Certificati di esecuzione lavori



AUTORITA’ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI – Delibera 23 maggio 2013, n. 24
Art. 1

L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera a), del Regolamento.

Art. 2

La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a tale scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio.

L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice.

La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

Art. 3

L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL.

L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.

Art. 4

La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio.

La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.

Art. 5

Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

Art. 6

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 luglio 2013, n. 159.