Valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico


DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012 , n. 87

Misure  urgenti  in  materia  di  efficientamento,  valorizzazione  e
dismissione   del   patrimonio   pubblico,    di    razionalizzazione
dell'amministrazione   economico-finanziaria,   nonche'   misure   di
rafforzamento del patrimonio  delle  imprese  del  settore  bancario.
(12G0110)

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico, e misure di razionalizzazione dell’amministrazione
economico-finanziaria

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 47 e  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione; 
  Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di  governo  dell'Unione
europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore
bancario; 
  Visti in particolare i  paragrafi  4,  5  e  6  dell'allegato  alla
predetta  dichiarazione,  nei  quali  si  esprime  la  decisione   di
rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012; 
  Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera  b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  che  permette  la  concessione  di
aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia; 
  Vista la  Comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C-270/02
concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di  Stato
alle misure adottate per  le  istituzioni  finanziarie  nel  contesto
dell'attuale crisi finanziaria mondiale; 
  Vista  la  Comunicazione  della  Commissione  europea  2009/C-10/03
concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni  finanziarie  nel
contesto della crisi finanziaria; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04  sul
ripristino della  redditivita'  e  la  valutazione  delle  misure  di
ristrutturazione del settore finanziario  nel  contesto  dell'attuale
crisi in conformita' alle norme sugli aiuti di Stato; 
  Vista la  Comunicazione  della  Commissione  europea  2011/C-356/02
relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in  materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria; 
  Considerato  che  nella  Comunicazione  2011/C-356/02,  da   ultimo
citata, la Commissione europea ha  ritenuto  che  le  condizioni  per
l'approvazione degli  aiuti  di  Stato  a  norma  dell'articolo  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011; 
  Vista la raccomandazione della European  Banking  Authority  -  EBA
dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti
all'EBA dal regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  n.
1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli  articoli  16,
comma 1, 21, comma 2,  lettera  b),  e  31,  e  in  attuazione  della
predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si  richiedeva
alle autorita' nazionali di vigilanza di  assicurare  che  71  banche
europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale  costituendo  un
buffer di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione
verso emittenti sovrani risultante al  30  settembre  2011,  tale  da
portare, entro la fine di giugno 2012, il Core  Tier  1  ratio  delle
banche medesime al 9%; 
  Considerato  che  al  fine  di   raggiungere   gli   obiettivi   di
rafforzamento  prefissati,  l'ammontare   di   risorse   patrimoniali
richiesto a Banca Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.  era  stimato
dall'EBA in euro 3.267.000.000; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire  entro
il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure  di  rafforzamento
patrimoniale,  in  conformita'  di  quanto  previsto  nella  predetta
dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
procedere  a  una  razionalizzazione   e   a   un   riassetto   delle
partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione
e dismissione del  patrimonio  pubblico  al  fine  di  conseguire  la
riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a  favore
degli Enti territoriali, nonche' di conseguire risparmi  mediante  la
razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 15 e del 26 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 

                              E m a n a 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Dismissione e razionalizzazione di  partecipazioni  societarie  dello
                                Stato 

  1. Ai fini della  razionalizzazione  e  del  riassetto  industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, e'  attribuito
a Cassa Depositi e Prestiti  Societa'  per  azioni  (CDP  S.p.A.)  il
diritto di opzione  per  l'acquisto  delle  partecipazioni  azionarie
detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest  S.p.A.
I diritti di opzione possono essere esercitati  anche  disgiuntamente
entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  2. Entro  10  giorni  dall'eventuale  esercizio  dell'opzione,  CDP
S.p.A. provvede al  pagamento  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del  valore
del  patrimonio  netto  contabile  come  risultante   dal   bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1.  Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al  trasferimento  delle
partecipazioni. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  emanato
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326,  e'  determinato  il  valore  definitivo  di
trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A. 
  4.  I  corrispettivi  provvisorio  e  definitivo  derivanti   dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello  Stato  di  cui  al
presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle  medesime,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  o  destinati  al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i  corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo  speciale  per  reiscrizione  dei
residui perenti delle spese correnti  e  al  Fondo  speciale  per  la
reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,  ovvero  possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito  dall'articolo
35, comma 1, lettera b) del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. 
  5. Fintecna S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e  Simest  S.p.A.  continuano  a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di  provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto-legge.  La  Simest  S.p.A.,  nella  gestione  degli
interventi di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione  del
sistema produttivo, continua  ad  osservare  le  convenzioni  con  il
Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o  che  verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento. 
  6.  Alla  data  di  trasferimento  della  partecipazione  azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.  Alla  data  di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato  in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7,  e  l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100. 
  7. All'articolo 5,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e' aggiunto  il  seguente  periodo  «I  decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al  controllo
preventivo della Corte dei Conti». 
  8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando  quanto  previsto
dal comma 1, entro  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta  o  comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti  o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per  il  rilascio  dei  relativi  pareri  e  nulla-osta  ovvero   per
l'emissione dei relativi atti  da  parte  delle  Autorita'  pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico, e misure di razionalizzazione dell’amministrazione
economico-finanziaria

