Consiglio di Stato: criteri per l'attribuzione del premio di maggioranza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7740 del 2012, proposto da:
…, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Simone, con domicilio eletto presso Lorenzo Margiotta in Roma, alla via dei Prati Fiscali, n. 284;

contro

Comune di Avezzano;

nei confronti di

Iride Cosimati, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Maria Pansini, con domicilio eletto presso Vincenzo D’Alessandro in Roma, via di Campo Marzio, 69;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA: SEZIONE I n. 00600/2012, resa tra le parti, concernente le operazioni elettorali, tenutesi il 6 e il 7 maggio 2012, per l’elezione del consiglio comunale e del Sindaco del Comune di Avezzano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Iride Cosimati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Simone e Pansini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Chichiarelli Stefano per l’annullamento parziale del verbale di proclamazione degli eletti, relativo alle elezioni comunali del Comune di Avezzano, tenutesi il 6-7 maggio 2012, e per la conseguente correzione dei risultati elettorali. A sostegno del ricorso il ricorrente aveva assunto che, ove fosse stato correttamente determinato il premio di maggioranza previsto dall’art.73, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla maggioranza sarebbero spettati n.15 seggi sui complessivi 24 seggi a disposizione in luogo dei 14 assegnati, con un rapporto finale di 15 a 9, invece che di 14 a 10.

Avverso tale sentenza propone appello il ricorrente soccombente sostenendo l’error in iudicando, per violazione ed erronea interpretazione dell’art.73, comma 10, cit.

Si è costituita in giudizio Iride Cosimati per contestare l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Le eccezioni preliminari svolte dall’appellata Iride Cosimati non meritano positiva valutazione.

Non è fondata, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della non corretta identificazione della parte controinteressata.

Si deve rimarcare che il ricorso in esame mira all’attribuzione di un quindicesimo seggio alle liste collegate al sindaco eletto, con conseguente riduzione da dieci a nove dei seggi spettanti, su un totale di ventiquattro, alle liste o gruppi di liste delle minoranze. Ne deriva che, in applicazione della legge elettorale e del metodo D’Hondt in base alle cifre elettorali di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, la parte controinteressata deve essere identificata, ai sensi dell’ art. 73, comma 8, del citato D.Lgs n. 267/2000, nel candidato delle liste ammesse al riparto e collegate ad un candidato Sindaco non eletto che abbia ottenuto il decimo quoziente elettorale. In base al prospetto fornito dall’appellante, non oggetto di contestazione in punto di fatto, relativo alla graduatoria dei quozienti più alti delle singole liste o dei gruppi di liste collegate, detto candidato va identificato nella signora Iride Cosimati, della lista “Io amo Avezzano”, che ha conseguito 924 preferenze.

Va soggiunto, quanto alla dedotta omessa impugnazione degli atti della procedura che avrebbero conferito una posizione poziore alla signora Cosimati, che la portata sostanziale delle censure proposte con il ricorso originario, volto ad ottenere la correzione del risultato elettorale, investiva tutti gli atti lesivi dell’interesse del ricorrente a conseguire il seggio erroneamente attribuito alla candidata Iride Cosimati.

Si deve per completezza rimarcare che la diversa graduatoria di cui alla pag. 73, par. 15, del modello n. 300-bis/AR. citata dai ricorrenti, lungi dall’assegnare i dieci seggi, si limitava ad individuare le singole liste ammesse al riparto con le loro cifre individuali, senza ancora considerare le cifre elettorali dei gruppi di liste collegate in ossequio al precetto recato all’art. 73, comma 8 cit. Detto ulteriore calcolo conduce all’esito precedentemente rammentato dell’identificazione della signora Cosimati come candidato che ha ottenuto il decimo seggio spettante alle liste o gruppi di liste non collegati al Sindaco eletto.

3. L’appello è fondato.

3.1. La quaestio iuris oggetto di giudizio si incentra sui criteri che presiedono all’attribuzione del cd. “premio di maggioranza” ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti.

