Decreto sul patto di stabilità

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Ministero dell’Economia e delle Finanze

N. 70998 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTI i commi da 2 a 4 e il comma 6 dell’articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalità di calcolo dell’obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO il primo periodo del comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che gli enti locali collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 20, fermo restando l’obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 41930 del 14 maggio 2013 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei commi da 2 a 6 dell’articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011 e del comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011;

VISTO il comma 7 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

VISTO il comma 9 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilità interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

VISTO il comma 1 dell’articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha abrogato il comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001;

VISTO il comma 10 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui al comma 3 del medesimo articolo 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

VISTO il comma 11 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all’anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre;

VISTO il comma 12 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall’ISTAT e le spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

VISTO il comma 14 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno del comune di Parma le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per l’anno 2013;

VISTO il comma 15 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l’applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell’importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

VISTO il comma 16 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il comma 17 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dall’articolo 31 della medesima legge n. 183 del 2011;

VISTO il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

VISTO il comma 6 dell’articolo 2 del decreto legge n. 74 del 2012, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilità speciali delle stesse Regioni, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge;

VISTO il comma 1-ter dell’articolo 7 del decreto legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 2014, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro;

VISTO l’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui al precitato decreto legge n. 74 del 2012;

VISTO il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per estinguere i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la stessa data, ai sensi dell’articolo 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il comma 3 dell’articolo 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013 che prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell’importo di cui al comma 1, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013, in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua del 10 per cento, unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 41843 del 14 maggio 2013, con il quale, sulla base dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 9 maggio 2013, sono attribuiti agli enti locali il 90 per cento degli spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013;

VISTO il comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, che prevede l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno dei pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all’articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il comma 3 dell’articolo 10-quater, del decreto legge n. 35 del 2013 che prevede l’esclusione per gli anni 2013 e 2014 dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 giugno 2013, n. 71 che dispone che le risorse relative all’attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana, erogate dallo Stato alla Regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l’anno 2013, nonché le risorse della Regione Toscana o del comune di Piombino, nel limite 10 milioni di euro per l’anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO l’articolo 7-quater del decreto legge n. 43 del 2013, che dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le risorse comunali, regionali e statali relative all’attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l’esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all’opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l’articolo 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che disciplina le sanzioni da applicare all’ente locale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’anno successivo a quello dell’inadempienza;

VISTO il comma 26, lettera a), ultimo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti erariali destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dall’articolo 1, comma 380, lettera b), della medesima legge n. 228;

RAVVISATA l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all’emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il comma 32 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 agosto 2013;

D E C R E T A:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2013 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell’allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all’aggiornamento dell’allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2013

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Daniele Franco

ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l’anno 2013 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l’applicazione web del patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/13 E MONIT/13/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

B.1.3 Risorse provenienti dall’Unione Europea e spese connesse

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

B.1.6 Risorse connesse alla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l’Europa di Parma

B.1.7 Federalismo demaniale

B.1.8 Investimenti infrastrutturali

B.1.9 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna,

Lombardia e Veneto

B.1.10 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

B.1.11 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi

B.1.12 Esclusione delle risorse per interventi portuali per il Comune di Piombino

B.1.13 Esclusione dei pagamenti di obbligazioni giuridiche assunte alla data del 31 dicembre 2012

B.1.14 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale

B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011

B.2. Alcune precisazioni

B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione

B.2.2 Trasferimenti statali e regionali

B.2.3 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI
A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/13 allegato al presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2013, dovrà essere compilato anche il prospetto MONIT/2013/A, al fine di consentire l’individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l’applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le regole per l’accesso all’applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all’indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

Ø Cumulabilità – I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2013).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l’ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Ø Variazioni – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l’errore.

Ø Dati provvisori – Relativamente all’invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio del patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione 2013. Trascorso tale termine l’ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo che nei seguenti casi:

1. se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012), e cioè :

a. in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi;

b. se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c. in caso di rispetto del patto di stabilità interno, per giustificati motivi, al fine di rendere conformi i dati del monitoraggio a quelli del conto consuntivo.

2. a seguito di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 28 e 29, della legge n. 183 del 2011). In tal caso, l’ente locale inadempiente è tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del patto di stabilità interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro trenta giorni dal predetto accertamento.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, oppure inviando all’indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all’inserimento dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all’inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l’applicazione web del patto di stabilità interno

Le istruzioni necessarie per l’utilizzo del sistema web, relativo al patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell’applicazione web nel documento riportante la dicitura “Regole per il sito”.

