Gestione delle risorse nel protrarsi dell’esercizio provvisorio

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CORTE DEI CONTI
DELIBERA 14 ottobre 2013

Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi
dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al
Bilancio di Previsione 2013. (Delibera n. 23/SEZAUT/2013/INPR).
(13A08593)
(GU n.254 del 29-10-2013)
LA CORTE DEI CONTI
Nella Sezione delle Autonomie

Nell’Adunanza del 14 ottobre 2013, presieduta dal Presidente f.f.
della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele
Squitieri;
(Omissis);
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7,
commi 7- 8;
Visto l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (finanziaria 2006);
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n.
42;
Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148- bis del TUEL,
come modificati dall’art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in
data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso
di conversione, che proroga, al 30 novembre 2013, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha
introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi
dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione;
Vista la nota n. 8472 del 4 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle
autonomie per l’adunanza del giorno 14 ottobre 2013;
Vista la nota n. 8485 del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza
odierna, il Ragioniere Generale dello Stato;
Vista la nota n. 8481 del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza
odierna, il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno;
Vista la nota n. 8482, del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza
odierna, il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;
Vista la nota n. 8483 del 7 ottobre 2013, con la quale il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza
odierna, il Presidente dell’Unione Province d’Italia;
Uditi nell’odierna seduta i rappresentanti del Ministero
dell’interno, della Ragioneria Generale dello Stato, dell’Unione
Province d’Italia e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;
Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e Consigliere
Francesco Petronio;

