Consiglio di Stato Sentenza n. 2100 del 04/04/2011
Il requisito di correntezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, pertanto la sua regolarizzazione in data successiva non esplica effetto sanante. RelatedPost Per i derivati uno sblocco meno trasparente T.A.R. Sentenza n. 291 del 23/03/2010 CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI Dagli scali sardi […]
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