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_7_febbraio_2013_n_5.html. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando nell’oggetto “Utenza sistema Patto di Stabilità – richiesta di chiarimenti”. Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l’assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;
· pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

· drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;

protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/13 E MONIT/13/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI

Con il modello MONIT/13 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell’entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l’avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, compilano e trasmettono un ulteriore prospetto (MONIT/13/A) necessario per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l’individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui al precitato comma 26, lettera a), dell’articolo 31, della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Si precisa che, come previsto dall’articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall’articolo 1, comma 380, lettera b), della medesima legge n. 228.

Come già indicato nel decreto relativo alla definizione degli obiettivi 2013-2015, anche per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell’indebitamento netto dell’anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno
I commi da 7 a 16 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l’esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente. A tali esclusioni se ne aggiungono altre introdotte dall’articolo 2, comma 6, e dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge n. 74 del 2012, dall’articolo 1, commi 1 e 1-bis e dell’articolo 10-quater, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2013, dall’articolo 1, comma 7 e dall’articolo 7-quater del decreto legge n. 43 del 2013.

Per l’anno 2013 non opera più il comma 13 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che per i comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto prevedeva l’esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Il comma 7 del citato articolo 31 ripropone l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/92, nel testo da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, prevede che per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d’emergenza si provvede, in linea generale e salvo che sia diversamente stabilito con la stessa deliberazione dello stato di emergenza, a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile e non più solo attraverso ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso, l’esclusione di cui al comma 7 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 è estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al comma 5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225/92 (e non anche da altre fonti) purché registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Non sono, pertanto, considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L’esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali – effettuati per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L’esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessità e di urgenza connesse allo stato emergenziale .

L’esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall’ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché all’effettiva emanazione delle ordinanze in questione.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell’anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell’articolo 31, l’elenco con l’indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, nonché delle relative risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell’ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione di una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell’iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno segnalare che l’individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti. A tal proposito, si segnala l’opportunità che eventuali chiarimenti in merito vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. paragrafo A.5 del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E13, S2 e S11 del modello MONIT/13.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

Il comma 9 del richiamato articolo 31 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si fa presente che il citato comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dall’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ne consegue che l’esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012.

L’esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L’esclusione non opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall’ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l’opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. paragrafo A.5 del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E14, S3 e S12 del modello MONIT/13.

B.1.3 Risorse provenienti dall’Unione Europea e spese connesse

Secondo quanto già previsto dalla normativa previgente, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato articolo 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall’Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

Ne consegue, quindi, che, qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti risorse nazionali e, quindi, non comprese nella fattispecie di esclusione prevista dal comma 10.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell’ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché dello stesso ente che assegna le risorse.

L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l’esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all’accertamento (per la parte corrente) o all’incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell’anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate nell’anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell’effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell’Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo articolo 31 stabilisce che, qualora l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero all’anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre. Infine, si ritiene utile sottolineare che, qualora l’ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall’Unione Europea nell’anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all’ipotesi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’attuazione del richiamato comma 10 dell’articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell’anno successivo se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E15, S4 e S13 del modello MONIT/13.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

Per rendere più agevole l’applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L’ente negli anni 2009-2012 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2013, 2014, 2015 etc.);

2. l’ente, nell’anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2012; l’accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

3. l’ente, nell’anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2014, 2015; l’accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2014, 2015.

Risorse in conto capitale:

1. L’ente negli anni 2009-2012 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2013, 2014, 2015 etc.);

2. l’ente, nell’anno 2013, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni 2009-2012; l’incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. l’ente, nell’anno 2013, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2014 e 2015; l’incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2014 e 2015.

Le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) a partire dal 1° gennaio 2009.

Infine, si ribadisce che l’esclusione delle entrate e delle relative spese connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali. Pertanto, anche gli enti che nel 2013 sono assoggettati per la prima volta alla disciplina del patto di stabilità interno devono operare la predetta esclusione con riferimento alle entrate accertate/riscosse o alle spese impegnate/pagate nell’anno e ciò indipendentemente dall’assoggettamento o meno nel passato al patto di stabilità interno. Infatti, si fa presente che le esclusioni delle spese di cui trattasi possono essere operate in quanto la salvaguardia dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica per l’anno 2013 è assicurata dalla compensazione, a livello di comparto, degli effetti indotti dall’esclusione delle entrate operata da altri enti.

Sempre al fine di garantire la neutralità finanziaria del predetto meccanismo di esclusione, gli enti che, pur essendo già soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, non hanno a suo tempo erroneamente escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse statali connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza, non possono negli esercizi successivi operare l’esclusione delle correlate spese.

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell’articolo 31 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludano dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno le eventuali risorse residue trasferite dall’ISTAT e le eventuali spese residue per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/13.

B.1.6 Risorse connesse alla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per

l’Europa di Parma

Il comma 14 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone, per il Comune di Parma, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il richiamato comma 14 prevede altresì, come già per il 2012, l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma.