Premesso

Il percorso per l’attuazione del federalismo fiscale e’ stato
intrapreso in un momento di particolari difficolta’ per la finanza
pubblica, nel quale si e’ reso necessario adottare reiterate manovre
correttive in corso d’anno e si sono manifestati ripensamenti sul
modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare l’autonomia
finanziaria degli enti locali.
Il continuo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio
preventivo rappresenta, dunque, la conseguenza di un contesto
caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi d’urgenza, che
hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla
stessa programmazione di bilancio.
L’esercizio 2013, in particolare, risulta caratterizzato da un
anomalo differimento, al 30 novembre, del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli enti locali sono tenuti a deliberare
entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, fatta salva la
facolta’ che la norma assegna al Ministro dell’interno di differirlo
con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
La possibilita’ del conferimento di proroghe del termine di
presentazione del bilancio – che l’ordinamento contempla a regime – a
seguito della delegificazione della materia e l’uso che ne e’ stato
fatto in concreto, inficia il principio della programmazione di
bilancio rendendo l’esercizio provvisorio evenienza «ricorrente»
piuttosto che «eccezionale».
Vale al riguardo ricordare come l’ordinamento consideri fatto di
rilevante gravita’ la mancata presentazione del bilancio di
previsione, al punto da prevedere la sanzione dello scioglimento del
Consiglio (art. 141 del TUEL) .
Il quadro cosi’ sinteticamente descritto mette in evidenza uno
stridente contrasto tra la severita’ con la quale la mancanza del
momento della programmazione di bilancio viene considerata e
sanzionata ed il continuo susseguirsi di proroghe concesse con
provvedimento ministeriale e, talora, con atto normativo.
L’originario termine del 31 dicembre dell’esercizio precedente a
quello di riferimento del bilancio di previsione, il cui rispetto e’
essenziale per l’ordinata gestione delle risorse, e’ stato spesso
spostato troppo in avanti, specialmente negli ultimi due anni,
causando non pochi inconvenienti.
Il differimento del termine, oltre un limite ragionevole, pone una
serie di questioni interpretative e, specialmente, fa perdere di
pregnanza al momento programmatorio che, in tali casi, avviene in
prossimita’ della scadenza del periodo di gestione, quando e’ ormai
frustrata la possibilita’ di attuare manovre incisive di correzione.
L’esercizio provvisorio, contemplato dall’art. 163 del TUEL,
costituiva, nell’ordinamento degli enti locali ante riforma del
Titolo V della Costituzione, l’autorizzazione alla gestione del
bilancio appena deliberato dall’organo consiliare, ma non ancora
efficace, essendo condizionato all’esito del controllo preventivo del
comitato regionale di controllo. In via residuale, la norma in
discorso ha previsto anche l’ipotesi di uno slittamento del termine
per la deliberazione del bilancio disposto da norme statali, con la
differenza di tener conto, in assenza di bilancio, delle previsioni
assestate dell’esercizio precedente.
L’istituto della gestione provvisoria, anch’esso disciplinato dal
citato art. 163 (comma 2) del TUEL, interveniva in maniera piu’
incisiva nei casi di assenza del bilancio, circoscrivendo la gestione
all’assolvimento delle obbligazioni gia’ assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente.
Nei fatti l’esercizio provvisorio, in assenza di bilancio per
differimento dei termini, strumento sopravvissuto alla riforma del
Titolo V della Costituzione, nella sua disciplina mal si concilia con
l’attuale contesto normativo. Infatti, l’avvio del federalismo
fiscale e la conseguente sostituzione di una finanza derivata con una
autonoma, nonche’ la riduzione dei trasferimenti statali a titolo di
contributo degli enti locali alla manovra, hanno imposto una
razionalizzazione della spesa che puo’ determinare una revisione
degli stanziamenti deliberati nell’esercizio precedente.
In tale scenario, il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di
spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, non appare idoneo
a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera
permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio
effettivo. Una disciplina piu’ rigorosa, modellata similmente a
quella della gestione provvisoria, in tutti i casi di assenza del
