Ministero Economia: Regolamento sulla fattura elettronica

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DECRETO 3 aprile 2013, n. 55

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. (13G00097)
(GU n.118 del 22-5-2013) Vigente al: 22-5-2013

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;
Visto l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni,
concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla
fatturazione;
Visto l’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all’Istituto
nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l’elenco
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive
modificazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita’ di fatturazione in materia
di IVA;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo
per l’attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119
della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare
riferimento all’articolo 1 recante principi fondamentali di
coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli
obiettivi di finanza pubblica;
Visti i commi da 209 a 214 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il
procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, introducendo l’obbligo di emissione, trasmissione,
conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica,
nonche’ l’elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio
della finanza pubblica;
Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214
dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a
seguito di quanto disposto dall’articolo 10 comma 13-duodecies del
decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214
del 22 dicembre 2011;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del
sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche’ delle
relative attribuzioni e competenze;
Ritenuta la necessita’ di attuare le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico
stabilito con la legge n. 42 del 2009;
Ritenuto altresi’ che le predette disposizioni della legge n. 244
del 2007 sono essenziali per l’attuazione dei principi costituzionali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti
dall’articolo 117 della Costituzione;
Ritenuto di dover assicurare la compatibilita’ delle disposizioni
di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte
dall’Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante la disciplina dell’attivita’ di
Governo;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso
parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,
attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente
regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite
«amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le
amministrazioni si adeguano nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2

Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i
dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante
«Formato della fattura elettronica» che costituisce l’allegato A del
regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso
il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro
del’economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente
le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato A al presente
regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalita’ di emissione della
fattura elettronica, nonche’ alla trasmissione e al ricevimento della
stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del
documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via
elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del
rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del
documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da
parte del Sistema di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da
parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono
contenute nel documento che costituisce l’allegato C del presente
regolamento.
Art. 3

Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via
esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del
Sistema di interscambio e ne curano l’inserimento nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21
novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l’utilizzo in
sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse
amministrazioni curano altresi’, agli stessi fini, l’aggiornamento
periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad
assegnare il codice in modo univoco.
2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui
all’articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli
uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del
presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D
del presente regolamento.
Art. 4

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in
via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile
all’indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese
abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i
servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di
generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di
interscambio e di conservazione, nonche’ i servizi di comunicazione
con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che
costituisce l’allegato E del presente regolamento.
2. L’Agenzia per l’Italia digitale, in collaborazione con
Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e
dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie
imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti
informatici «open source» per la fatturazione elettronica.
Art. 5

Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi
tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e
l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le
responsabilita’ fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti
delle PA.
2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali
intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo
accordo tra le parti.
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile
alle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri
fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture
elettroniche secondo le modalita’ del presente regolamento. In tali
casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e’ quella
dalle stesse comunicate al gestore di cui all’articolo 1, comma 212,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti
dall’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di
ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4,
nonche’ da quelle di cui all’articolo 1 comma 214 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita’ di
applicazione degli obblighi stabiliti all’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse
dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti
non residenti in Italia e alle fatture, gia’ trasmesse in modalita’
telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto
del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche’ al servizio di trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di
cui all’articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza
degli obblighi di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le
amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema
di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all’invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne
costituiscono sua parte integrante.
Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 3 aprile 2013

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129
ALLEGATO “A”

FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. CONTENUTO INFORMATIVO
3. INFORMAZIONI FISCALI
3.1 Cedente/Prestatore
3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore
3.3 Cessionario/Committente
3.4 Soggetto Emittente
3.5 Dati Generali
3.6 Beni/Servizi
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
4.1 Trasmittente
4.2 Destinatario
5. INFORMAZIONI PER l’INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO
5.1 Ordine Acquisto
5.2 Contratto
5.3 Ricezione
5.4 Fatture Collegate
5.5 Cassa Previdenziale
6. ALTRE INFORMAZIONI
6.1 Trasmittente
6.2 Cedente/Prestatore
6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore
6.4 Cessionario/Committente
6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente
6.6 Dati Generali
6.7 Beni/Servizi
6.8 Pagamento
6.9 Allegati