Anche per il 2013, l’esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E16 e S14 del modello MONIT/13.

B.1.7 Federalismo demaniale

Con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 del citato articolo 31 dispone l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell’importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell’articolo 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato.

Ne consegue che il richiamato comma 15 troverà applicazione successivamente all’emanazione della predetta disposizione attuativa.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S6 e S15 del modello MONIT/13.

B.1.8 Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un’ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge n. 138 del 2011.

In particolare, per l’anno 2013, il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2012, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Ad oggi il citato decreto interministeriale non è stato emanato.

Ne consegue che il richiamato comma 16 troverà applicazione successivamente all’emanazione della predetta disposizione attuativa.

La posta da escludere trovano evidenza nella voce S16 del modello MONIT/13.

B.1.9 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Anche per il 2013, l’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012, prevede che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite dalle stesse Regioni agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge, nonché i relativi utilizzi, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli stessi enti locali beneficiari. In particolare, l’esclusione opera solo per i comuni e per le province che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del richiamato articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge. Tale esclusione opera per le entrate e per le relative spese, sia di parte corrente che di parte capitale, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate nel biennio.

Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. La stessa esclusione opera altresì per tutti i comuni di cui all’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica da parte della regione di appartenenza dell’esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, richiesto dallo stesso articolo 67-septies, come modificato dall’articolo 11, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge n. 174 del 2012.

Ai fini di una corretta compilazione del modello MONIT/13, si sottolinea che il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora il dato inserito per l’esclusione di spesa – di parte corrente o di parte capitale – sommato a quello relativo all’esclusione inserito nell’anno 2012 risulti superiore ai dati cumulati inseriti negli anni 2012 e 2013 per le corrispondenti voci di entrata, di parte corrente o di parte capitale.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E 8, E17, S7 e S17 del modello MONIT/13.

B.1.10 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per gli stessi comuni indicati al paragrafo B.1.9 è altresì prevista, dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge n. 74 del 2012, l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per il 2013, di 10 milioni di euro. L’ammontare delle spese che ciascun ente può escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione, per ciascun anno. L’importo delle spese da escludere dovrà essere comunicato dalle predette Regioni al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno del 2013, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S8 e S18 del modello MONIT/13.

B.1.11 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, prevede l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno degli enti locali, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso dell’anno 2013 dagli enti locali per estinguere:

a) i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che alla predetta data presentavano i requisiti per il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In attuazione del comma 3 del predetto articolo 1, con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 41843 del 14 maggio 2013, è stato operato il riparto del 90 per cento degli spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013. Con successivo decreto da emanare entro il 15 luglio 2013, sono attribuiti gli spazi finanziari relativi al restante 10 per cento, unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S19 del modello MONIT/13, con riferimento ai pagamenti di debiti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013, non estinti alla data dell’8 aprile 2013, e nella voce S20 del modello MONIT/13, con riferimento pagamenti di debiti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013, effettuati prima del 9 aprile 2013.

B.1.12 Esclusione delle risorse per interventi portuali per il Comune di Piombino

Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 43 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 71 del 2013, prevede per il Comune di Piombino l’esclusione, per l’anno 2013, delle entrate statali e dei relativi pagamenti connessi all’attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana. L’esclusione opera nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e S21 del modello MONIT/13.

B.1.13 Esclusione dei pagamenti di obbligazioni giuridiche assunte alla data del 31 dicembre 2012

Il comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013 prevede l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno dei pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all’articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni e alle province i cui organi consiliari sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articolo143 del TUEL).

La posta da escludere trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/13.

B.1.14 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale

Il comma 3 dell’articolo 10-quater del decreto legge n. 35 del 2013, prevede l’esclusione per gli anni 2013 e 2014 dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale contributo è ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell’interno, da emanare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E9 del modello MONIT/13.

B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011

L’articolo 7 quater del decreto legge n. 43 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 71 del 2013, prevede l’esclusione, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti locali, dei pagamenti relativi all’attuazione degli interventi ivi indicati –interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l’esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all’opera – finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l’esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Pertanto, per l’anno 2013, sono escluse dal patto di stabilità interno i pagamenti connessi all’attuazione degli interventi in parola nonché le connesse entrate statali e regionali. L’esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E19 e S23 del modello MONIT/13.

B.2 Alcune precisazioni
B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione

Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell’esercizio 2013.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto di stabilità interno

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

– Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2013 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Le voci relative al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E10 e S0 del modello MONIT/13.

B.2.2 Trasferimenti statali e regionali

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.3 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2013 con l’obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell’obiettivo programmatico.

Infine, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

· positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l’anno 2013 è stato rispettato;

· negativa, il patto di stabilità interno 2013 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI
Ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2013).

Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l’invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l’intero anno 2013, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2014.

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