bilancio, potrebbe rivelarsi maggiormente efficace per il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica a tutela
dell’unita’ economica della Repubblica e incentiverebbe gli enti
locali a provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei
termini a seguito di disposizioni statali, all’approvazione di un
bilancio per cosi’ dire provvisorio, ma incentrato sui principi
contabili della prudenza, dell’attendibilita’ e della coerenza.
La situazione dell’esercizio 2013 si connota di particolari tratti
al limite della irragionevolezza; infatti, l’articolo 8, comma 1, del
decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (eliminazione IMU), differisce,
addirittura, al 30 novembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013.
Tale proroga, disposta con norma primaria, non manca di determinare
una serie di conseguenze sulla gestione del bilancio degli enti
locali per l’esercizio in corso.
Alla proroga del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione consegue un pesante ritardo nella determinazione delle
aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici.
La determinazione, nel mese di novembre, delle aliquote dei tributi
locali o del costo dei servizi, se effettuata in relazione all’intero
esercizio, oltre a confliggere con le disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212),
si pone in contrasto, non solo con il principio di programmazione, ma
anche con le stesse aspettative ed esigenze dei cittadini, degli
utenti e delle imprese di conoscere all’inizio dell’esercizio
l’ammontare delle imposte e tasse locali, nonche’ delle tariffe dei
servizi, cosi’ da avere informazioni per compiere le scelte ritenute
piu’ opportune. Il differimento nell’approvazione degli atti
impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti di scadenze,
con conseguenti aggravi finanziari per i cittadini, determina anche
notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e
rende ancora piu’ onerosa la gestione delle spese e l’osservanza dei
termini di pagamento dei debiti disposti dalla legislazione
comunitaria.
L’incertezza del quadro normativo e i conseguenti ritardi, con cui
le amministrazioni sono in grado di puntualmente determinare le
risorse da assegnare, rendono la quantificazione degli stanziamenti
di bilancio oggetto di stime basate su insufficienti e precari
elementi informativi; situazione questa che e’ diventata endemica con
il ripetuto avvicendarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del
legislatore.
La programmazione del bilancio – in un quadro variabile ed esposto
al sopravvenire di interventi normativi di rimodulazione delle
entrate e delle spese – presenta, sicuramente, elementi di
precarieta’ , tant’e’ che il bilancio di previsione deve essere
aggiustato con variazioni amministrative e con il progetto di
assestamento.
E’ necessaria l’effettiva valorizzazione dei principi in tema di
programmazione, che devono costituire una guida per gli enti in
questo cammino accidentato. E’ di rilievo ricordare, al riguardo, che
al bilancio di previsione non e’ assegnata solo una funzione
programmatoria (budget), la cui portata sarebbe gia’ di per se’
rilevante, ma che ad esso si connette anche l’efficacia del vincolo
autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per
assicurare l’equilibrio del bilancio. Il bilancio di previsione e’ il
documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell’ente;
deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo,
nonche’ esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il
fabbisogno finanziario e la sostenibilita’ dello stesso. Tutto il
processo di formazione del sistema di bilancio deve informarsi a
corretti principi e postulati contabili (unita’, annualita’,
universalita’ ed integrita’, veridicita’, pareggio finanziario e
pubblicita’, prevalenza della sostanza sulla forma, verificabilita’,
coerenza, prudenza, comprensibilita’, attendibilita’ e congruita’,
competenza economica e finanziaria, ecc.). La corretta applicazione
della funzione politico-amministrativa risiede nel rispetto di un
percorso che parte dal programma amministrativo del sindaco o
presidente, transita attraverso le linee programmatiche comunicate
all’organo consiliare, trova esplicitazione nel piano generale di
sviluppo dell’ente – da considerare quale programma di mandato – ed
infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, nella previsione
del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo
gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando obbligatorio.

