Pagamenti ancora legati dal Patto

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I decreti sulla certificazione dei crediti delle imprese non alleggeriscono i vincoli di finanza pubblica. Il decreto ministeriale sugli enti locali – che dovrà passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni prima di concludere l’ iter – stabilisce infatti (articolo 2) che i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del Patto. I pagamenti degli investimenti continuano dunque a rappresentare uscite rilevanti (si veda il Sole 24 Ore di lunedì 21 maggio). La regolamentazione del procedimento di certificazione, e il commissariamento in caso di inerzia degli enti, consentono semmai un’ accelerazione della fase propedeutica alla cessione del credito alle banche, a cui spetta tuttavia la sottoscrizione degli atti di cessione. La certificazione non pregiudica inoltre il diritto del creditore agli interessi sulle somme dovute. Il ritardo nel pagamento di somme certificate comporta dunque il potenziale sostenimento di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con evidenti ripercussioni anche in tema di responsabilità amministrativa ed erariale. Secondo l’ articolo 3, comma 3 del Dm, la certificazione non può essere rilasciata in caso di procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di credito. La norma poco aggiunge alle disposizioni precedenti, secondo le quali la certificazione è dovuta solo in caso di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. La liquidazione infatti (articolo 184 Tuel) è la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto, il responsabile del procedimento determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ impegno definitivo assunto. Poiché il decreto stabilisce l’ obbligo a carico della Pa di accettare sin dal momento della certificazione la possibile cessione del credito a banche o intermediari finanziari, è necessario che si proceda alla verifica di eventuali debiti fiscali (articolo 48-bis del Dpr 602/73). Questa indagine non mette però al sicuro da potenziali situazioni moratorie che potrebbero sussistere in data successiva, cioè al momento della formalizzazione dell’ atto di cessione. Come chiarito dall’ Economia anche con circolari 22/08 e 29/09, la Pa è infatti tenuta a operare all’ atto della cessione la verifica a carico del cedente per tutti i pagamenti superiori a 10mila euro. Per evitare l’ insorgere di casi potenzialmente idonei a integrare la fattispecie elusiva del Patto, il modello di certificazione allegato al decreto prevede la possibilità di rinviare il pagamento a carico della Pa per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data dell’ istanza di certificazione. La norma, in linea con le decisioni Eurostat sulla durata dei debiti di funzionamento, contribuisce a chiarire alcune perplessità sorte da interpretazioni della giurisprudenza contabile, secondo cui le operazioni finanziarie per esternalizzare a terzi (compresi gli istituti finanziari) la procedura di pagamento, rinviandone l’ imputazione a bilancio, potrebbero configurare ipotesi elusive. Con la cessione del credito, sostengono infatti alcuni magistrati, la liquidità di tesoreria non sarebbe rappresentativa delle reali condizioni dell’ ente locale.

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