eventi sismici, primi interventi urgenti


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 maggio 2012

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012. (Ordinanza n. 1)
(12A06014)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi
sismici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1
della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
maggio 2012 con il quale e’ stato dichiarato fino al 21 luglio 2012
lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il
giorno 20 maggio 2012 ed e’ stata disposta la delega al Capo del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;
Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave
situazione di pericolo per l’incolumita’ delle persone e per la
sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite
umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati
e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre
in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed
all’assistenza alla popolazione, nonche’ all’adozione degli
interventi provvisionali strettamente necessari alle prime
necessita';
Rilevato, altresi’, che a causa del terremoto sussiste la
necessita’ di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire
soccorso e assistenza alla popolazione;
Acquisita l’intesa delle regioni Emilia Romagna e Lombardia;

Dispone

Art. 1

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, ai fini del soccorso e
dell’assistenza alla popolazione, nonche’ degli interventi
provvisionali strettamente necessari alle prime necessita’, le
componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile operano sotto il coordinamento del Dipartimento
della protezione civile.
2. Il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della
regione Emilia Romagna ed il Direttore generale della Direzione
generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della
regione Lombardia sono nominati responsabili dell’attuazione degli
interventi di assistenza alla popolazione rispettivamente per le
province di Bologna, Modena e Ferrara e per la provincia di Mantova.
A tal fine, i predetti Direttori possono operare anche per il tramite
dei Sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento
istituite a livello territoriale, nonche’ avvalendosi del concorso
delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome e delle
organizzazioni nazionali di volontariato attivate dal Comitato
operativo di protezione civile, ovvero dal Dipartimento della
protezione civile.
3. L’attivita’ di assistenza alla popolazione consiste nella
fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione
alloggiativa, nell’organizzazione di servizi di trasporto pubblico e
privato, nelle verifiche di agibilita’ degli edifici ordinari
effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro
tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla
salvaguardia della pubblica incolumita’.
4. Per garantire le attivita’ di cui al comma 3 i soggetti di cui
al comma 2 sono autorizzati all’acquisizione dei beni e servizi
necessari, all’occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili,
all’esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla
temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali,
alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa
presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero e
all’erogazione di contributi per l’autonoma sistemazione.
5. I Direttori di cui al comma 2, anche per il tramite dei Sindaci
dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a
livello territoriale, provvedono inoltre all’esecuzione degli
interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa
compromettere la pubblica incolumita’ ovvero pregiudicare le
operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Art. 2

1. Le spese derivanti dalle attivita’ di cui all’articolo 1, commi
da 3 a 5, nonche’ dalle eventuali attivita’ di concorso ai soccorsi
di cui all’articolo 1, comma 1 poste in essere da componenti non
statuali realizzate nelle prime 72 ore dall’evento calamitoso, sono
liquidate dai Direttori di cui all’articolo 1, comma 2, previa
rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.
Successivamente a detto termine i citati Direttori provvedono ad
effettuare le suddette attivita’, previa autorizzazione del
Dipartimento della protezione civile, sulla base di apposita
richiesta, corredata da adeguata motivazione e dalla previsione di
spesa massima.
2. Per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, realizzate
nelle prime 72 ore dall’evento calamitoso dalle componenti statuali,
gli oneri di natura straordinaria sono rimborsati dal Dipartimento
della protezione civile previa rendicontazione delle spese sostenute.
Successivamente a detto termine il rimborso viene corrisposto solo
per interventi preventivamente autorizzati dal Dipartimento sulla
base di idonea quantificazione.
3. Per le acquisizioni straordinarie di beni e servizi e per
l’esecuzione dei lavori disposti in via d’urgenza ai sensi della
presente ordinanza, le amministrazioni di cui all’articolo 1
provvedono ad inserire nei relativi atti negoziali apposite clausole
volte all’accertamento della congruita’ della spesa anche ex post da
parte dei propri uffici tecnici. Gli atti negoziali relativi
conseguentemente dovranno contemplare la preventiva accettazione da
parte dell’operatore economico, della predetta congruita’, tenuto
conto della straordinaria circostanza di modo, tempo e luogo in cui
la prestazione e’ stata eseguita.
4. Le amministrazioni di cui all’articolo 1 per l’acquisizione di
beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori sono autorizzate a fare
ricorso alle procedure di gara gia’ espletate, anche oltre il limite
di cui all’articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
all’articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli
articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, nonche’ alle relative norme regionali attuative
e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente
collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicita’
della spesa.