Considerato

La gestione del bilancio con le modalita’ ex comma 3, dell’art.
163, del TUEL, va garantita con l’utile impiego degli strumenti di
monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di
risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.).
A tale fine e’ necessario un accurato e continuo riscontro sul piano
contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura,
prioritariamente, sul versante delle entrate, che risentono della
variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle
manovre correttive.
Il sistema di bilancio nell’esercizio provvisorio, infatti, pur
formalmente privo del fondamentale documento di programmazione, non
puo’ disattendere sul piano sostanziale il principio della
veridicita’ posto a garanzia della necessaria e corretta
rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente; principio
che, riferito alla fase previsionale del sistema di bilancio, e’ da
intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati
dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento
(Principi contabili per gli enti locali – Postulati del sistema di
bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra
l’altro, di individuare, per tempo, condizioni di squilibrio
strutturale ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL.
La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del
bilancio dell’esercizio precedente, rischia, nel 2013, di operare su
parametri sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla
spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate
proprie di natura tributaria (IMU e TARES), nonche’ della necessita’
di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione
ai crediti risalenti ad annualita’ pregresse; adempimento reso ancor
piu’ rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso
all’anticipazione di liquidita’.
In tale contesto, e’ assolutamente necessario procedere alla
sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d’anno,
in ossequio all’immanente principio del pareggio finanziario, che
trova conferma nelle disposizioni introdotte dall’art. 3
«Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali» del
decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 213/2012, con particolare riferimento al comma 2, lettera c), del
novellato art. 147 e del nuovo art. 147-quinquies del TUEL.
Una gestione protratta dell’esercizio provvisorio – se non
accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza –
puo’, nella descritta situazione dell’esercizio 2013, produrre
generalizzati disavanzi di gestione e impedire l’emersione dei debiti
fuori bilancio.
In sede di audizione sul testo del disegno di legge per la riforma
della contabilita’ e della finanza pubblica (divenuto legge n.
196/2009), non a caso, la Corte dei conti aveva inutilmente proposto
l’inserimento di una norma che ribadisse, in tale piu’ generale e
cogente contesto, l’obbligo, anche per gli enti locali, di approvare,
entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno
successivo.
Il negativo impatto di un prolungato esercizio provvisorio sugli
equilibri dei conti degli enti locali rischia di riverberarsi anche
sull’intera finanza pubblica, sottoposta al rispetto dei parametri
europei e, sotto altro profilo, finisce per collidere con il
principio di coordinamento della finanza pubblica.
A seguito della normativa costituzionale che ha introdotto la
regola del pareggio di bilancio (legge costituzionale n. 1/2012) e
della successiva legge rinforzata di attuazione (legge n. 243/2012),
una rinnovata attenzione va posta sull’attendibilita’ del bilancio di
previsione annuale e pluriennale. Il bilancio triennale
autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli
esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire
allo slittamento del bilancio di previsione. Peraltro lo stesso
triennale e’ esposto, nell’attuale rincorrersi delle manovre
correttive e della revisione della spesa, all’incertezza della
evoluzione del quadro programmatico.
Resta ferma l’esigenza che i bilanci annuali e pluriennali si
basino su stime ragionevoli sul versante sia delle entrate che delle
spese, allo scopo di evitare effetti dirompenti sugli equilibri di
bilancio dovuti alla contestuale sovrastima delle entrate e ad una
sottostima delle spese (con la mancata esplicitazione di debiti fuori
bilancio e di passivita’ potenziali).
La mancata predisposizione del bilancio non esime, peraltro, gli
enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di
gestione. Del resto i piu’ incisivi controlli affidati alla Corte dal
d.l. n. 174/2012, si imperniano sulla verifica degli equilibri di
bilancio, sia a livello di previsioni che di esito finale della
gestione. Si evidenziano, in proposito, gli adempimenti posti a
carico del responsabile dei servizi finanziari degli enti locali e
dei revisori dei conti, sottolineando l’esigenza di un coinvolgimento
attivo nel controllo sugli equilibri finanziari anche da parte degli
organi di governo, del direttore generale (ove previsto), del
Segretario e dei responsabili dei servizi.
L’ampio rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra
l’altro, criticita’ per gli enti locali che stanno sperimentando gli
effetti dell’armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione
dei nuovi schemi di bilancio. Particolarmente a rischio e’
l’osservanza del patto di stabilita’ interno in carenza di una
programmazione definita dalla legge di bilancio e fortemente esposta
alla variabilita’ delle grandezze chiave in termini di entrata e di
spesa.
L’assenza della programmazione puo’ riflettersi sulle politiche del
personale e sul contenimento della relativa spesa, nonche’ sul
rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica.
Nel quadro delineato emerge la necessita’ che le competenti
amministrazioni centrali adottino ogni utile iniziativa per evitare
il ripetersi di un patologico prolungamento dell’esercizio
provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio
preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti
gestionali.

