No ai sindaci furbetti



Se il sindaco «anticipa» i tempi di pubblicazione del rendiconto di fine mandato, rischia di doverne pagare le conseguenze di tasca propria. Infatti, se la pubblicazione e la diffusione capillare del rendiconto a tutti i cittadini avvengono molto prima della naturale scadenza del mandato ed è motivata esclusivamente per la promozione del sindaco e non per finalità istituzionali, allo stesso primo cittadino deve essere addebitato il danno relativo alla spesa per la pubblicazione. Lo dice la Corte conti Toscana, nella sentenza n. 217/2012, con la quale ha condannato un sindaco di una cittadina senese, nonché il segretario comunale e un dirigente, per aver realizzato un libretto contenente il rendiconto del suo mandato amministrativo e averlo inviato a tutte le famiglie del territorio comunale, anticipando, di gran lunga, i normali tempi di pubblicazione dell’ opuscolo. Secondo il collegio della magistratura contabile toscana, le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, regolate dalla legge n. 150/2000, possono essere realizzate con «ogni mezzo di messaggi, prodotti grafico-editoriali, strutture informatiche, reti civiche e mezzi telematici», ma sempre senza deviare dalla ratio normativa, ovvero l’ informazione corretta e trasparente alla comunità amministrata affinché questa possa conoscere e formulare un proprio giudizio sull’ operato della p.a. stessa. Nel caso oggetto del giudizio in esame, invece, la Corte toscana, accogliendo la tesi accusatoria della procura, ha accertato che il primo cittadino ha «accelerato» i tempi di pubblicazione del rendiconto di fine mandato, non per le giuste e legittime finalità istituzionali ma per una promozione personale dello stesso sindaco e, quindi, per una semplice finalità personale e autoreferenziale. Nel corso del giudizio, infatti, è stato provato che l’ obiettivo perseguito dal primo cittadino uscente, fosse la distribuzione del rendiconto amministrativo «prima delle primarie».