INCENTIVO PROGETTAZIONE


L’art. 92, comma 5, consente l’erogazione dell’incentivo, ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro”. I collaboratori a cui si riferisce la disposizione in commento sono i soggetti che partecipano specificamente alle attività ivi indicate e in particolare alla responsabilità del procedimento, alla redazione del progetto, al piano della sicurezza, alla direzione dei lavori e al collaudo e non anche il personale dell’ente che svolge altre funzioni. In tale categoria non paiono rientrare gli addetti alla programmazione e controllo, gli addetti al confezionamento di atti processuali (segreteria e archivio), gli addetti alla gara d’appalto e gli addetti alla gestione contratti fino al collaudo (personale della ragioneria) che svolgono funzioni amministrative latamente accessorie alle attività indicate nell’art. 92, comma 5, ma che non risultano, per il solo fatto di appartenere alla segreteria, all’archivio o alla ragioneria o di svolgere funzioni di programmazione e controllo, espletare compiti strettamente connessi a quelli per i quali è possibile la corresponsione dell’incentivo. Così la Corte dei Conti per la Lombardia nella Deliberazione 132 del 25 marzo 2014 con cui risponde ad una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 92, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006. In particolare il rappresentante dell’ente chiede se i collaboratori – in particolare, “addetti alla programmazione e controllo, addetti al confezionamento atti progettuali (segreteria e archivio), addetti alla gara d’appalto, addetti alla gestione contratti fino al collaudo” – possano “essere ritenute risorse qualificate , attrici di prestazioni professionali specialistiche, in quanto esperte di particolare e comprovata specializzazione e quindi essere legittimamente inserite come destinatarie di quote degli incentivi di cui all’art. 92, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006, nel redigendo nuovo regolamento comunale per la ripartizione dei suddetti incentivi”.
corte-conti-lombardia