Ritenuto

In tale contesto, caratterizzato da continui rinvii dei termini di
legge, ma, soprattutto, da gravi incertezze sull’ammontare delle
risorse disponibili, anche l’effettivita’ del controllo sui bilanci
preventivi perde il suo significato, con riguardo, soprattutto, alla
funzione di prevenire i rischi di possibili squilibri. Da qui la
scelta di questa Sezione – in via eccezionale ed in ragione della
complessita’ della situazione – di non elaborare, come documento
autonomo, il questionario relativo alle Linee Guida EE.LL. (ex art.
1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
concernente il Bilancio di Previsione 2013. I dati relativi al
preventivo 2013 saranno raccolti contestualmente a quelli riferiti al
rendiconto dello stesso esercizio, cio’, anche al fine di consentire,
alla Corte, una completa visione d’insieme degli andamenti della
gestione.
In mancanza della approvazione del bilancio di previsione, gli
organi di revisione sono chiamati ad una piu’ attenta vigilanza sullo
svolgimento della gestione che si svolge al di fuori di precise linee
direttive, in un contesto di risorse decrescenti e, pertanto,
maggiormente esposta a rischi di squilibri economico-finanziari.
Il processo che si attiva e’ inteso anche a verificare come l’ente
abbia gestito la fase di esercizio provvisorio (che puo’ protrarsi
fino ad undici dodicesimi) in assenza di uno strumento autorizzatorio
approvato e come cio’ si possa riverberare su alcuni aspetti della
gestione finanziaria dell’ente nel 2013, che si pone in continuita’
con i risultati del precedente esercizio.
In questo scenario la Corte intende richiamare i canoni
fondamentali ed i principi contabili che devono governare anche
l’esercizio provvisorio del bilancio e sottolinea, in particolare,
l’esigenza che siano garantite trasparenza e correttezza contabile
degli atti gestori.
Nello stesso tempo, la Sezione delle autonomie non puo’ non
richiamare l’attenzione delle competenti amministrazioni centrali e
locali sulle implicazioni che possono derivare da una gestione svolta
al di fuori della preventiva emanazione di provvedimenti deliberativi
sul bilancio da parte degli organi politici; si tratta di una
situazione che puo’ portare ad una opacita’ della gestione.
Per quanto premesso ed evidenziato, la Sezione delle autonomie
ritiene utile fornire indicazioni per una gestione dell’esercizio
provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare
la permanenza in corso d’esercizio degli equilibri di bilancio.

