Comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile

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MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 12 febbraio 2014
Art. 1

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali

1. Gli atti e i documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti, al fine della trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 è trasmesso tra i comuni mediante l’utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa.

3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo n. 82, del 2005;

d) trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. L’obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2015.

Art. 2

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento anagrafico

1. Ferma restando la disciplina dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono effettuate in cooperazione applicativa, ovvero mediante sistemi di posta elettronica, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni effettuate per posta elettronica, di cui al comma 1, sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalità indicate nell’art. 1, comma 3.

Art. 3

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento di stato civile

1. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono effettuate mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalità indicate nell’art. 1, comma 3.

Art. 4

Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni

1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all’originale.
Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2014, n. 46.

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