La citata disposizione di legge, al comma 10, dispone testualmente: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

Nel caso di specie il numero totale di seggi da assegnare è pari a ventiquattro e il 60% di questi, da attribuire, quale premio di maggioranza, alle liste collegate al candidato sindaco vincente, darebbe un risultato pari a 14,4.

Occorre, quindi, valutare se si debba operare un arrotondamento all’unità inferiore o superiore, a seconda che si interpreti l’indicato 60% come limite “massimo”, nel senso quindi dell’attribuzione di “non più del 60%”, ovvero limite “minimo”, ossia nel senso del riconoscimento, quale soglia percentuale in ogni caso garantita, di “almeno il 60%”.

3.2. Questo Collegio ritiene, in adesione all’indirizzo prevalente sostenuto dalla Sezione, che argomenti di natura letterale e teleologica depongano in favore della seconda interpretazione (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2013 n, 571; 12 febbraio 2013, n. 810; contra, sez. V, n. 2928/2012).

Prendendo le mosse dal dato schiettamente letterale risulta significativo il dato che la disposizione prevede l’attribuzione del premio di maggioranza del 60% quando il gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto non abbia conseguito consegue “almeno” il 60% dei seggi del consiglio e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Il dato letterale si salda con l’argomento teleologico, in quanto la considerazione del mancato raggiungimento di detta quota minimale quale presupposto per l’attribuzione del premio evidenzia la volontà legislativa di ritenere tale percentuale alla stregua di soglia minima e intangibile spettante alle liste collegate al sindaco eletto, al fine di assicurare stabilità e governabilità all’ente locale. Detta quota percentuale funge, quindi, da parametro che cristallizza, ad un tempo, il presupposto negativo per l’attribuzione del premio e la consistenza minima del premio medesimo.

Si soddisfa in tal guisa la finalità, perseguita dalla normativa in parola, di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti grazie alla costituzione, in favore del sindaco eletto, di una maggioranza stabile identificata per legge nella più volte rammentata misura minima del 60%.

Si deve aggiungere che la diversa soluzione dell’arrotondamento per difetto impedirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo che la legge prevede invece quale conseguenza indefettibile del mancato raggiungimento, anche in ragione di frazioni di punto, della soglia minima del 60%.

Va infine osservato, a contrario, che il criterio dell’arrotondamento per difetto della cifra decimale inferiore a 50 centesimi è previsto espressamente da altre disposizioni del testo unico, e segnatamente dall’art. 71, comma 8, relativo alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, dall’art. 75, comma 8, riguardo alla elezione del consiglio provinciale e dell’art. 73, comma 1, . per l’ elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali. Tale arrotondamento per difetto non è invece estensibile al diverso caso del premio di maggioranza di cui all’articolo 73, comma 10, cit, per il quale il dato letterale e l’argomento teleologico impongono, alla stregua delle considerazioni esposte, il riconoscimento della quota minima del 60%.

3.3. L’appello merita, in definitiva, accoglimento.

L’applicazione del criterio dell’arrotondamento per eccesso al caso di specie, in cui la percentuale del 60% dei seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza corrisponde a 14,4, conduce allora all’assegnazione di un quindicesimo seggio pacificamente spettante all’appellante.

Deve pertanto disporsi l’annullamento in parte qua del verbale del 23/5/2012-26/5/2012, redatto dall’ufficio elettorale a seguito del turno di ballottaggio, e disporsi la conseguente correzione dei risultati elettorali, con la proclamazione del ricorrente quale consigliere comunale in sostituzione della signora Iride Cosimati.

4.. La complessità della questione di diritto e le oscillazioni interpretative giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il verbale del 23/5/2012-26/5/2012 redatto dall’ufficio elettorale e dispone la correzione del risultato elettorale nei sensi in motivazione specificati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2013