Consiglio di Stato: Ai vigili urbani non spetta la maggiorazione festiva



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4144 del 2002, proposto da:
…, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Pedarra, con domicilio eletto presso Alessandro M. Levanti in Roma, via Mercalli 6;

contro

Comune di Ascoli Satriano, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 3417/2001, resa tra le parti, concernente corresponsione indennità di lavoro eseguito in turnazione come vigile urbano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino; Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza oggetto di appello ha dichiarato l’improcedibilità, per difetto di interesse, del ricorso di primo grado sulla scorta di quanto dichiarato dal difensore dell’originario ricorrente che, in sede di discussione, non si sarebbe limitato a produrre documentazione – attestante che il Comune resistente aveva provveduto all’approvazione del contratto decentrato, al fine di utilizzare l’apposito fondo previsto dall’art. 31 C.C.N.L. per la corresponsione della indennità di turnazione – ma avrebbe ammesso il difetto di interesse alla coltivazione del giudizio..

2. Propone appello il Sig. Cordisco invocando la riforma della sentenza gravata poiché, all’udienza di discussione del 6 luglio 2001, il difensore del ricorrente si sarebbe limitato, per sostenere le proprie tesi difensive, a produrre la citata documentazione, senza dichiarare la sussistenza di alcun difetto di interesse, ma anzi chiedendo l’accoglimento del ricorso. A tal fine il ricorrente produce copia autentica del verbale della suddetta udienza, reiterando le ragioni già espresse in primo grado a sostegno della propria pretesa ed erroneamente non esaminata dal Tribunale amministrativo.

2.1. In data 2 novembre 2010 si costituiscono gli eredi del Sig. Cordisco Francesco depositando istanza di fissazione dell’udienza.

3. L’appello è infondato e non merita di essere accolto per assorbenti ragioni che consentono di non dilungarsi sulla questione inerente l’avvenuta (o meno) dichiarazione, da parte del difensore in sede di discussione davanti al primo giudice, di difetto di interesse alla decisione. Motivo posto dal Tribunale amministrativo a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo.

4. L’appello, infatti, si presenta tanto inammissibile, quanto infondato.

4.1. Inammissibile per la genericità dei motivi che caratterizzano l’oggetto dell’atto e che lo accomunano alla analoga genericità che qualifica lo stesso ricorso introduttivo. Entrambi gli atti, infatti, si connotano per una, a dir poco, evanescente prospettazione in fatto delle vicende del caso e per un ambigua indicazioni in diritto (si pensi all’invocazione quasi indifferentemente operata all’art. 13 e all’art. 17, d.P.R. n. 268/87) a fondamento della pretesa avanzata. Analoga ambiguità si registra a livello di istanza proposta dall’interessato all’amministrazione, che, infatti, veniva avanzata dall’originario ricorrente all’amministrazione ex art. 17 d.P.R. n. 268/87, mentre in sede di ricorso introduttivo si contestava anche la violazione dell’art. 13 della stessa normativa.

5. La carente prospettazione dei fatti costitutivi della domanda è tale che non solo difetta la prova, ma anche la mera allegazione di quali e quanti (e prima ancora se vi siano stati) giorni nei quali l’istante avrebbe espletato una turnazione mattutina, per la quale l’amministrazione non gli avrebbe riconosciuto l’indennità ambita.

6. Nel merito, va poi richiamato il chiaro orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4108; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 221; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 218cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo il quale:

a) la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato per turni;

b) alla luce delle disposizioni dell’art. 13, in particolare, deve desumersi che, nell’ambito delle citate finalità di servizio per la collettività, è consentita la “rotazione ciclica degli addetti” (comma 2) e la prestazione di lavoro in giorni festivi, nonché in ore notturne (commi 4, 7 e 9); per le disposizioni, inoltre, dell’art. 17 – dettato con riguardo ai casi di “particolari esigenze di lavoro”, ma, per questa parte, espressivo di un principio generale di organizzazione degli enti e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti – è riconosciuto, poi, il “diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”;

c) sussiste un’incompatibilità assoluta tra la corresponsione dell’indennità ex art. 17 e quella ex art. 13, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268; infatti, la fattispecie regolata dall’art. 17, poiché si riferisce ad esigenze particolari di servizio, non è applicabile ai servizi che ordinariamente devono essere svolti con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale;

d) d’altra parte, sul piano letterale, si oppone ad una diversa conclusione lo stesso ricordato comma 7 dell’art. 13, sulle “turnazioni”, perché dispone che le maggiorazioni ivi stabilite sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno, e perciò anche quelle connesse con le particolari esigenze contemplate dal successivo art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268.

6. Conclusivamente:

a) appaiono generici i motivi di appello (come anche quelli del ricorso originario) proposti dal Cordisco;

b) non vi è prova dell’eventuale turnazione dallo stesso svolta ai fini della corresponsione delle maggiorazioni stipendiali ex art. 13, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268;

c) non spetta l’indennità ex art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268. Da ciò non può che derivare il rigetto dell’appello.

5. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Quinta Sezione), definitivamente pronunciando sull’appello (Ricorso n. 4144/2002) come in epigrafe proposto lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2013