Direttiva Bolkenstein
La citata direttiva comunitaria pur comportando, di regola, l’esclusione di autorizzazioni e limitazioni all’attività economica, specie se dirette ad incidere sul rapporto fra domanda ed offerta, deve essere applicata rimanendo tuttavia salva la considerazione sia di motivi di interesse generale, sia dell’adeguatezza e proporzionalità delle misure restrittive della libertà d’impresa con gli obiettivi perseguiti
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