1. PREMESSA
Il presente documento descrive le informazioni presenti nella
fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n.
244/2007.
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono
essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup
Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da
attivare funzionalita’ che possano modificare gli atti, i fatti o i
dati nello stesso rappresentati.
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle
caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese
disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio
www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall’Agenzia
delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio,
sentite le strutture competenti del Ministero dell’economia e finanze
e l’Agenzia per l’Italia digitale, garantendo la continuita’ del
servizio ed i tempi tecnici necessari ad eventuali aggiornamenti
delle procedure informatiche e organizzative.
“Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento e’ stato
oggetto di una attivita’ di confronto, nell’ambito del progetto
PEPPOL (Pan European Pubblic Procurement On Line), con gli standard
che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario.
In particolare:
– e’ stata effettuata la mappatura tra la parte core dell’UBL 2.0
e il formato SdI;
– e’ stato presentato un comment log con le richieste di
integrazione dei dati presenti nel formato SdI ed assenti nel core
UBL 2.0;
– tale comment log e’ stato ufficialmente e completamente
recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009.”

2. CONTENUTO INFORMATIVO
a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le
informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini
fiscali.
Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del
processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica
le ulteriori seguenti informazioni:
b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione
della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI nel seguito) di cui all’articolo 1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del
processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento
fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di
interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore
ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari
tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilita’ per il
colloquio tra le parti.

3. INFORMAZIONI FISCALI
Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini
fiscali.
3.1 CEDENTE/PRESTATORE
Dati Anagrafici
Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione
fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello
Stato Italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato
dall’Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa
riferimento all’identificativo fiscale assegnato dall’autorita’ del
paese di residenza; all’identificativo fiscale deve essere anteposto
il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1
alpha-2 code).
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di
persona non fisica; la valorizzazione di questo campo e’ in
alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.
Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare
nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo
presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed e’ in
alternativa a quella del campo Denominazione.
Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da
valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo
campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed e’ in
alternativa a quella del campo Denominazione.
Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del
bene/servizio.
Dati Sede
Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve
essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all’indirizzo specificato nel
campo precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all’indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l’indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO
3166-1 alpha-2 code.
Dati Stabile Organizzazione
I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi
in cui il cedente/prestatore e’ un soggetto non residente ed effettua
la transazione oggetto del documento tramite l’organizzazione
residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile
organizzazione in Italia.
Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del
cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il
nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo
all’indirizzo specificato nel campo precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all’indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l’indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Dati Iscrizione R.E.A.
Tali campi devono essere valorizzati nei casi di societa’ soggette
al vincolo dell’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
dell’art. 2250 del codice civile.
Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l’Ufficio del Registro
delle Imprese presso il quale e’ registrata la societa’.
Numero REA: numero di repertorio con il quale la societa’ e’
iscritta nel Registro delle Imprese.
Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma
effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
della societa'; questo campo e’ valorizzato nei soli casi di societa’
di capitali (SPA, SAPA, SRL).
Socio Unico: questo campo e’ valorizzato nei soli casi di societa’
a responsabilita’ limitata (SRL); indica se queste si compongono di
un unico socio o di piu’ soci.
Stato Liquidazione: indica se la societa’ si trova in stato di
liquidazione oppure no.

3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE
Dati Anagrafici
Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall’Anagrafe
Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del
rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi
di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo e’ in
alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.
Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da
valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo
campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed e’ in
alternativa a quella del campo Denominazione.
Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore
da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di
questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed e’
in alternativa a quella del campo Denominazione.

