Ministero delle Infrastrutture: anagrafe delle opere pubbliche incompiute



DECRETO 13 marzo 2013, n. 42

Regolamento recante le modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13G00083)
(GU n.96 del 24-4-2013) Vigente al: 24-4-2013
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto l’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ed in particolare il comma 6;
Visto l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100;
Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono
istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 ottobre 2012;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012,
n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre 2012
e del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che
risulta non completata per una o piu’ delle seguenti cause:
a) mancanza di fondi;
b) cause tecniche;
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo
dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli
articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o
di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di antimafia;
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione
appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto
aggiudicatore, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163.
2. Si considera non completata ai sensi dell’articolo 44-bis, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’opera non
fruibile dalla collettivita’, caratterizzata da uno dei seguenti
stati di esecuzione:
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre
il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione;
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro
il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione, non
sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati
nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a
tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto
esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.
Art. 2

Pubblicazione dell’elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute

1. L’elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo
44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ha la finalita’ di coordinare, a livello informativo e statistico, i
dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle
amministrazioni statali, regionali o locali. L’elenco e’ ripartito in
due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse
nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali.
L’ambito dell’interesse e’ individuato rispetto all’appartenenza
all’ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione
appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto
aggiudicatore, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni
pubbliche l’appartenenza all’ambito nazionale ovvero regionale o
locale e’ individuata in base alla classificazione ISTAT di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli altri soggetti l’appartenenza all’ambito nazionale ovvero
regionale o locale e’ individuata in base all’ambito territoriale cui
e’ riferibile l’opera. La sezione dell’elenco relativa alle opere
incompiute di interesse nazionale e’ pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
sezione dell’elenco relativa alle opere incompiute di interesse
regionale e degli enti locali e’ pubblicata dalle Regioni e dalle
Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e
dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di
cui al precedente periodo in modo da consentire l’accesso dal sito
istituzionale del Ministero alla sezione dell’elenco relativa alle
opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative
attivita’ di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e
aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d’interesse
nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali,
dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente
competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo
preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e
finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome
pubblicano, secondo le modalita’ previste al comma 1, le sezioni di
rispettiva competenza dell’elenco anagrafe delle opere pubbliche
incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione
dell’elenco nell’ordine di graduatoria di cui all’articolo 4.
Art. 3

Modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli
enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il
predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l’ambito
territoriale individuato all’articolo 2, comma 1, terzo periodo,
trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia
autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni
previste al comma 2.
2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti
elementi informativi:
a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell’ente
aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) localizzazione dell’opera (regione, provincia e comune di
ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;
d) descrizione dell’opera e dati dimensionali;
e) classificazione dell’opera secondo l’appartenenza della stessa
al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli
riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto e
che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista
dal sistema CUP;
f) importo complessivo dell’intervento e importo per lavori
risultanti dall’ultimo quadro economico approvato e oneri necessari
per l’ultimazione dei lavori;
g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo
progetto approvato;
h) fonti di finanziamento;
i) cause tra quelle previste all’articolo 1, comma 1, che hanno
comportato l’incompiutezza dell’opera e possibili soluzioni;
l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale,
l’Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell’opera anche con
destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista nonche’
dell’eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del
progetto iniziale;
m) indicazione se l’opera incompiuta si inserisce in una
specifica infrastruttura a rete (quale un’infrastruttura stradale,
ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l’incompiutezza
dell’opera costituisce una discontinuita’ nella rete medesima.
3. Qualora un’opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice
CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica.
4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti
di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di
committente di cui all’articolo 3, comma 35, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i
dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute
individuate ai sensi del comma 1.
5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero
le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto
adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente
articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al
comma 1 tenuto all’adempimento, il quale verifica la segnalazione ai
fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita’ in relazione
al mancato espletamento del predetto adempimento.
Art. 4

Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell’articolo 3, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e
Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva
competenza di cui all’articolo 2, una graduatoria nella quale le
opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorita’,
tenendo conto dello stato d’avanzamento raggiunto nella realizzazione
dell’opera e di un possibile utilizzo dell’opera stessa anche con
destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista. Le
graduatorie cosi’ predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo
volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le
soluzioni ottimali per l’utilizzo delle opere pubbliche incompiute
attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle
stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella
originariamente prevista.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le opere pubbliche
incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente
secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:
a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato
perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di
legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
b) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento pari o
superiore ai 4/5 dell’opera per le quali e’ possibile prevedere un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto
iniziale, mantenendo la stessa destinazione d’uso;
c) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento pari o
superiore ai 4/5 dell’opera, per le quali e’ possibile prevedere un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto
iniziale ma con diversa destinazione d’uso, che deve essere
specificamente indicata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera
l);
d) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento pari o
superiore ai 4/5 dell’opera per le quali non e’ possibile prevedere
un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del
progetto iniziale;
e) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento inferiore
ai 4/5 dell’opera per le quali e’ possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale,
mantenendo la stessa destinazione d’uso;
f) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento inferiore
ai 4/5 dell’opera per le quali e’ possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale
ma con diversa destinazione d’uso, che deve essere specificamente
indicata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l);
g) opere pubbliche incompiute con stato d’avanzamento inferiore
ai 4/5 dell’opera per le quali non e’ possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
3. La formazione della graduatoria all’interno della
classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le
medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene
in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei
lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori e’
data priorita’ in graduatoria alle opere appartenenti ad
infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore
utilita’ per la collettivita’.
Art. 5

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province
autonome le informazioni e i dati previsti dall’articolo 3, comma 2;
contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le
informazioni di cui all’articolo 3, comma 4;
b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province
autonome, pubblicano, secondo le modalita’ previste all’articolo 1,
le sezioni di rispettiva competenza dell’elenco anagrafe delle opere
pubbliche incompiute.
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 2, foglio n. 384
Allegato 1
(articolo 3, comma 2, lettera e)

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TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE PER SETTORE E SOTTOSETTORE DI
INTERVENTO
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INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
. STRADALI
. AEROPORTUALI
. FERROVIE
. MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
. TRASPORTO URBANO
. TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
———————————————————————
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE
. DIFESA DEL SUOLO
. OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI
. OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL’AMBIENTE
. RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI
. RISORSE IDRICHE
———————————————————————
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
. PRODUZIONE DI ENERGIA
. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
———————————————————————
INFRASTRUTTURE PER L’ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE
. INFRASTRUTTURE PER L’ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE
———————————————————————
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
. SOCIALI E SCOLASTICHE
. ABITATIVE
. OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI
CULTURALI
. SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
. SANITARIE
. CULTO
. DIFESA
. DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
. GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE
. PUBBLICA SICUREZZA
. ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI
———————————————————————
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA
. OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE
. OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA, LA
ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA
. IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA
. OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI E
L’ARTIGIANATO
. OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
. OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO
. STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI
———————————————————————
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE
. INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI
. TECNOLOGIE INFORMATICHE
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