Delibera

1. di approvare l’unito documento, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, riguardante primi indirizzi, ex art. 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi
alle previsioni di bilancio 2013, per una gestione, in esercizio
provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare
la permanenza in corso d’esercizio degli equilibri di bilancio.
2. di soprassedere all’adozione dei questionari annessi alle Linee
Guida EE.LL. al Bilancio di Previsione 2013, che saranno collegati
alla raccolta dei dati relativa al Rendiconto 2013. Gli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad
effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione
provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle
competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la
relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2013. Le suddette
indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti
presso gli enti locali nel territorio delle Regioni a statuto
speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilita’ con gli
specifici ordinamenti.

Dispone

che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le
valutazioni di competenza riguardo ai punti sopraindicati, al
Ministro dell’interno e al Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente deliberazione sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Cosi’ deliberato in Roma nell’adunanza del 14 ottobre 2013.

Il Presidente f.f.: Squitieri

I Relatori: Falcucci – Petronio

Depositata in Segreteria il giorno 17 ottobre 2013
Il dirigente: Recchia
Allegato
Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi
dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al
Bilancio di previsione 2013.
La Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni,
articolate nei punti che seguono, per una gestione dell’esercizio
provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare
la permanenza in corso d’esercizio degli equilibri di bilancio.
A) Esercizio provvisorio del bilancio 2013.
Nell’esercizio 2013 si e’ determinato, in molti enti, un ricorso
all’esercizio provvisorio, di cui all’art. 163 del TUEL, per un
periodo di tempo rilevante e anomalo che puo’ giungere sino ad undici
mesi nell’anno finanziario. La deliberazione di approvazione del
bilancio di previsione, fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
comporta l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio sino
a tale termine. Si rende, quindi, evidente la necessita’ di vigilare
e verificare se la disciplina della gestione in esercizio provvisorio
sia stata osservata e, in particolare, se siano state effettuate, e
quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e
terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi. Con riguardo a queste ultime due tipologie di spesa e’
necessario vigilare sulle modalita’ con cui l’ente ha provveduto alla
loro determinazione.
Occorre peraltro osservare come anche un’applicazione coerente
con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio
provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un
equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente. Appare
utile richiamare al riguardo che nell’ordinamento finanziario delle
amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio
tendenziale ex art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso
due regole, (una statica e l’altra dinamica): la prima basata sulla
parificazione delle previsioni di entrata e di spesa; la seconda,
fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non
consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti
deliberati. La loro combinazione serve a proteggere l’equilibrio
tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti
risorse correlate siano effettive e congruenti (Sentenza Corte
Costituzionale n. 70/2012).
Pertanto il principio dell’equilibrio tendenziale associato a
quello del pareggio di bilancio, si concretizza nella programmazione
finanziaria e nella gestione, con l’applicazione rigorosa e
responsabile di una serie di istituti giuridico-contabili, che devono
sostanziarsi in orientamenti e approcci concreti alla gestione
finanziaria e nella vigilanza sui relativi andamenti. La regola
statica si concretizza nel confronto tra le previsioni di entrata e
di spesa per garantire il pareggio di bilancio (annuale e
pluriennale) applicando il principio della veridicita’,
attendibilita’, correttezza e comprensibilita’ (Principi contabili
dell’Osservatorio sulla finanza e contabilita’ degli enti locali e
d.lgs. n. 118/2011). La seconda, regola dinamica, trova fondamento
nel carattere “autorizzatorio” del bilancio finanziario di
previsione.
Il bilancio di previsione non realizza l’equilibrio “statico” se
si fonda su entrate non effettive e congruenti allorche’ autorizza,
nel contempo, le spese pubbliche che costituiscono la finalizzazione
dell’impiego di tali entrate. Il tema e’ di particolare rilievo se si
considera l’attuale situazione emergenziale della finanza locale. La
questione si pone nei termini sostanziali e non meramente formali
della determinazione di quale equilibrio statico sia stato preso in
considerazione dagli enti locali per orientare la gestione in
esercizio provvisorio del bilancio 2013 (la cui durata potrebbe
protrarsi sino a undici mesi). Come gia’ evidenziato, e’ auspicabile
un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e
dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di
attualizzazione della programmazione di riferimento all’esercizio
provvisorio.
In presenza di una manovra di riduzione del fondo di solidarieta’
comunale e del fondo sperimentale per le Province per l’anno 2013