3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE
Dati Anagrafici
Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall’Anagrafe
Tributaria al cessionario/committente;
Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall’Anagrafe
Tributaria al cessionario/committente;
Denominazione: denominazione del cessionario/committente
(corrisponde alla struttura destinataria della fattura).
Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000,
dell’ubicazione dell’utenza
Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere
valorizzato con il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all’indirizzo specificato nel
campo precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all’indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l’indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

3.4 SOGGETTO EMITTENTE
E’ presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal
cedente/prestatore.
Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura e’
stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di
un terzo per conto del cedente/prestatore.

3.5 DATI GENERALI
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati devono essere ripetuti
per ogni fattura del lotto.
Dati Generali Documento
Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione
(fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .).
Divisa: tipo di valuta utilizzata per l’indicazione degli importi
espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.
Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO
8601:2004).
Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al
documento.
Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o
persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne e’ prevista
l’applicazione.
Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare
solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.
Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della
ritenuta d’acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo
Ritenuta.
Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice
corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S)
da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d’acconto
(campo Tipo Ritenuta valorizzato).
Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio delle Entrate per l’assolvimento in modo virtuale, da
valorizzare nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo.
Importo Bollo: importo dell’imposta di bollo da indicare solo se
valorizzato il campo Numero Bollo.
Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria
professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui e’
presente.
Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %)
prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato
il campo Tipo Cassa Previdenziale.
Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla
cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo
se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa;
nel caso di non applicabilita’, il campo deve essere valorizzato a
zero.
Dati Ddt (documento di trasporto)
Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato
alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i
seguenti campi per ogni documento di trasporto. Numero DDT: numero
del Documento di Trasporto.
Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Normativa Di Riferimento
Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o
nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente e’
debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge),
o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura.
Fattura Principale
E’ presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse
dagli ‘autotrasportatori’ per usufruire delle agevolazioni in materia
di registrazione e pagamento IVA.
Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al
trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli
autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.
Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).

3.6 BENI/SERVIZI
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati devono essere ripetuti
per ogni fattura del lotto.
Dettaglio Linee
Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del
bene/servizio riportata sul documento.
Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di
cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o
spesa accessoria; e’ quindi valorizzabile soltanto in presenza di
questi casi.
Descrizione: natura e qualita’ del bene/servizio oggetto della
cessione/prestazione; puo’ fare anche riferimento ad un precedente
documento emesso a titolo di anticipo/acconto.
Quantita': numero di unita’ cedute/prestate; puo’ non essere
valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile.
Unita’ Misura: unita’ di misura in cui e’ espresso il campo
Quantita’.
Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui
si riferisce l’eventuale servizio prestato (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si
riferisce l’eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato
ISO 8601:2004).
Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l’importo indicato
rappresenta il “valore normale”.
Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in
percentuale %).
Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto
dell’eventuale sconto.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla
cessione/prestazione; nel caso di non applicabilita’, il campo deve
essere valorizzato a zero.
Riepilogo Aliquota
E’ presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco
Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero
se presenti spese accessorie
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).
Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da
indicare nei casi di aliquota IVA ridotta.
Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie,
(es. imballaggi etc.) qualora presenti.
Imponibile: valore totale dell’imponibile per singola aliquota.
Arrotondamento: importo dell’arrotondamento sull’imponibile,
qualora presente.
Imposta: imposta corrispondente all’applicazione dell’aliquota IVA
sul relativo imponibile.
Esigibilita’ IVA: codice che esprime il regime di esigibilita’
dell’IVA (differita o immediata).
Altri Dati Di Riepilogo
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non
rientrano tra quelle imponibili.
Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura.
Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni
di cui al campo Natura.
Dati Su Veicoli
Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di
trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all’art. 38, comma 4
del DL 331 del 1993.
Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di
trasporto nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO
8601:2004).
Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore
navigate o volate del mezzo di trasporto.

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per
garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il
SdI di cui al precedente paragrafo 2 b):

4.1 TRASMITTENTE
Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del
trasmittente: corrisponde al codice fiscale assegnato dall’Anagrafe
Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all’identificativo
fiscale assegnato dall’autorita’ del paese di residenza;
all’identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese
assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente
attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.
Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della
struttura informatica con cui e’ stato predisposto il documento
fattura elettronica.

