Criteri verdi per gli appalti pubblici, le novità delle nuove Direttive Ue


Clausola orizzontale per il rispetto delle norme ambientali, regolamento Emas nei criteri di appalto, determinazione dei costi del ciclo di vita, eco-criteri per il processo produttivo
Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere che siano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione di un appalto pubblico”.
Lo ribadiscono le nuove direttive europee del 26 febbraio 2014 sugli appaltipubblici – Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) e Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE) -, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 28 marzo scorso (LEGGI TUTTO).
“Le nuove regole consentono agli acquirenti pubblici di fare riferimento ad una specifica etichetta o marchio di qualità ambientale nello stabilire le caratteristiche ambientali di opere, beni o servizi da acquistare”, osserva il Comitato Ecolabel Ecoaudit-Sezione EMAS Italia nella newsletter n. 2/2014.
Clausola orizzontale per il rispetto delle norme ambientali
Le nuove direttive hanno, tra gli obiettivi, quello di favorire una migliore integrazione dei requisiti ambientali nelle procedure di appalto. È prevista una clausola orizzontale relativa al rispetto della normativa ambientale, per cui un’impresa, anche se ha presentato l’offerta più vantaggiosa, può essere esclusa se non rispetta tutti gli obblighi normativi derivanti dalla legislazione ambientale nazionale, europea ed internazionale.
Sistemi di gestione ambientale
L’articolo 62 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 81 della 2014/25/UE stabiliscono che “le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale essi fanno riferimento…al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS), o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento CE n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati”.
“Il legislatore europeo – evidenzia la newsletter Emas – ha dato quindi, in primo luogo, riconoscimento al Regolamento EMAS, che può quindi essere finalmente citato nei criteri di appalto, in secondo luogo ad altri sistemi di gestione, i quali sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti a parti del sistema di gestione EMAS (art. 45 del Reg. EMAS). Infine la Direttiva riconosce anche altri sistemi di gestione ambientale. Tutto ciò deve però soddisfare specifiche condizioni. In generale, comunque, se un’impresa non è stata in grado di ottenere il marchio in tempo, marchi equivalenti o altri mezzi di prova devono essere accettate dai committenti pubblici”.
Determinazione dei costi del ciclo di vita
Le nuove direttive Ue promuovono, inoltre, la determinazione dei costi del ciclo di vita che comprende i costi interni, nonché i costi legati a fattori ambientali.
Eco-criteri per il processo produttivo
Quando si descrivono tecnicamente i prodotti o servizi che si vuole acquistare, si può richiedere che il processo produttivo non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che siano prodotti/forniti con macchine ad alta efficienza energetica.
direttiva_UE_24_2014
direttiva_UE_25_2014
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