Spese di lite compensate, niente incentivi al legale


La Ragioneria generale dello Stato (par. 4 settembre 2013) fornisce importanti chiarimenti sul rapporto tra limiti di finanza pubblica e compensi professionali per i legali interni, prevedendo l’erogazione di questi ultimi solo in caso di cause vinte con spese a carico della controparte.
Il quesito rivolto alla Ragioneria (Rgs) concerne l’assoggettamento o meno degli incentivi professionali ex articolo 27 del Ccnl 14 settembre 2000 al tetto di spesa di personale e di contenimento degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa ex articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (e successive modifiche e integrazioni), anche riguardo alla parte finanziata direttamente con risorse di bilancio dell’ente, tenuto conto che questi compensi risultano esclusi dal blocco ex articolo 9, comma 2-bis, del 78/2010.
Il dubbio posto all’attenzione della Rgs riguarda la possibilità di erogare, in deroga ai limiti di finanza pubblica in materia di spesa di personale, gli incentivi ai legali interni anche in caso di sentenze favorevoli con compensazione di spese. In caso di vittoria con condanna alle spese, difatti, il problema non si pone, poiché il finanziamento degli incentivi è a carico della controparte soccombente.
Regolamento necessario
Si ricorda che l’articolo 27 del Ccnl 14 settembre 2000 prevede, per gli enti locali, l’adozione di discipline specifiche sia per i compensi professionali per l’avvocatura (con regolamento e secondo i principi di cui al Rd 1578/1933) sia per la correlazione tra questi e la retribuzione di risultato (materia di contrattazione decentrata). La regolamentazione da parte dell’ente è condizione necessaria per il riconoscimento degli incentivi, in analogia con quanto accade per l’Avvocatura dello Stato, riguardo alla quale l’articolo 21, comma 2, del Rd 1611/1933 dispone che «nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall’Erario all’Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente».
Richiamando la circolare Rgs 9/2006 e alcune pronunce della Corte dei conti (sezione Umbria 2/2012 e sezioni riunite 56/contr/2011), e rimarcando che l’articolo 1, comma 208 della legge 266/2005 prevede che le somme destinate alla corresponsione di questi compensi sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, la Ragioneria generale dello Stato chiarisce che solo gli emolumenti derivanti da cause con vittoria e spese a carico della controparte risultano esclusi dai tetti, poiché si tratta di spese di personale totalmente a carico di finanziamenti esterni, senza alcun aggravio per il bilancio dell’ente e per i relativi equilibri.
Viceversa, i compensi dovuti a seguito di sentenze favorevoli con spese compensate, trovando copertura nelle risorse proprie dell’ente e costituendo, perciò, un effettivo aggravio di spesa, non rispettano la condizione essenziale per l’esclusione, vale a dire il cosiddetto etero-finanziamento, rientrando dunque fra le componenti rilevanti ai fini dei limiti ex comma 557 e articolo 9, comma 2-bis. In questo caso, difatti, la fonte di finanziamento non può che incidere direttamente sugli equilibri di bilancio dell’ente.