4.2 DESTINATARIO
Codice Destinatario: identifica l’ufficio centrale o periferico,
appartenente all’Amministrazione di cui all’articolo 1 lettera 2) del
presente Regolamento, al quale e’ destinata la fattura; la sua
valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall’allegato D di cui
all’art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

5. INFORMAZIONI PER L’INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO
Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa
dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al
precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto
contrattuale tra le parti, e’ fortemente consigliata in quanto la
loro valorizzazione e’ propedeutica alla dematerializzazione del
ciclo passivo delle amministrazioni.
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto.

5.1 ORDINE ACQUISTO
Dati relativi all’ordine di acquisto dal quale scaturisce la
cessione/prestazione oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce l’ordine di acquisto
cosi’ come identificato dai tre campi successivi (Identificativo
Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l’ordine di acquisto
si riferisce all’intera fattura, questo campo non deve essere
valorizzato.
Identificativo Documento: numero dell’ ordine di acquisto associato
alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero
Linea.
Data: data dell’ ordine di acquisto associato alla fattura secondo
quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine)
all’interno dell’ordine di acquisto associata alla fattura secondo
quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.2 CONTRATTO
Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la
cessione/prestazione oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto cosi’
come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento,
Data, Numero Item); nel caso in cui il contratto si riferisce
all’intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero del contratto associato alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto
indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto)
all’interno del contratto associata alla fattura secondo quanto
indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.3 RICEZIONE
Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento
fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione cosi’
come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento,
Data, Numero Item); nel caso in cui la ricezione si riferisce
all’intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto
indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione)
all’interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto
indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.4 FATTURE COLLEGATE
Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in
oggetto.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata
cosi’ come identificata dai tre campi successivi (Identificativo
Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la fattura collegata
si riferisce all’intera fattura, questo campo non deve essere
valorizzato.
Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata
alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero
Linea.
Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura
collegata) all’interno della fattura collegata associata alla fattura
secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.5 CASSA PREVIDENZIALE
Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa e’ soggetto a
ritenuta.
Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa
previdenziale per singola aliquota.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non
rientrano tra quelle imponibili.
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento
amministrativo – contabile utilizzabile per inserire un eventuale
riferimento utile all’amministrazione destinataria (es.: capitolo di
spesa, conto economico .).

6. ALTRE INFORMAZIONI
Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere
inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per
esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente
paragrafo 2 d).

6.1 TRASMITTENTE
Contatti trasmittente
Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.
Email: indirizzo di posta elettronica.

6.2 CEDENTE/PRESTATORE
Dati Anagrafici
Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato
dall’Anagrafe Tributaria.
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile
2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli
operatori economici nei rapporti con le autorita’ doganali
sull’intero territorio dell’Unione Europea.
Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.
Albo Professionale: nome dell’albo professionale cui appartiene il
cedente/prestatore.
Provincia Albo: provincia dell’albo professionale.
Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all’albo
professionale.
Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all’albo professionale
(espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Contatti
Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore.
Fax: numero di fax del cedente/prestatore.
Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.
Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore
presente nell’anagrafica del sistema gestionale in uso presso
l’Amministrazione.

6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE
Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall’Anagrafe
Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile
2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli
operatori economici nei rapporti con le autorita’ doganali
sull’intero territorio dell’Unione Europea.
Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del
cedente/prestatore.

6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile
2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli
operatori economici nei rapporti con le autorita’ doganali
sull’intero territorio dell’Unione Europea.

6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE
Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale;
corrisponde al codice fiscale assegnato dall’Anagrafe Tributaria; per
i non residenti si fa riferimento all’identificativo fiscale
assegnato dall’autorita’ del paese di residenza; all’identificativo
fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo
lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo
intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non
fisica (alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti).
Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si
tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo
Denominazione).
Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora
si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo
Denominazione).
Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto
emittente.
CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and
Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile
2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli
operatori economici nei rapporti con le autorita’ doganali
sull’intero territorio dell’Unione Europea.

