T.A.R. Sentenza n. 1296 del 10/05/2001
Un ritardo reiterato nella comunicazione dei dati richiesti, oltre i termini prorogati, equivale ad una omissione, specie se il termine prorogato si rivela improcrastinabile, perché i dati ricevuti successivamente sarebbero risultati inutili per i fini cui dovevano servire. RelatedPost Legge Regionale N. 13 del 14-04-2000 a Incentivi rafforzati sull’ atomo pubblicazione e di diffusione sul […]
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