Debiti P.A.: incremento per assicurare la liquidità ad enti locali


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, che prevede l’incremento di 7.218.602.175,20 euro della
dotazione per l’anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10,
dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per far fronte ad
ulteriori pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 13, che dispone che
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e’
stabilita la distribuzione dell’incremento di cui al predetto comma 8
tra le tre sezioni del «Fondo per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e sono fissati, in
conformita’ alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita’ per
la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti
locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno
avanzato richiesta di anticipazione di liquidita’ a valere sul
predetto Fondo nell’anno 2013;
Visto il comma 332, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che facoltizza la societa’ Eur S.p.a. a presentare, entro il 15
febbraio 2014, un’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro per l’accesso ad un’anticipazione di
liquidita’, nell’importo massimo di 100 milioni di euro per l’anno
2014, a valere sull’incremento di 7.218.602.175,20 euro della
dotazione per l’anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10,
dell’art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013;
Considerato l’art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in
particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalita’ e criteri per la
concessione e la rendicontazione dell’anticipazione di liquidita’ in
favore degli enti locali;
Visto l’Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e
rapporti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze,
stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell’art. 1, comma 11,
del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l’ «Addendum»);
Considerato il comma 10-bis, dell’art. 1 del decreto-legge n. 35
del 2013 che, ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di
liquidita’ a valere sulle risorse di cui all’art. 13, commi 8 e 9,
del decreto-legge n. 102 del 2013, e sulla dotazione per il 2014
della sezione di cui all’art. 2, nonche’ ai fini dell’erogazione
delle risorse gia’ assegnate con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, dispone che
sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che
presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31
dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;
Considerato che le disposizioni di cui al citato comma 10-bis si
applicano altresi’, per le regioni, ai debiti di cui al comma
11-quinquies, dell’art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati
riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del comma
10-bis in esame;
Considerato l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche’ il
relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14
maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all’art. 2, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell’Accordo
sancito in Conferenza Stato-regioni il 9 maggio 2013, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35»,
disciplinanti le modalita’ e i criteri per la concessione e la
rendicontazione dell’anticipazione di liquidita’ per il pagamento da
parte delle regioni dei debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari;
Visti, con riferimento al pagamento dei debiti degli enti del
Servizio sanitario nazionale:
l’art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni
per la concessione dell’anticipazione di liquidita’ in favore delle
regioni per il pagamento dei debiti sanitari;
in particolare il comma 3 del richiamato art. 3 che ha stabilito
che al riparto definitivo delle risorse si provvede con decreto
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30
novembre 2013, in proporzione ai valori derivanti dalla ricognizione,
effettuata dal tavolo tecnico di verifica degli adempimenti
regionali, degli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
delle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme
dovute dalle regioni ai propri servizi sanitari regionali, di cui
rispettivamente al comma 1, lettere a) e b) del medesimo art. 3;
il decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, l’art. 1, comma 2, della
legge 9 agosto 2013, n. 98;
i decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle
finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013;
l’art. 13, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge n. 102 del
2013;
Ritenuto, nelle more del completamento dell’attuazione dei
procedimenti di accesso alle anticipazioni di liquidita’ a valere
sull’intera disponibilita’ finanziaria gia’ prevista per il settore
sanitario dal richiamato decreto-legge n. 35/2013, di integrare in
via prudenziale la disponibilita’ di risorse della «Sezione per
assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
Vista l’intesa tra Governo ed enti territoriali sancita in
Conferenza unificata nella seduta del 6 febbraio 2014;
Considerato, in particolare, che la predetta intesa prevede che,
per l’anno 2014, l’incremento della dotazione del «Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili» di 7.218.602.175,20 euro di cui al comma 8, dell’art. 13
del richiamato decreto-legge n. 102/2013, e’ attribuito alla «Sezione
per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali» per 2 miliardi di euro, alla «Sezione
per assicurare la liquidita’ alle regioni e alle province autonome
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari» per 3,6 miliardi di euro e, infine,
alla «Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario
nazionale» per 1.618.602.175,2 euro.

Decreta:

Art. 1

Dotazione delle tre sezioni fondo per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

1. Per l’anno 2014, ai fini del decreto in esame, l’incremento
della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidita’ per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»
e’ pari a 2.000 milioni di euro, quello della «Sezione per assicurare
la liquidita’ alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari» ammonta a 3.600 milioni di euro e, infine, quello della
«Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» e’
fissato in 1.618.602.175,2 euro.
2. Fermo restando l’incremento complessivo per l’anno 2014 del
Fondo per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, l’incremento della dotazione di ciascuna
sezione, come stabilito al comma precedente, puo’ essere modificato,
sulla base delle richieste di accesso alle sezioni stesse avanzate
dagli enti territoriali interessati, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.