6.6 DATI GENERALI
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto.
Dati Generali Documento
Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta
a debito del cessionario/committente.
Arrotondamento: importo dell’arrotondamento sul totale documento,
qualora presente.
Causale: descrizione della causale del documento.
Dati Convenzione
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione cosi’
come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento,
Data, Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce
all’intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto
indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il
formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di
convenzione) all’interno della convenzione associata alla fattura
secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.
Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture
Collegate
Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture
Collegate al documento in oggetto.
Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della
convenzione collegata alla fattura.
Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di
investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).
Codice CIG: codice gestito dall’Autorita’ per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che
caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara).
Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)
Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si
riferisce.
Dati Ddt (Documento Di Trasporto)
Causale Trasporto: causale del trasporto.
Vettore: vettore del trasporto.
Numero Colli: numero dei colli trasportati.
Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).
Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).
Peso: peso della merce trasportata.
Unita Misura Peso: unita’ di misura riferita al peso della merce
trasportata.
Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.
Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via,
piazza, etc.).
Numero Civico: numero civico dell’indirizzo relativo alla resa.
CAP: codice di avviamento postale dell’indirizzo relativo alla
resa.
Comune: comune cui si riferisce l’indirizzo relativo alla resa.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO
3166-1 alpha-2 code.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (cosi’ come
identificato dai campi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il
documento di trasporto si riferisce all’intera fattura, questo campo
non deve essere valorizzato.

6.7 BENI/SERVIZI
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto.
Dettaglio Linee
Codice Articolo Fornitore: codice dell’articolo da catalogo
fornitore.
Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema
di classificazione unitario dell’oggetto degli appalti pubblici CPV
(Common Procurement Vocabulary).
Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel
sistema informativo doganale AIDA.
Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad
una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non
rientrano tra quelle imponibili.
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento
amministrativo utilizzabile per inserire un eventuale riferimento
utile all’amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa, conto
economico .).

6.8 PAGAMENTO
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che
identifica le condizioni di pagamento.
Dettaglio Pagamento
Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento
(utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal
cedente/prestatore) Modalita’ Pagamento: codice che identifica le
modalita’ di pagamento.
Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i
termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a
partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento
Termini Pagamento.
Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).
Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.
Codice Ufficio Postale: codice dell’ufficio postale (nei casi di
modalita’ di pagamento che ne presuppongono l’indicazione).
Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di
modalita’ di pagamento di “contanti presso tesoreria”.
Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalita’ di
pagamento di “contanti presso tesoreria”.
Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei
casi di modalita’ di pagamento di “contanti presso tesoreria”.
Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalita’
di pagamento di “contanti presso tesoreria”.
Istituto Finanziario: nome dell’Istituto Finanziario presso il
quale effettuare il pagamento.
IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di
identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario
(International Bank Account Number.)
ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana).
CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario).
BIC: codice BIC (Bank Identifier Code).
Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento
anticipato.
Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il
pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Penalita’ Pagamenti Ritardati: ammontare della penalita’ dovuta per
pagamenti ritardati.
Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004).

6.9 ALLEGATI
Nel caso di “lotto di fatture” questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto.
Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i
seguenti elementi identificativi:
Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.
Nome Attachment: il nome identificativo del documento.
Algoritmo Compressione: il codice che identifica l’eventuale
algoritmo utilizzato per la compressione dell’allegato.
Formato Attachment: il codice che identifica il formato
dell’allegato.
Descrizione Attachment: la descrizione del documento.
ALLEGATO “B”

REGOLE TECNICHE

INDICE

1. PREMESSA
2. MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
4. MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
4.1 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
4.2 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

1. PREMESSA
Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni
informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle
fatture di cui all’articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche’ quelle idonee a garantire
l’attestazione della data, l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’
del contenuto della fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma
213, lettera gbis), della legge n. 244.
Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento
sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate
dall’Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di
Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero
dell’economia e finanze e l’Agenzia per l’Italia digitale

2. MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura
elettronica per la formazione del documento nella forma e nel
contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di
Interscambio (di seguito SdI).
Ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica
un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la
normativa, anche tecnica, vigente in materia.
Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa
riferimento all’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del presente
Regolamento. Il contenuto informativo puo’ riferirsi ad una fattura
singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa
riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche
riportate precedentemente; nel seguito verra’ utilizzato il termine
“fattura” per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il
lotto di fatture.

