MINISTERO DELL'AMBIENTE: Termini di riavvio progressivo del Sistri



DECRETO 20 marzo 2013
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» adottato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio
2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre
europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», ed in
particolare l’art. 6, comma 2, lettera f-octies), che disciplina la
progressiva entrata in operativita’ del SISTRI;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;
Considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga dei termini in materia
ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del
territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi della DigitPA
(ora Agenzia per l’Italia Digitale) per la verifica del funzionamento
tecnico del sistema, secondo modalita’ stabilite con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18 maggio 2012, che, in
attuazione dell’art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del
2011, ha stabilito le modalita’ con cui DigitPA (ora Agenzia per
l’Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di
efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema SISTRI e
all’individuazione delle possibili linee evolutive;
Visto il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 189, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’art.
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», adottato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 maggio 2012, n. 141, che ha apportato modifiche e
integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare,
visto l’art. 1, lettera c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30
novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per
l’anno 2012 dai soggetti obbligati all’iscrizione al «Sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti» (in appresso SISTRI);
Visto il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio
2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che l’art. 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n.
83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di
operativita’ del SISTRI «allo scopo di procedere, ai sensi degli
articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle
ulteriori verifiche amministrative e funzionali» e prevede che il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa
con decreto «il nuovo termine per l’entrata in operativita’ del
Sistema SISTRI …»;
Vista la relazione semestrale di «Verifica del funzionamento del
sistema per la tracciabilita’ dei rifiuti denominato SISTRI» del 13
febbraio 2013, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai
sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del
18 maggio 2012;
Considerato che con detta relazione l’Agenzia per l’Italia Digitale
ritiene «… auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in
considerazione del fatto che il perdurare della inoperativita’
provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute
nel sistema rispetto alla realta’ rappresentata che continua ad
evolvere, rendendo sempre piu’ crescente lo sforzo necessario per il
ripristino dell’operativita’.» e sottolinea l’opportunita’ «… che
il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una
prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti,
consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di
utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione
dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari
per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena
operativita’»;
Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del
SISTRI articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di
riallineamento e di operativita’, con riferimento a distinte
categorie dei soggetti obbligati;
Valutate le osservazioni e i rilievi delle associazioni di
categoria delle imprese obbligate all’iscrizione al SISTRI, acquisiti
nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo
economico in data 5 febbraio 2013;
Considerato che, al fine di rendere piu’ efficace l’operativita’
del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, e’ necessario e
opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese
interessate sin dalla prima fase di riallineamento;
Considerato, altresi’, che sin dalla prima fase di riallineamento
si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le
necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del
SISTRI, con particolare riferimento all’anagrafica e alle modalita’
di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di
controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformita’ alla
disciplina comunitaria di settore;
Tenuto conto che, ai fini dell’operativita’ del SISTRI, la fase di
riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per
la formazione degli addetti;
Considerato che, al fine di corrispondere a quanto indicato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si ritiene opportuno che la
«prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di
utenti» sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con
piu’ di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono
operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e
commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una
significativa categoria di utenti del sistema SISTRI;
Tenuto conto che la progressiva entrata in operativita’ del SISTRI
comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli
obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la nota della SELEX-SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita al
protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta societa’
presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del
contributo SISTRI per l’anno 2013;

Decreta:

Art. 1

Operativita’ del SISTRI

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con
piu’ di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono
rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 comma 1, lettere
c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e
successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di
operativita’ del SISTRI e’ fissato al 1 ottobre 2013.
2. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI
il termine iniziale di operativita’ e’ fissato al 3 marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita’
di cui al comma 1.
Art. 2

Allineamento del sistema e iscrizioni

1. Gli enti e le imprese gia’ iscritti al SISTRI devono procedere
alla verifica dell’attualita’ dei dati e delle informazioni
trasmesse, e all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli
stessi.
2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell’art. 1, le
procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30
aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.
3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell’art. 1, le
procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30
settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014
4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1, soggetti
all’obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono
adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operativita’
del SISTRI rispettivamente previsto.
Art. 3

Regime transitorio

1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di
operativita’ del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse
categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti
e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 4

Contributo SISTRI

In accordo con SELEX-SEMA, il versamento del contributo di
iscrizione al SISTRI e’ sospeso per l’anno 2013 per gli enti e
imprese gia’ iscritti alla data del 30 aprile 2013.
Art. 5

Pubblicazione

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: Clini