PARTECIPATE E REGOLE TRASPARENZA

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L’11 marzo si è concluso il processo di registrazione presso la Corte dei Conti della Circolare 692 approvata il 14 febbraio 2014 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione relativa all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La circolare – che fa seguito alla circolare n. 2/2013, del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi applicativi in tema di “attuazione della trasparenza” – si pone l’obiettivo di offrire alle amministrazioni ed agli enti un indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione di dati, che tenga conto delle diverse possibili situazioni di fatto alle quali si applica la normativa di riferimento, anche in relazione alle previsioni generali del “Piano nazionale anticorruzione”1.

Le finalità della circolare consistono nel chiarire e delineare l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni.

Anticipando sinteticamente le conclusioni, si ritiene di poter individuare una categoria generale di enti di diritto privato ai quali devono applicarsi le regole di trasparenza, consistente negli “enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse”. Compongono tale categoria:

a) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo (come meglio infra chiarito), che determina l’applicazione totale delle regole di trasparenza;

b) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

circolare-funzione-pubblica-692-14

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