Test di lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno


MINISTERO INTERNO – Circolare 03 febbraio 2014, n. 716

NOVITÀ PROCEDURALI

Dallo studio effettuato a conclusione della seconda annualità di applicazione del D.M. 4 giugno 2010 e dall’analisi dei dati riguardanti il numero di prenotazioni e di test svolti nell’anno 2013, è emerso un sostanziale aumento delle richieste di svolgimento del test, non proporzionato rispetto al numero degli aventi diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art.9, comma 2 bis, del t.u. immigrazione, con un considerevole aggravio della spesa destinata al pagamento delle sessioni di test.

Al riguardo, è emerso come detto aumento sia determinato da richieste reiterate da parte del medesimo cittadino straniero, o perché più volte assente alla convocazione per lo svolgimento del test (circa il 30% degli stranieri convocati), o perché presentandosi a sostenere il test non lo ha superato ed ha riproposto, in successione temporale ravvicinata, la domanda di partecipazione.

Ciò posto, considerato che frequentemente l’assenza al test di lingua è causata dal mancato rintraccio del cittadino straniero e, pertanto, dalla non conoscenza della data di convocazione, è stata resa obbligatoria la compilazione del campo indirizzo mai! nel modulo dì prenotazione on line, in modo da aggiungere un ulteriore strumento di comunicazione con l’utente.

Al fine di ricercare soluzioni che incidano sul contenimento della spesa per il finanziamento delle sessioni, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si è ritenuto di fissare dei limiti alla possibilità di prenotazione del test e, conseguentemente, sono state apportate le necessarie modifiche all’applicativo informatico di gestione delle prenotazioni e dell’intera procedura.

In particolare, nel caso di assenza ingiustificata alla sessione di test, l’interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere il test. L’unica giustificazione per l’assenza saranno i motivi di salute,.certificati dal medico di base o da un medico della ASL. Detto certificato dovrà essere prodotto alla Commissione, incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione. In tale ipotesi la Commissione, nel trasmettere l’esito dei test di quella sessione alla Prefettura, dovrà trascrivere “assente giustificato”. Negli altri casi annoterà “assente ingiustificato”. In tal modo, il sistema informatico inibirà automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test prima della scadenza dei 90 giorni a tutti coloro i quali risulteranno assenti ingiustificati.

Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il cittadino straniero di richiedere alla Prefettura, prima della data fissata per lo svolgimento del test, lo spostamento della sessione in caso di impedimento.

Analogamente, nell’ipotesi di mancato superamento del test, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non superato. Ciò per consentire allo straniero, nei tre mesi successivi, di accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana. Anche in tali casi, l’applicativo impedirà una nuova prenotazione prima del decorso dei 90 giorni.

Le suddette modifiche dell’applicativo saranno in esercizio a far data dall’11 febbraio 2014.

Nelle ipotesi di assenza ingiustificata e di test non superato, gli stranieri che abbiano già presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo vedranno rigettata l’istanza per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana.

Appare, quindi, opportuno, soprattutto nell’interesse degli utenti, che l’istanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia presentata solo dopo aver verificato, attraverso la sottoposizione al test, il possesso del requisito della conoscenza linguistica, che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del quinquennio di regolare soggiorno necessario per richiedere il permesso stesso.