                               Art. 2 

          Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 

  1.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,  fra  le  parole  «dell'economia  e»  e
«finanze» e' inserita la seguente «delle»; dopo le  parole  «capitale
sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con  le  parole  «ad
almeno un milione e comunque non superiore  a  2  milioni»;  dopo  le
parole  «immobiliari  chiusi  promossi»  aggiungere  le  seguenti  «o
partecipati»; dopo le parole «in  forma  consorziata»  aggiungere  «o
associata»;  dopo  le  parole  «ai   sensi»   eliminare   le   parole
«dell'articolo 31»; 
      2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale»  inserire  le
seguenti «della societa' di gestione del risparmio di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma»;  dopo   le   parole   «il   Ministero
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti  «,  fatto  salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis». 
      3) al quinto periodo, dopo la parola «investono»,  inserire  la
seguente «, anche,»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole  «immobiliare  promossi»
aggiungere le seguenti «o partecipati»;  dopo  le  parole  «in  forma
consorziata» aggiungere «o associata»;  dopo  le  parole  «ai  sensi»
eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo  le  parole  «del  fondo
medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la  parola
«diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»; 
      2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le
seguenti «o trasferimenti»; 
      3)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente  «Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati  secondo
le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
    c) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui  al  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
8-quater»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e
17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle  seguenti  «al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; 
      2) al secondo periodo: la parola «suddetti» e' eliminata e dopo
la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma  1.  Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo  e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione  delle
quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»; 
      3) all'ultimo periodo le parole «al comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»; 
    d) al comma 4: 
      1) al primo periodo, dopo la parola  «conferimento»  aggiungere
le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; 
      2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»; 
      3) al quarto periodo  dopo  la  parola  «apporto»  inserire  le
seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui ai  commi  2,  8-ter  e  8-quater»;
sostituire  le  parole  «all'espletamento»  con   le   seguenti   «al
completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di  valorizzazione
e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»; 
      4) al quinto periodo, dopo  le  parole  «non  sia  completata,»
inserire  le  seguenti  «secondo  le  valutazioni  effettuate   dalla
relativa societa' di gestione del  risparmio,»,  dopo  le  parole  «i
soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»; 
      5) dopo l'ultimo periodo  aggiungere  il  seguente  «A  seguito
dell'apporto ai fondi di cui al  comma  8-ter  da  parte  degli  Enti
territoriali  e'  riconosciuto,  in  favore  di  questi  ultimi,   un
ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in  quote
del     fondo;     compatibilmente     con     la      pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, la  restante  parte  del  valore  e'
corrisposta in denaro.» 
    e) al comma 7, dopo le parole «Agli  apporti»  aggiungere  «e  ai
trasferimenti»; 
    f) al comma 8-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la
parola «del» e' sostituita dalle parole «costituita dal»; 
      2) al secondo periodo e' eliminata la parola  «predetta»;  dopo
le parole «societa' di gestione  del  risparmio»,  sono  inserite  le
seguenti «di cui al comma 1»; 
      3) il terzo periodo e' sostituito dai  seguenti  «Con  apposita
convenzione, a titolo  oneroso,  sono  regolati  i  rapporti  fra  la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del  demanio.  Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'Agenzia  del
demanio, quest'ultima utilizza  parte  delle  risorse  appostate  sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
utilizzate  dall'Agenzia   del   demanio   per   l'individuazione   o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del  risparmio  o
delle societa', per il collocamento delle quote  del  fondo  o  delle
azioni  della  societa',  nonche'  per  tutte  le  attivita',   anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»; 
    g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti: 
      «8-ter  Allo  scopo  di  conseguire  la  riduzione  del  debito
pubblico il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  attraverso  la
societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1,  promuove,  con
le modalita' di cui all'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001,  n.  410,  la  costituzione  di  uno  o   piu'   fondi   comuni
d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili  di
proprieta' dello Stato non utilizzati  per  finalita'  istituzionali,
nonche' diritti reali immobiliari. 
      Le risorse derivanti dalla cessione delle quote  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello  Stato;  a
tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al  Fondo
speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti  e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui  perenti  in  conto
capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  si
provvede alla determinazione delle  percentuali  di  riparto  tra  le
finalita' indicate nel presente comma. 
      Le societa' controllate  direttamente  o  indirettamente  dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il  conferimento  a  tali
fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o
conferiti ai medesimi fondi i  beni  valorizzabili,  suscettibili  di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  individuati  dall'Agenzia
del demanio e a seguito di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei
competenti  organi  degli  Enti  interessati,   della   volonta'   di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  all'articolo  4  del
citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351   disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le  competenti  strutture
tecniche dei diversi livelli  di  Governo  territoriale  interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  fondi,
nel  rispetto  della  ripartizione  e  per  le   finalita'   previste
dall'articolo 9  del  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra
richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari.
Ai fondi di cui al presente comma  possono  conferire  beni  anche  i
soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero  con
apposita  deliberazione  adottata  secondo  le   procedure   di   cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga
all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le
destinazioni  urbanistiche  non  compatibili  con  le  strategie   di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse  rinvenienti  dalla
valorizzazione ed alienazione  degli  immobili  di  proprieta'  delle
Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di  cui  al  presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente  eccedente,
a spese di investimento. 
      8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  8-ter,  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con  le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui
sono apportati o conferiti, ai sensi del comma  4,  gli  immobili  di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro  60
giorni dall'entrata  in  vigore  delle  presenti  disposizioni,  sono
individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al  medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'  istituzionali.
L'inserimento degli immobili nei predetti  decreti  ne  determina  la
classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A  decorrere
dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  citati
decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione
e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero  dall'articolo
33-bis del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  limitatamente  ai
beni suscettibili  di  valorizzazione.  Al  predetto  Dicastero  sono
attribuite le risorse rinvenienti  dalla  cessione  delle  quote  dei
fondi a cura del Ministero dell'economia e delle  finanze  in  misura
del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione
del settore  infrastrutturale,  ad  esclusione  di  spese  di  natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
su indicazione dell'Agenzia del demanio,  sono  assegnate  una  parte
delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del
25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali  interessati  dalle
procedure di cui al presente  comma;  le  risorse  rinvenienti  dalla
cessione delle  stesse  sono  destinate  alla  riduzione  del  debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente  eccedente,  a  spese  di  investimento.   Le   risorse
derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo  fine  i
corrispettivi  possono  essere  riassegnati  al  Fondo  speciale  per
reiscrizione dei residui perenti delle  spese  correnti  e  al  Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in  conto  capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli  immobili,  individuati  con  i  decreti  del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente  comma,
non suscettibili di  valorizzazione  rientrano  nella  disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione  secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di  custodia  degli  immobili  individuati  con  i  predetti
decreti, fino al conferimento o  al  trasferimento  degli  stessi  ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta  riconsegna  e'  da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a  far
data  dal  centoventesimo  giorno  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi. 
      8-quinquies.   In   deroga   alla   normativa   vigente,    con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove
necessario,  sulla  base  di  elaborati  planimetrici  in   possesso,
l'accatastamento o la regolarizzazione catastale  degli  immobili  di
proprieta'   dello   Stato,    ivi    compresi    quelli    in    uso
all'Amministrazione  della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei
predetti provvedimenti, la competente Agenzia  fiscale  procede  alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione
degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali  regolarizzazioni
catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti  o
ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte  le
attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni  dall'Agenzia  del
demanio ai sensi del presente  articolo  e  del  successivo  articolo
33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso  sulla  base  di
specifiche convezioni con le parti interessate. 
  2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi  5-bis  e  5-ter  e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
    b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12  novembre  2011,  n.
183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale,  fatti  salvi
gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da  predisporre  ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  e  degli  enti
pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
    c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    d) i  periodi  dal  secondo  al  quinto  dell'articolo  2,  comma
196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico, e misure di razionalizzazione dell’amministrazione
economico-finanziaria

