T.A.R. Sentenza n. 191 del 02/02/2011
In generale la procedura negoziata senza bando di gara costituisce una deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici e pertanto i casi in cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell’Amministrazione di motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi. La motivazione circa la […]
Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!