Ingressi lavoratori extracomunitari per lavoro non stagionale


INPS – Messaggio 17 gennaio 2014, n. 982D.P.C.M. 25 novembre 2013
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013 (allegato 1).

Il decreto all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 17.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, così ripartita:
– 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– 200 lavoratori stranieri partecipanti all’esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale;

– 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;

liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;

figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;

artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;

cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;

– 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

– 12.250 unità riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In questo specifico ambito le quote sono così ripartite:

4.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea;

1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Con la circolare congiunta n. 7550 del 16 dicembre 2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno (allegato 2) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito https://nullaostalavoro.interno.it) dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2013 e fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (19.12.2013).

Il sistema di gestione dei procedimenti, – rispettando l’ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.

Istruttoria domande

Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale, si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7550 del 16 dicembre 2013 concernenti i seguenti adempimenti:
– per le domande di conversione il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione;

– successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti.

Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6988 del 19 dicembre 2013, si è proceduto all’attribuzione territoriale delle 12.250 quote previste all’art. 5 del DPCM citato, destinate a conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato da permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e da permessi CE di lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati membri dell’Unione europea (tabella ripartizione quote allegata alla circolare).