Corte dei Conti Sentenza n. 91 del 06/10/1994
Le perizie suppletive e gli atti aggiuntivi ai contratti d’appalto di opere pubbliche sono ammissibili soltanto in via eccezionale e per esigenze sopravvenute; pertanto, non sono legittimi gli atti aggiuntivi per importi superiori a quelli del contratto principale e per lavori resi necessari dall’incompletezza del progetto RelatedPost Smobilizzo degli investimenti finanziari degli ... Linee guida […]
Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!