Al sindaco non serve il placet per la costituzione in giudizio

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Mani libere al sindaco. L’ azione giudiziaria o l’ impugnazione per conto del comune possono essere ben promosse direttamente dal primo cittadino senza una delibera ad hoc della giunta che lo autorizza a procedere. Con l’ elezione diretta, infatti, il capo dell’ amministrazione locale risulta portatore di un’ investitura che proviene senza mediazione dagli stessi cittadini, mentre sono gli assessori a trovare nel sindaco la loro fonte di legittimazione. Insomma: non c’ è bisogno di alcun placet della giunta affinché l’ ente locale stia in giudizio. Lo chiarisce la sentenza 1348/2012, pubblicata dal Tar Sicilia, sezione staccata di Catania. L’ autorizzazione alle liti aveva un senso quando il sindaco era eletto dal Consiglio comunale e la giunta era comunque espressione del «parlamentino» locale. Ma da quasi vent’ anni è il primo cittadino, eletto direttamente dal popolo, che si sceglie la sua squadra per governare l’ amministrazione. Né bisogna dimenticare le modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione che hanno accentuato il grado di indipendenza degli enti locali, che ormai rientrano nella categoria delle «autonomie territoriali». Alla giunta sono conferite le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non sono riservate dalla legge al Consiglio; ai dirigenti comunali spetta la guida degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, oltre che tutti i compiti non compresi espressamente tra le funzioni di indirizzo. Niente da fare, nel caso di specie, per il candidato escluso da un concorso bandito da un comune del Messinese per la nomina del responsabile del settore affari generali e vicesegretario dell’ ente locale. L’ aspirante dirigente sostiene che l’ atto di opposizione al ricorso straordinario sarebbe irrituale perché sottoscritto dal sindaco senza previa deliberazione della giunta. Ma quell’ opposizione non ha natura processuale (nonostante un isolato precedente giurisdizionale di segno contrario). L’ eventuale passaggio dal ricorso straordinario alla sede giurisdizionale, infatti, segna anche la modifica del regime degli atti, che devono qualificarsi come processuali solo nel momento in cui si è realizzata definitivamente la trasposizione dal piano del ricorso straordinario a quello del ricorso giurisdizionale.
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