Snelliti i documenti antimafia

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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 

Ulteriori  disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136. (14G00166)

(GU n.250 del 27-10-2014)

 

 Vigente al: 26-11-2014

 

 
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  h),  della
Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2012,  n.  218,  recante
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge  n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti  dai  medesimi  articoli,   il   Governo   puo'   apportare
disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo
n. 159 del 2011; 
  Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazione del  Libro  II
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, di avvalersi  delle
facolta' previste dall'articolo 2, comma 4, della legge  n.  136  del
2010, al fine di apportare alcune modificazioni alla disciplina della
documentazione antimafia, nell'ottica anche di  realizzare  ulteriori
semplificazioni e snellimenti dell'azione amministrativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
giustizia, e del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                                Emana 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

Modificazioni concernenti la validita' della documentazione antimafia
  e l'ambito delle relative verifiche 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai  familiari
conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»; 
    b) all'articolo 86, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale  unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi
1 e 2, e' utilizzabile e  produce  i  suoi  effetti  anche  in  altri
procedimenti, diversi da quello per  il  quale  e'  stata  acquisita,
riguardanti i medesimi soggetti.».
                               Art. 2 

                Modificazioni in materia di rilascio 
                    delle comunicazioni antimafia 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  La   comunicazione   antimafia   e'   acquisita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1,  debitamente  autorizzati,  salvo  i
casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. 
  2. Nei casi di  cui  all'articolo  88,  commi  2,  3  e  3-bis,  la
comunicazione antimafia e' rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le persone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e'  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  soggetti  richiedenti
di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa'
costituite   all'estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»; 
    b) all'articolo 88: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nei casi previsti dai commi 2, 3  e  3-bis,  il  prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro trenta  giorni  dalla  data
della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.»; 
      2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i  soggetti  di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche  in  assenza  della
comunicazione antimafia, previa acquisizione  dell'autocertificazione
di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i  finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di  cui  all'articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
        4-ter. La revoca e il  recesso  di  cui  al  comma  4-bis  si
applicano anche quando la sussistenza delle cause  di  decadenza,  di
sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'articolo  67  e'  accertata
successivamente alla  stipula  del  contratto,  alla  concessione  di
lavori o all'autorizzazione al subcontratto. 
        4-quater. Il versamento delle erogazioni di  cui all'articolo
67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso  sospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. 
        4-quinquies.  La  comunicazione  antimafia  interdittiva   e'
comunicata dal prefetto, entro  cinque  giorni  dalla  sua  adozione,
all'impresa,  societa'  o  associazione   interessata,   secondo   le
modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; 
    c) all'articolo 89,  comma  1,  dopo  le  parole:  «e'  richiesta
l'informazione antimafia» sono inserite le seguenti: «e salvo  quanto
previsto dall'articolo 88, comma 4-bis»; 
    d) dopo l'articolo 89, e' inserito il seguente: 
      «Art.  89-bis  (Accertamento  di  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa in esito alla richiesta di  comunicazione  antimafia).  -  1.
Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa,  il
prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e  ne
da' comunicazione ai soggetti richiedenti  di  cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. 
  2. L'informazione antimafia adottata ai sensi  del  comma  1  tiene
luogo della comunicazione antimafia richiesta.».
                               Art. 3 

                Modificazioni in materia di rilascio 
                    delle informazioni antimafia 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 90 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1.   L'informazione   antimafia   e'   conseguita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1,  debitamente  autorizzati,  salvo  i
casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi  2  e  3,  l'informazione
antimafia e' rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le persone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e'  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  soggetti  richiedenti
di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa'
costituite   all'estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»; 
  b) all'articolo 92: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6,
quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta  giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita', il  prefetto  ne  da'  comunicazione  senza
ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce  le  informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il  prefetto  procede
con le stesse modalita' quando  la  consultazione  della  banca  dati
nazionale  unica  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti   non
censito.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. L'informazione antimafia interdittiva  e'  comunicata
dal prefetto, entro cinque giorni dalla  sua  adozione,  all'impresa,
societa' o associazione interessata, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 79, comma 5-bis,  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163.  Il  prefetto,  adottata   l'informazione   antimafia
interdittiva, verifica altresi' la sussistenza  dei  presupposti  per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale
anticorruzione.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  primo  periodo,
ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i  soggetti  di  cui
all'articolo  83,  commi  1  e  2,   procedono   anche   in   assenza
dell'informazione  antimafia.  I  contributi,  i  finanziamenti,   le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all'articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per  l'esecuzione  del   rimanente,   nei   limiti   delle   utilita'
conseguite.»; 
      4) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera g), puo' essere  in  ogni  caso  sospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.».
                               Art. 4 

Nuove norme in materia di funzionamento della  banca  dati  nazionale
                unica della documentazione antimafia 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 99, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Con uno dei regolamenti  di  cui  al  comma  1  possono
essere disciplinate le modalita' con le quali la banca dati nazionale
unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale  della  popolazione
residente di cui all'articolo 62  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui  all'articolo  85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro  elaborazione  dati  di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»; 
    b) dopo l'articolo 99, e' inserito il seguente: 
      « Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). - 1.  Qualora  la  banca  dati
nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente  a  causa
di eventi  eccezionali,  la  comunicazione  antimafia  e'  sostituita
dall'autocertificazione  di  cui  all'articolo  89  e  l'informazione
antimafia e' rilasciata secondo le modalita'  previste  dall'articolo
92, commi 2 e 3. Nel  caso  in  cui  la  comunicazione  antimafia  e'
sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all'articolo  67  sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una
garanzia fideiussoria di un importo pari al  valore  del  contributo,
finanziamento, agevolazione o erogazione. 
  2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento  per  le  politiche  del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie,   pubblica   immediatamente   l'avviso    del    mancato
funzionamento della banca  dati  nazionale  unica  sul  proprio  sito
istituzionale, nonche' sui siti delle Prefetture. 
  3. Con le modalita' di cui  al  comma  2  viene  data  notizia  del
ripristino del funzionamento della banca  dati  nazionale  unica.  Il
periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica  e'
accertato con decreto del capo del predetto  Dipartimento  ovvero  di
altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e' pubblicato  sul
sito  istituzionale  del   Ministero   dell'interno   nella   sezione
"Amministrazione trasparente".».
                               Art. 5 

   Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «Per le impugnazioni contro i  provvedimenti  di  revoca  con
controllo giudiziario e di  confisca  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 27.»; 
  b) agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le parole: "di seguito
denominata «banca dati»" sono sostituite dalle seguenti: "di  seguito
denominata «banca dati nazionale unica»"; 
  c) agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3, 90, comma 3,  91,
comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e comma 1, 98, rubrica
e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere a) e b), e 2-bis, le
parole: «banca dati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «banca  dati
nazionale unica»; 
  d) all'articolo 88, comma  3-bis,  le  parole:  «Banca  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica». 
  2.  Alle  richieste  di  rilascio  della  documentazione  antimafia
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, continuano ad  applicarsi  le  previgenti  disposizioni  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di  quelle
modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere  b),  c)  e  d),  3,
comma 1, lettera b). 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
                               Art. 6 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2014 

                             NAPOLITANO 

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Orlando, Ministro della giustizia 

                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione 

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 

Visto, il Guardasigilli: Orlando
   

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