DIVIETO DI ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA PARTE DELLA PA

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L’art.1, comma 143, della legge 228/2012 così prevede: ‘Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche…non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. … ‘.

Il successivo comma 144 ammette una serie di deroghe, tra le quali quella di seguito evidenziata: ‘Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati …per i servizi istituzionali dell’ordine e della sicurezza pubblica….’.

A tale proposito, la Corte dei conti – a commento non delle presenti disposizioni, ma dell’art. 6, comma 14, del d.l. 78/2010 (la ratio perseguita dalle due norme di contenimento delle spese però è la stessa ed anche la locuzione usata ‘servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica’) – si è espressa nel senso che il divieto non si applica in relazione ai veicoli della polizia locale, nella misura in cui, in sede di programmazione della spesa, tali autovetture siano adibite a supporto esclusivo dei servizi istituzionali di ordine e sicurezza pubblica. Questo in sintesi il parere 9923 del 1° aprile 2014 fornito dalla Regione FVG – Servizio di consulenza agli EELL ad una richiesta di chiarimenti posta da un ente che chiede se il divieto di acquistare autovetture posto dall’art. 1, comma 143, della legge 228/2012 si applichi anche nel caso di autovetture ad uso della polizia locale; nel caso di specie, tra l’altro, si andrebbe a sostituire un autoveicolo di un certo numero di anni.
parere regione friuli

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