                               Art. 3 

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato  e
  dell'Agenzia del territorio  e  soppressione  dell'Agenzia  per  lo
  sviluppo del settore ippico 

  1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell'Agenzia  delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
adempimenti di cui al comma 4. 
  2. Le funzioni attribuite  agli  enti  di  cui  al  comma  1  dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti
risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita
alcuna    procedura    di    liquidazione,    neppure     giudiziale,
rispettivamente,   dall'Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la
denominazione di «Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli»,  e  dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  3.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali  e  finanziarie
degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti  decreti,  per
garantire  la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in   capo   all'ente
incorporato,  l'Agenzia  incorporante  puo'  delegare  uno   o   piu'
dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di   ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di
cessazione dell'ente, corredati della relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al  comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti  comunque  denominati  ad
essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta
giorni dalla data di incorporazione. I  comitati  di  gestione  delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante
dal presente articolo. 
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie
incorporanti sono provvisoriamente incrementate  di  un  numero  pari
alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso  gli
enti incorporati. Detto  personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle
Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti
subentrano  nella  titolarita'  del  rapporto  fino   alla   naturale
scadenza. 
  7. Le Agenzie incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le  funzioni
facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima
fascia,   l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Agenzia  del  territorio;
l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  istituisce  due  posti  di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula  apposite  convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti  continua  ad  essere  esercitata  dalle  articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  si
intendono riferite, rispettivamente,  all'Agenzia  delle  entrate  ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,  sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono
riassegnate, a  far  data  dall'anno  contabile  2013,  alle  Agenzie
incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella  prosecuzione
dei rapporti avviati dagli enti incorporati,  la  gestione  contabile
delle risorse finanziarie per l'anno in  corso,  gia'  di  competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  proseguono  in
capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati. 
  9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati,  nello  stesso
termine di cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI
dalla  normativa  vigente,  nonche'  le   relative   risorse   umane,
finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all'adozione  dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in
capo  all'ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria   amministrazione,   ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i
commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata  la  tabella  di
corrispondenza per l'inquadramento del  personale  trasferito.  Resta
comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici
espletati dall'Assi e dall'Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni
organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, con l'istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle
risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del  presente  comma,
ferma  in  ogni   caso   l'assegnazione   delle   residue   posizioni
dirigenziali  generali  di  ASSI  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del  predetto
Ministero  in  conseguenza  dell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma. 
  10. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, al decreto legislativo n.  300  del
1999, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  57,  comma  1,  le   parole:   «l'agenzia   del
territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; 
    b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64.»; 
    c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le  parole:
«delle dogane», sono inserite le  seguenti:  «e  dei  monopoli»;  nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato.»; 
    d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nella rubrica, le parole:  «Agenzia  del  territorio»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «Ulteriori  funzioni  dell'agenzia  delle
entrate»; 
      2) al comma 1, le parole «del territorio  e'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle entrate e', inoltre»; 
      3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico, e misure di razionalizzazione dell’amministrazione
economico-finanziaria

                               Art. 4 

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino  delle  strutture  del
  Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali 