Art. 3

1. I Direttori di cui all’articolo 1, comma 2, per il tramite dei
Sindaci dei comuni interessati, sono autorizzati ad assegnare ai
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita’, adottati a seguito degli eventi sismici
di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad
un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00
per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente
residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare
composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito in €
200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’
superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una
percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un
contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti
sopra indicati.
2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi
sino alla data della verifica di agibilita’ effettuata ai sensi di
quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l’inagibilita’.
3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi
in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa di
cui all’articolo 1, comma 3.

Art. 4

1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, direttamente impegnato nelle attivita’ di cui all’articolo 1, e’
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di 30 ore forfetarie per le prime 72
ore dall’evento, nonche’ 50 ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, fino alla
cessazione dello stato di emergenza.
2. Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di
posizione organizzativa delle amministrazioni di cui al comma 1,
direttamente impegnato nelle predette attivita’, e’ riconosciuta una
indennita’ forfetaria per le prime 72, pari al 10% della retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi
ordinamenti, nonche’ una indennita’ mensile, pari al 20% della
retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai
rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 relativi alle prestazioni
successive alle prime 72 ore dall’evento, sono autorizzati dal
Dipartimento della protezione civile sulla base di un piano di
impiego definito dai Direttori di cui all’articolo 1, comma 2. Per il
personale del Dipartimento della protezione civile il piano di
impiego e’ definito dal Capo del Dipartimento.

Art. 5

1. Il Dipartimento della protezione civile ed i Direttori di cui
all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad utilizzare polizze
assicurative gia’ stipulate al fine di garantire idonea copertura al
personale impiegato nelle attivita’ tecnico – scientifiche
finalizzate alla gestione dell’emergenza, ivi compresi i liberi
professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o
associazioni di categoria. A questi ultimi e’ riconosciuto il
rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, in misura
corrispondente a quanto previsto per il personale appartenente
all’area C del comparto Ministeri, debitamente documentate ai
Direttori di cui all’articolo 1, comma 2, che provvedono al
successivo pagamento.
2. Il Dipartimento della protezione civile e’ altresi’ autorizzato
allo svolgimento, anche attraverso i centri di competenza di cui al
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20
luglio 2011 n. 3593, di attivita’ tecnico scientifiche di analisi
delle fenomenologie in corso, finalizzate all’adozione di eventuali
misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di
protezione civile.

Art. 6

1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla
presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni
normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed
integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11,
53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81,
82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241
e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n.
163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli
interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 7

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza di cui alla presente ordinanza per fronteggiare
l’emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l’impiego del
volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle
risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22
maggio 2012, nel limite di euro 10.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, affidati ai Direttori di cui all’articolo 1, comma 2, e’
autorizzata l’apertura di apposite contabilita’ speciali agli stessi
intestate.
3. Il trasferimento delle risorse alle contabilita’ speciali di cui
al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai
Direttori di cui all’articolo 1, comma 2. Al fine di velocizzare
l’attivita’ di liquidazione della spesa, in fase di prima
applicazione puo’ essere trasferito sulle contabilita’ medesime un
acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione
Civile, il cui utilizzo da parte dei Direttori titolari delle
contabilita’ speciali e’ comunque subordinato all’approvazione delle
rendicontazioni di spesa.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2012

Il Capo del dipartimento: Gabrielli