T.A.R. Sentenza n. 1460 del 02/07/1997
Il requisito della capacità tecnico finanziaria va provato con riferimento alla natura ed entità dei lavori che formano oggetto dell’appalto e non in maniera astratta con riferimento alle dimensioni dell’Impresa od al suo volume di affari. RelatedPost La dichiarazione sostitutiva delle condizioni prec... Commissari esterni con quote rosa per i concorsi a... No all’assistente senza […]
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