3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il presente paragrafo descrive i canali e le modalita’ per la
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI.

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti
riceventi avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
– un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo
sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonche’
l’integrita’ del contenuto delle stesse;
– un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su
rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita’);
– un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio
attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita’);
– un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su
protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi che identificano in
modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
– un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalita’ ed i
canali di trasmissione utilizzabili.

4. MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la
trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni
(ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti
e gli elementi necessari per l’interazione con il SdI sono descritti
in dettaglio nelle specifiche tecniche.

4.1 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
L’immissione e l’aggiornamento dei dati di competenza all’interno
dell’anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di
quanto previsto dall’allegato D di cui all’art. 3 lettera 3) del
presente Regolamento.
Affinche’ i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono
essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro
qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalita’
previste dalle regole tecniche della SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008,
pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive
modificazioni.

4.2 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
Affinche’ i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI
devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro
identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali
utilizzati.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI
intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessita’
di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un
gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla
disponibilita’ del servizio; tale gestore deve essere tra quelli
inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall’Agenzia per l’Italia
digitale, cosi’ come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11
febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per
l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3″ – G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e
successive modificazioni; le modalita’ d’identificazione del soggetto
a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti
citati in precedenza.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI
intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si
tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete
internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la
sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le
modalita’ di sottoscrizione dell’accordo rispondono ai requisiti
citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI
intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP
deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la
sottoscrizione con il SdI di un protocollo di trasmissione; le
modalita’ per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai
requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche
tecniche.

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:
– il fornitore;
– il SdI;
– il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).
I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti
seguenti:
– il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole
di cui al paragrafo 2;
– il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per
conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale
sulla fattura predisposta;
– il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura cosi’
generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalita’ di cui al
paragrafo 3.

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al
destinatario vede, quali attori coinvolti:
– il SdI;
– il soggetto destinatario;
– il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).
Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo
soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura
elettronica attraverso i canali e le modalita’ di cui al paragrafo 3.
Nell’eventualita’ che nella fattura risulti un codice di
riferimento del destinatario non corretto, il SdI procedera’ ad
inviare l’esito negativo esplicativo al mittente.

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3
prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della
trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di
comunicazione e garantiscono la “messa a disposizione” del messaggio
e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi
invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l’avvenuto svolgimento
delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture
elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa
sull’invio di ricevute e notifiche.
La procedura puo’ essere schematizzata nei punti seguenti:
– il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un
identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo
par. 5;
– in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una
notifica di scarto al soggetto trasmittente;
– nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la
fattura elettronica al destinatario;
– nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al
soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura
elettronica;
– nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la
trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al
soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a
carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinche’
provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla
trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio;
– il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di
riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al
trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti
della trasmissione della fattura elettronica;
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un
formato XML la cui struttura e’ riportata nelle specifiche tecniche.
Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua
una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto
destinatario.
Quest’attivita’ di verifica, nei limiti di ambito in cui e’
circoscritta, si configura come:
– un’operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase
elaborativa;
– uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e
dispendiose attivita’ di contenzioso, e per accelerare, dall’altro,
eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una
piu’ rapida conclusione del ciclo fatturazionepagamento.
Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al
trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che,
conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
– nomenclatura ed unicita’ del documento trasmesso;
– integrita’ del documento;
– autenticita’ e validita’ del certificato di firma;
– conformita’ del formato fattura alle specifiche tecniche definite
dall’allegato A di cui all’art. 2 lettera 1) del presente
regolamento;
– validita’ del contenuto della fattura rispetto alle informazioni
definite nell’allegato A di cui all’art. 2 lettera 1) del presente
regolamento;
I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio
nelle specifiche tecniche.

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