  1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista  dall'articolo  1  del
decreto-legge n. 138 del 2011, e le agenzie fiscali provvedono, anche
con  le  modalita'  indicate  nell'articolo   41,   comma   10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  e  di  livello  non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura: 
      1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento  di  quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto  articolo  1  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
      2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto  tra  personale
dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli.   Per   assicurare   la
funzionalita' del nuovo assetto operativo conseguente alla  riduzione
dell'organico  dirigenziale,  possono   essere   previste   posizioni
organizzative di livello non dirigenziale,  in  numero  comunque  non
superiore ai posti dirigenziali coperti  alla  data  dei  entrata  in
vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da  affidare
a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione  di  tali
posizioni  e'  disposta  secondo  criteri  di  valorizzazione   delle
capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al
personale che ricopre tali posizioni e' attribuita  un'indennita'  di
posizione graduata secondo il livello di  responsabilita'  ricoperto,
in misura comunque non superiore al cinquanta  per  cento  di  quella
corrisposta al dirigente di seconda  fascia  di  livello  retributivo
piu' basso; la  valutazione  annuale  positiva  dell'incarico  svolto
comporta una retribuzione di risultato non  superiore  al  venti  per
cento  della  retribuzione  di  posizione.  All'onere   connesso   al
conferimento delle posizioni organizzative di cui al  presente  punto
si provvede con il risparmio  di  spesa  conseguente  alla  riduzione
delle posizioni dirigenziali di cui al primo  periodo,  detratta  una
quota  non  inferiore  al  venti  per  cento.  Nei  confronti   delle
amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'articolo
17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di
organico di tale personale risultante  a  seguito  dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del  decreto-legge  n.  138
del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto. 
  2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre  2012  e'
fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
  3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2  le  dotazioni
organiche  relative  al  personale  amministrativo  di  livello   non
dirigenziale  operante  presso  le   segreterie   delle   commissioni
tributarie ed  ai  giudici  tributari.  Gli  otto  posti  di  livello
dirigenziale generale  corrispondenti  a  posizioni  di  fuori  ruolo
istituzionale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
trasformati  in  posti  di  livello  dirigenziale  non  generale.  La
riduzione dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
presente comma concorre, per la quota di competenza del  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, alla  riduzione  prevista  dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le  procedure  finalizzate  alla  copertura  dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di  garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  la
riduzione della dotazione  organica  degli  uffici  dirigenziali  non
generali non ha effetto sul numero  degli  incarichi  conferibili  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del
2011. 
  4. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea. 
  5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni  dei
rispettivi  ordinamenti,  con  l'osservanza,  in   particolare,   dei
seguenti principi: 
    a)  nei  casi  in  cui  si  ritenga   indispensabile,   ai   fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni  dell'amministrazione
centrale, l'articolazione delle  strutture  organizzative  in  uffici
territoriali, si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli
stessi. Gli uffici  da  chiudere  sono  individuati  avendo  riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000
abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore
a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; 
    b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate; 
    c)  con  riferimento  alle  strutture  che  operano   a   livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono
riviste in modo tale che, di norma: 
      1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale  generale
non hanno mai competenza infraregionale; 
      2) gli incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non
generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso  in
cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane; 
      3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la direzione della giustizia tributaria e la direzione  comunicazione
istituzionale della  fiscalita'  sono  trasferite,  con  il  relativo
assetto  organizzativo  e  gli  attuali  titolari,  al   dipartimento
dell'amministrazione  generale  del  personale  e  dei  servizi.   La
direzione comunicazione  istituzionale  della  fiscalita'  assume  la
denominazione di direzione comunicazione  istituzionale  e  svolge  i
propri compiti con riferimento a tutti i  compiti  istituzionali  del
Ministero. Il  dipartimento  delle  finanze,  direzione  legislazione
tributaria,  esercita  le  competenze  in   materia   di   normativa,
monitoraggio  e  analisi  del  contenzioso  tributario;  il  predetto
dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in  materia
di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie
e alla normativa fiscale. 
  7.  Le  attivita'  in  materia   informatica   a   supporto   delle
amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a.  ai
sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione  di
scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgera' tali attivita' attraverso
una specifica divisione interna che assicuri  la  prosecuzione  delle
attivita'  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta  operazione  di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a.  le
attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei
S.p.a. 
  8. Le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione
degli  acquisti,  di  centrale  di  committenza  e  di  e-procurement
continuano ad  essere  svolte  dalla  Consip  s.p.a.,  che  svolge  i
predetti compiti anche per la Sogei s.p.a. 
  9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei  s.p.a.
e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione  dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in  carica  sino  alla
data dell'assemblea da convocare, entro 30  giorni,  per  il  rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre
membri,    di     cui     due     dipendenti     dell'amministrazione
economico-finanziaria  e  il  terzo  con  funzioni  di  presidente  e
amministratore delegato. 
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio  dei
propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione
delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  suddette
societa'.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 5 

