Fattura elettronica verso la PA dal 6 giugno, emanata la circolare interpretativa


L’e-fattura si considera emessa dalla ricevuta di consegna inviata al fornitore dal Sistema di Interscambio quando ha avuto esito positivo l’inoltro della fattura
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta dal prossimo 6 giugno per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, e dal 6 giugno 2015 per tutte le altre amministrazioni centrali e per le amministrazioni locali, data concordata nell’ambito della Conferenza Unificata e che sarà formalizzata in un decreto ministeriale di prossima emanazione.
La circolare interpretativa
Sul sito Internet del Dipartimento Finanze è stata pubblicata la circolare interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il DM 55/2013 ha stabilito le modalità attuative del regime di fatturazione elettronica applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Le istruzioni per l’avvio del nuovo regime di fatturazione elettronica sono state predisposte dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica in accordo con le altre amministrazioni responsabili del progetto (Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell’amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Agenzia delle Entrate, Agenzia per l’Italia Digitale), con l’Unità di missione per l’attuazione dell’Agenda Digitale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il partner tecnologico Sogei.
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime. In particolare, le indicazioni operative riguardano il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l’emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e il trattamento dei casi in cui risulti impossibile, per ragioni tecniche, il recapito della fattura elettronica all’amministrazione.
Stop ai pagamenti senza l’invio delle fatture elettroniche
L’articolo 6, comma 6, del DM n. 55/2013 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Fattura emessa dalla ricevuta di consegna spedita dal SdI
La circolare interpretativa fornisce un importante chiarimento in merito al momento in cui la fattura elettronica si considera emessa. L’art. 2, comma 4, del DM n. 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. Le fatture non vengono infatti inviate direttamente all’amministrazione committente, ma sono veicolate tramite il Sistema di interscambio, cui i fornitori delle PA sono tenuti a inviare le proprie fatture.

Il Sistema di Interscambio, all’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provvede ad inoltrarla al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, qualora l’inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della PA committente.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito negativo, il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna, che è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.
Pertanto, conclude la circolare, la fattura elettronica può darsi per emessa anche a fronte del rilascio da parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna.
Circolare_interpretativa_fatturazione_elettronica