ANNULLABILE IL VERBALE SE ALLE POSTE È STATA DELEGATA ANCHE LA “PERSONALIZZAZIONE” DELLA MODULISTICA


Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 26 ottobre 2013 n. 26431. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, appunto, respingendo il ricorso del Comune di Favria. Il municipio, infatti, aveva stabilito una convenzione delegando a Poste italiane spa non solo le attività di stampa, imbustamento e consegna del verbale inviato in forma digitale, ma conferendo alla società “anche l’ulteriore funzione relativa alla c.d. ‘personalizzazione’ della modulistica in base alla varietà della tipologia dei verbali (con la correlata indicazione della genericità o meno della contestazione ad opera dei ritenuti trasgressori e al richiamo del riferimento dei verbali alle norme del c.d.s. 1992 ritenute, in sede di accertamento, come effettivamente violate), ivi compresa – in via eventuale – la connessa attribuzione della inclusione della modulistica addizionale per la richiesta delle generalità del conducente con riguardo alla infrazioni che prevedevano l’applicabilità della decurtazione dei punti della patente di guida, adempimenti che, in concreto, implicavano la formulazione (o quanto meno la compartecipazione alla formulazione) del verbale di contestazione sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimesso in formato digitale alle Poste italiane dall’ufficio cui apparteneva l’organo accertatore”. “Alla stregua di tale inequivoco accertamento – osservano i giudici della Suprema corte -, il giudice di appello ha esattamente ritenuto che le predette attività non potessero incasellarsi nell’ambito di quelle meramente esecutive e prodromiche all’esecuzione dell’operazione di notificazione delegata alla società Poste italiane, donde l’attività dll’ accertamento – così come complessivamente formatasi e sviluppatasi con il concerto sia dell’organo propriamente accertatore che di un soggetto privato non legittimato allo svolgimento di tale compito – non poteva qualificarsi come validamente espletata e, quindi, come legittima ed efficace ai sensi di legge, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 200 c.d.s. 1992 e 385 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”. “E, a tal proposito – conclude la sentenza -, è appena il caso di rilevare che quest’ultima disposizione normativa, per il caso di effettuazione della contestazione non immediata conferisce all’organo accertatore l’obbligo di compilare il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto acquisiti, specificando i motivi per i quali non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, in tal senso attribuendo a tale ufficio la legittimazione esclusiva a procedere a questa attività comportante l’esplicazione di una pubblica funzione”.
link all'articolo
Cassazione sentenza 26431 2013