |
|——————————–|———————————-|
| SAVONA | 6.856.430 |
|——————————–|———————————-|
| SIENA | 10.561.909 |
|——————————–|———————————-|
| SIRACUSA | 10.452.508 |
|——————————–|———————————-|
| SONDRIO | 4.370.112 |
|——————————–|———————————-|
| TARANTO | 12.101.354 |
|——————————–|———————————-|
| TERAMO | 5.641.401 |
|——————————–|———————————-|
| TERNI | 4.749.010 |
|——————————–|———————————-|
| TORINO | 39.391.981 |
|——————————–|———————————-|
| TRAPANI | 8.055.923 |
|——————————–|———————————-|
| TREVISO | 15.246.615 |
|——————————–|———————————-|
| VARESE | 15.433.375 |
|——————————–|———————————-|
| VENEZIA | 15.941.283 |
|——————————–|———————————-|
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 6.793.328 |
|——————————–|———————————-|
| VERCELLI | 6.101.547 |
|——————————–|———————————-|
| VERONA | 13.604.320 |
|——————————–|———————————-|
| VIBO VALENTIA | 5.139.635 |
|——————————–|———————————-|
| VICENZA | 15.008.825 |
|——————————–|———————————-|
| VITERBO | 8.581.983 |
|================================|==================================|