Problemi operativi per contratto pubblico di appalto in modalità elettronica

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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 13 giugno, ha approvato un “ordine del giorno” sul contratto pubblico di appalto in modalità elettronica e su alcune problematiche interpretative ed operative con una proposta di emendamento del comma 4, articolo 6, d.l. 179/2012 (convertito in L. 221/2012).
Il Documento è stato consegnato al Governo nel corso della Conferenza Stato Regioni (che si è tenuto lo stesso 13 giugno) ed è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it .
Si riporta di seguito il testo integrale
Ordine del Giorno – Contratto pubblico di appalto in modalità elettronica e problematiche interpretative ed operative – informativa sul tavolo tecnico e proposta di emendamento del comma 4, articolo 6, D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012)
Il decreto-legge n. 179/2012, all’art. 6 comma 3, ha riformulato il comma 13 dell’art. 11, decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, prevedendo: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
La nuova disposizione ha posto molti problemi operativi con particolare riguardo alla modalità di redazione, conservazione e registrazione dell’atto, nonché un aggravio di costi, specie con riferimento agli aspetti di archiviazione e conservazione dei contratti informatizzati, visto che ogni singola amministrazione dovrà usufruire di sistemi informativi autonomi che assicurino in maniera conforme tale nuova esigenza.
In considerazione di tali aspetti, su proposta della Commissione infrastrutture, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha deciso, nella seduta del 13 marzo u.s,, di chiedere al Governo l’avvio di un Tavolo tecnico, “al fine di dirimere dubbi e criticità emerse in ordine alla concreta applicazione delle norme in argomento”.
La Conferenza Unificata ha convocato la prima riunione del Tavolo il 9 maggio u.s. e, in tale sede, si è deciso di lavorare per arrivare a un’Intesa tra Governo, Regioni e ANCI sulle modalità applicative di tali nuove disposizioni, al fine di evitare ulteriori disagi alle amministrazioni locali.
In considerazione dei tempi richiesti, tuttavia, che non potranno essere inferiori a due-tre mesi, e del fatto che dall’inizio dell’anno ad oggi molte amministrazioni hanno riscontrato molti problemi nell’adeguarsi alle nuove norme, soprattutto per quanto riguarda le scritture private, riguardo alle quali ci sono state interpretazioni diverse da parte di diverse amministrazioni centrali e organi giudiziari, sia le Regioni sia l’ANCI hanno ritenuto opportuno un differimento del termine di entrata in vigore della disposizione (diverso per il contratto pubblico e per la scrittura privata) e una sorta di ‘sanatoria’ per i contratti stipulati in questo lasso di tempo in modalità difformi da quella informatica o elettronica.
In virtù di quanto sopra illustrato, la Conferenza delle Regioni e Province autonome propone il seguente emendamento all’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012.
Proposta di modifica
All’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il comma 4 è così sostituito: “4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2014 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in forma pubblico amministrativa a cura dell’ufficiale rogante e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione mediante scrittura privata. Sono validi i contratti stipulati nelle forme previste dalla previgente normativa anche in modalità diversa da quella elettronica”.
Relazione
La disposizione in argomento impatta su diversi aspetti: formazione dell’atto, conservazione, rilascio delle copie, assolvimento dell’imposta di bollo ancora legata alla stipulazione del contratto in modalità cartacea e pertanto non agevolmente adattabile alla modalità elettronica. Inoltre, la formulazione della norma ha suscitato numerose interpretazioni contrastanti tra di loro (es. determinazione AVCP 13 febbraio 2013, n. 1; deliberazione 18/3/2013 Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Lombardia – n. 91; nota 28/02/13 del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione all’ANCE), aspetto che ha complicato ancor più l’azione di adeguamento alla nuova normativa.
Nelle more della definizione delle problematiche operative più delicate in sede di Tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Unificata, appare opportuno differire il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni, distinguendo, peraltro, tra le due modalità contrattuali e prevedendo un diverso differimento temporale. Infatti, le citate difficoltà applicative sono ancora più accentuate per quanto riguarda gli atti stipulati mediante scrittura privata, poiché, data l’assenza dell’ufficiale rogante, occorre affrontare anche gli aspetti legati alla firma disgiunta dell’atto, allo scambio dello stesso con modalità tali da assicurare certezza della sottoscrizione e provenienza dell’atto sottoscritto e la certezza della data di formazione dello stesso, nonché (gli aspetti legati) alle modalità di pagamento dell’imposta del bollo.
In base ad analoghe considerazioni, attese le difficoltà finora incontrate dalle amministrazioni locali nell’adeguarsi a tali novità legislative, al fine di evitare che siano dichiarati nulli contratti o scritture private stipulate in difformità alla disposizione in argomento, si propone di far salvi i contratti stipulati dal 1° gennaio 2013 con le modalità previste dalla previgente normativa.

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