                  Emissione di strumenti finanziari 

  1.  Al  fine  di  conseguire   gli   obiettivi   di   rafforzamento
patrimoniale  previsti  in  attuazione  della  raccomandazione  della
European  Banking  Authority  dell'8  dicembre  2011   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  (di  seguito  il  «Ministero»),  su
specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di
seguito  l'«Emittente»)  e  subordinatamente  al  verificarsi   delle
condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,: 
    a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012,  anche  in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari  (di
seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili  nel  patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito  dalla  Raccomandazione  EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi. 
    b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo  termine,
Nuovi  Strumenti  Finanziari  per   l'importo   ulteriore   di   euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione  previste
dall'articolo 6, comma 2.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 6 

                    Condizioni di sottoscrizione 

  1. Il  Ministero  non  puo'  sottoscrivere  alcun  Nuovo  Strumento
Finanziario se l'Emittente non  ha  provveduto,  nel  rispetto  delle
condizioni indicate dal decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 25 febbraio 2009 e del relativo prospetto, al riscatto  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2 ed alla accettazione preventiva  di  quanto  previsto  dal
comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con  l'importo
dovuto dal  Ministero  per  la  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
  2.  In  caso  di  emissione  di  Nuovi  Strumenti  Finanziari,   la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti  dal   Ministero   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  per  il  periodo
decorrente dal 1°  gennaio  2012  fino  alla  data  di  riscatto,  e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti  Finanziari,  ai  sensi  dell'articolo  9  e  del   decreto
ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione e'  corrisposta
alla prima data di pagamento degli interessi  prevista  per  i  Nuovi
Strumenti Finanziari.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 7 

         Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato 

  1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'  consentita
solo a seguito dell'acquisizione della  decisione  della  Commissione
europea sulla  compatibilita'  delle  misure  previste  nel  presente
decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia
di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria. 
  2. In caso di sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in  modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
  3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di  ristrutturazione
(il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia  di  aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  anche  per  quanto  attiene   alle   strategie
commerciali e di espansione, alle politiche  di  distribuzione  degli
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il  Piano  e
le  sue  eventuali  successive  variazioni   sono   presentati   alla
Commissione europea ai sensi del  paragrafo  14  della  Comunicazione
della Commissione europea 2001/C-356/02. 
  4.  Per  il  tempo   necessario   all'attuazione   del   Piano   di
ristrutturazione, l'Emittente  non  puo'  acquisire,  direttamente  o
indirettamente,  nuove  partecipazioni  in  banche,  in  intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione,  salvo
che l'acquisizione sia funzionale  all'attuazione  del  Piano  e  sia
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
  5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi  una  perdita  di
esercizio  non  sono  corrisposti  interessi  sugli  altri  strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la  facolta'  per  la
banca emittente di non corrispondere  la  remunerazione  in  caso  di
andamenti negativi della gestione.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 8 

                              Procedura 

  1. L'Emittente, se intende  emettere  Nuovi  Strumenti  Finanziari,
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia,  almeno  trenta  giorni
prima dalla  data  di  sottoscrizione  prevista,  una  richiesta  che
include: 
    a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
    b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
    c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento  finanziario
emesso; 
    d) la data di sottoscrizione prevista; 
    e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3. 
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al  precedente
comma, la Banca d'Italia valuta: 
    a)  l'adeguatezza  del  Piano,   avendo   riguardo   anche   alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di  aiuti  di
Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e  dalle  disposizioni
di vigilanza; 
    b)   l'adeguatezza    patrimoniale    attuale    e    prospettica
dell'Emittente; 
    c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
    d) le caratteristiche dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la  loro
conformita'  al  presente  decreto-legge  e   al   decreto   previsto
dall'articolo 11, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza; 
    e)  l'ammontare  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  al  fine  del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1. 
  3. La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere  all'Emittente  chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di  cui  al  comma  2  sono
comunicate all'Emittente e al Ministero. 
  4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte  del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma  2,  lettera
e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  sulla  base  della  positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 
  5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti  Finanziari  dopo  il
perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 10. 
  6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti  Finanziari  e'  approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 9 

           Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari 

  1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono  privi  dei  diritti  indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono  convertibili  in  azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della  facolta'  di
conversione e' sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione  in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine  le  deliberazioni
previste dall'articolo 2441,  quinto  comma,  e  dall'articolo  2443,
secondo  comma,  del  codice  civile  sono  assunte  con  le   stesse
maggioranze previste per le  deliberazioni  di  aumento  di  capitale
dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 
  2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta'  di  rimborso  o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di  rimborso  o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo  riguardo  alle
condizioni  finanziarie  e  di  solvibilita'  dell'Emittente  e   del
relativo gruppo bancario. 
  3. Il pagamento degli  interessi  sui  Nuovi  Strumenti  Finanziari
dipende  dalla  disponibilita'  di  utili  distribuibili   ai   sensi
dell'articolo 2433 del  codice  civile.  La  delibera  con  la  quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli  utili  e'  vincolata  al
rispetto  delle  condizioni  di  remunerazione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
  4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o  incapienza
degli utili distribuibili, l'Emittente assegna  al  Ministero  azioni
ordinarie di nuova emissione  per  una  quota  del  patrimonio  netto
corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il  relativo
aumento di capitale, o,  comunque,  l'emissione  delle  azioni  e  la
conseguente modifica nello statuto  dell'indicazione  del  numero  di
azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione. 
  5. All'assunzione di  partecipazioni  azionarie  nell'Emittente  da
parte  del  Ministero  conseguente  alla  sottoscrizione  dei   Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano: 
    a) le disposizioni di cui ai capi III e  IV  del  titolo  II  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109,  comma  1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    c)  eventuali  limiti   di   possesso   azionario   previsti   da
disposizioni legislative o statutarie. 
  6. Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Emittente  delibera  in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
  7. Con il decreto  di  cui  all'articolo  11  sono  specificate  le
caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  individuate   dal
presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche  degli
stessi.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 10 

                         Risorse finanziarie 

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per  finanziare  la  sottoscrizione  dei  Nuovi
Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere  in  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono individuate mediante: 
    a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a  legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione  connesse  a  stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste  correttive  e  compensative   delle   entrate,   comprese   le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura  obbligatoria;  del  fondo  ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte  sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; 
    b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; 
    c)  utilizzo  temporaneo  mediante  versamento  in   entrata   di
disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui
conti di tesoreria intestati ad  amministrazioni  pubbliche  ed  enti
pubblici  nazionali  con  esclusione   di   quelli   intestati   alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i  flussi
finanziari  intercorrenti  con  l'Unione  europea   ed   i   connessi
cofinanziamenti  nazionali,  con   corrispondente   riduzione   delle
relative autorizzazioni di  spesa  e  contestuale  riassegnazione  al
predetto capitolo; 
    d) emissione di titoli del debito pubblico. 
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di  relazione
tecnica e  dei  correlati  decreti  di  variazione  di  bilancio,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
Governo, qualora non intenda conformarsi  alle  condizioni  formulate
con riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente  alle
Camere  lo  schema  di  decreto,  corredato  dei  necessari  elementi
integrativi  di  informazione,  per   i   pareri   definitivi   delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di  bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 11 

                     Disposizioni di attuazione 

  1.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,   da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le disposizioni  di  attuazione  del
presente  decreto-legge  ed  il   prospetto   dei   Nuovi   Strumenti
Finanziari. Il prospetto  disciplina  la  remunerazione,  i  casi  di
riscatto,  rimborso  e  conversione  nonche'  ogni   altro   elemento
necessario alla gestione delle fasi  successive  alla  sottoscrizione
dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
  2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le  misure
previste  dal  presente  decreto  secondo   quanto   previsto   dalle
Comunicazioni della Commissione europea.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario

                               Art. 12 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2012 

                             NAPOLITANO 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 

                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione 

Visto, il Guardasigilli: Severino

28.06.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
17:09:52