(art. 1, comma 380, legge n. 228/ 2012 e art. 16, del d.l. n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, come
integrato dal d.l. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013),
nonche’ di una ragguardevole incertezza sull’ entita’ delle entrate
proprie di natura tributaria quali l’IMU e la Tares, e’ fondamentale
in sede di vigilanza e controllo verificare quali azioni di indirizzo
e di gestione l’ente abbia posto in essere per scongiurare il
pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale (di gestione e/o di
amministrazione) le spese pubbliche locali. Cio’ perche’, con alto
grado di probabilita’, non potra’ essere garantito nel corso del 2013
lo stesso ammontare di risorse, su cui si e’ basato l’equilibrio
dell’ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2012).
B) Gestione della spesa in esercizio provvisorio e dopo
l’approvazione del bilancio 2013.
La gestione della spesa di natura corrente in esercizio
provvisorio deve, pertanto, realizzarsi secondo il principio della
prevalenza della sostanza sulla forma. La sostanza economica,
finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione
di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la
contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione
dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio
(d.lgs. n. 118/2011 – Principi contabili). In particolare dovranno
essere valutate anche le spese che, nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, abbiano trovato la relativa copertura
finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza
e strutturalita’ e che, nell’esercizio in corso, qualora riproposte,
devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in
ordine all’eventuale concorso di tali entrate all’equilibrio
complessivo dell’ultima situazione corrente deliberata per l’anno
2012 e che costituisce formalmente la base per la determinazione
della gestione in esercizio provvisorio 2013. Ai fini della
salvaguardia degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa
deve essere valutata anche la possibilita’, reiterata dal
legislatore, per il biennio 2013 e 2014 (Art. 10, comma 4-ter, d.l.
n. 35/2013), di impiegare le entrate da “permessi di costruire” per
il finanziamento di spese correnti.
Il controllo sulla gestione della spesa – anche in linea con i
principi e la disciplina di cui all’art. 6 del d.l. n.174/2012 – mira
ad analizzare gli strumenti attivati ai fini della revisione della
spesa ex art. 6 dello stesso decreto (Delibera Sezione delle
autonomie n. 15/2012) anche in riferimento all’applicazione del d.l.
n. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica.
In assenza sia di generali indirizzi programmatici (Relazione
Previsionale e Programmatica, programmazione della spesa del
personale, programmazione e contenimento delle spese di funzionamento
e altri connessi e collegati) sia di una programmazione operativa, di
cui al Piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2013, occorre, in
particolare, analizzare le azioni compiute per determinare nella
sostanza gli orientamenti della gestione di spesa in esercizio
provvisorio, sempre nell’ottica dell’equilibrio tendenziale da
salvaguardare e garantire.
L’elaborazione e l’approvazione del bilancio 2013 devono tenere
conto della gestione operata in esercizio provvisorio, in modo sempre
piu’ cogente in relazione al prolungamento dei tempi di approvazione
dello strumento autorizzatorio. Infatti, quanto e’ maggiore il
periodo di esercizio provvisorio tanto maggiore sara’ la parte del
bilancio di previsione che risultera’ gia’ impegnata in termini di
spesa con tutte le ricadute possibili sugli equilibri tendenziali
della gestione finanziaria dell’ente.
C) Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013.
Per evitare rischi alla tenuta dei conti, l’art. 193, comma 2 del
TUEL, prescrive agli enti locali di deliberare in Consiglio la
“salvaguardia degli equilibri di bilancio” entro il 30 settembre.
In conformita’ al principio di prudenza e’ comunque necessario
provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio,
nel corso dell’anno 2013, ancorche’ reso facoltativo per gli enti che
non abbiano ancora approvato il bilancio (ex art. 10, comma 4-quater,
d.l. n. 35/2013 e art. 12-bis, d.l. n. 93/2013). Infatti, al di la’
della formale deliberazione della salvaguardia degli equilibri,
occorre che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana
gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale e continuo
controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri.
Tale fondamentale adempimento non puo’ essere disatteso,
nonostante la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di
previsione, autorizzata per legge, in quanto la gestione viene
esercitata anche in assenza del bilancio e permane l’esigenza
sostanziale di monitorare in corso d’anno gli andamenti di entrata e
di spesa. Il monitoraggio riguarda la gestione dei residui, della
competenza e della cassa, nonche’ la presenza di debiti fuori
bilancio e altre passivita’ potenziali nella misura in cui non siano
stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare
l’equilibrio complessivo.
Va sottolineato al riguardo che l’art. 147, secondo comma,
lettera c) TUEL, come novellato dall’art. 3 d.l. n. 174/2012, impone
la necessita’ di “garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita’
interno, mediante l’attivita’ di coordinamento e di vigilanza da
parte del responsabile del servizio finanziario, nonche’ l’attivita’
di controllo da parte dei responsabili dei servizi”. L’analisi
gestionale permettera’, anche, di valutare se l’attivita’ di
controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e
in quali termini e come la stessa si sia integrata con l’attivita’ di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio
finanziario.
Al riguardo emerge anche l’esigenza di un effettivo e continuo
audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di
revisione devono realizzare in corso di gestione.
D) Equilibri di cassa.
Il questionario sul rendiconto 2012 (deliberazione n.
18/SEZAUT/2013/INPR) comprende la valutazione dei flussi di cassa in
considerazione della valenza e della rilevanza che gli stessi hanno,
soprattutto in un periodo di particolare criticita’ per la gestione
delle entrate da parte degli enti locali e di riduzione dei fondi di
provenienza dal bilancio statale e anche dai bilanci regionali.
A questo fine e’ fondamentale verificare se la contabilita’
interna dell’ente disciplini e consenta l’applicazione di procedure
atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione
previste dall’art. 195 TUEL. In tal caso nella determinazione del
fondo di cassa finale, in osservanza al principio di chiarezza e
verificabilita’ dell’informazione, occorre distinguere la parte del
fondo di cassa costituita da fondi liberi da quella che risulta
alimentata da fondi vincolati. Cio’ appare ancor piu’ necessario se
si considera che l’utilizzo di tali fondi vincolati – che puo’
avvenire in presenza dell’anticipazione di cassa del tesoriere – non
sempre da’ luogo alla ricostituzione delle relative somme a fine
esercizio.
E’ noto come il ricorso all’anticipazione di cassa del tesoriere
possa rappresentare un indicatore di criticita’ degli equilibri del
bilancio e della gestione, soprattutto se l’anticipazione non e’
restituita entro la chiusura dell’esercizio. Cio’ e’ sintomatico
dell’incapacita’ dell’ente di ricostituire un normale equilibrio nei
flussi di cassa nel corso della gestione annuale, in riferimento sia
al conto dei residui, sia alla gestione di competenza, da valutare in
correlazione agli effetti sulla gestione di cassa.
Il ricorso all’utilizzo per cassa di fondi aventi specifica
destinazione per impieghi di parte corrente, soprattutto se non
ricostituiti a fine esercizio, evidenzia la intrinseca “debolezza”
delle entrate correnti non vincolate a garantire l’equilibrio della
gestione di cassa. Tale “debolezza” puo’ arrivare a situazioni nelle
quali il ricorso all’utilizzo di fondi vincolati a fini di cassa,
unitamente all’attivazione dell’anticipazione di tesoreria,
costituisce la fonte principale di copertura, in termini di cassa,
delle spese relative alle funzioni fondamentali e ai servizi
essenziali dell’ente.
La mancanza di una corretta contabilizzazione dei fondi vincolati
e, quindi, l’impossibilita’ di garantire la verificabilita’
“dell’esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalita’
di legge” conduce anche a non poter verificare se l’importo
dell’anticipazione di tesoreria concessa, considerata anche la quota
corrispondente all’utilizzo delle somme a specifica destinazione per
il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL), risulti inferiore
al limite di cui all’art. 222 del TUEL.
Il controllo a salvaguardia degli equilibri di cassa si fonda,
necessariamente, sul bilancio di previsione autorizzatorio con
riguardo alla attendibilita’ e verificabilita’ delle entrate iscritte
e degli andamenti di spesa correlati. A questo riguardo la presenza
di un adeguato fondo svalutazione crediti puo’ porre l’ente al riparo
dalla tensione finanziaria che si puo’ determinare in relazione agli
andamenti di spesa, valutati in termini di cassa, a cui non
corrispondono correlati e normali flussi monetari in entrata. Cio’
deve essere valutato sia per il conto residui sia per la gestione di
competenza, come piu’ volte richiamato in precedenza.
E) Patto di stabilita’ interno.
Strettamente connesso con l’andamento della gestione in esercizio
provvisorio e con la gestione autorizzata dal bilancio di previsione
2013, allorche’ approvato, e’ il raggiungimento degli obiettivi
posti, per l’anno in corso, dalle regole del patto di stabilita’
interno.
E’ essenziale al riguardo verificare come l’ente abbia affrontato
il problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio
del bilancio 2013 con gli obiettivi posti dal patto di stabilita’, in
carenza, prima, di strumenti programmatori e con una situazione, poi,
gia’ acquisita dal punto di vista gestionale al momento
dell’approvazione del bilancio di previsione.
Tale verifica deve essere svolta in modo integrato rispetto a
tutte le azioni di vigilanza e controllo richieste in ordine agli
equilibri di bilancio.
L’eventuale criticita’ dell’equilibrio della situazione corrente
2013, in presenza di minori risorse e di andamenti di spesa corrente
non governati, ha ricadute negative sui saldi rilevanti ai fini del
rispetto del patto di stabilita’ interno e sulla capacita’ dell’ente
di fare fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori
riferiti alla spesa in conto capitale.
Lo stato, gia’ critico, della spesa di investimento degli enti
locali potrebbe subire un ulteriore aggravamento in mancanza di una
effettiva e concludente azione di razionalizzazione della spesa
corrente.
La situazione debitoria dell’ente, soprattutto sul versante della
spesa di investimento – che pur dovrebbe registrare un miglioramento
a seguito dell’applicazione del d.l. n. 35/2013 – necessita per
l’anno in corso di un attento monitoraggio per evitare che il rinvio
al futuro di debiti maturati e scaduti, ai soli fini di garantire
l’osservanza del patto di stabilita’ interno, renda il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico dell’ente per il 2013 solo formale.
F) Altri vincoli di finanza pubblica.
In questa sede e’ necessario porre all’attenzione delle
amministrazioni locali, l’esigenza di una attenta osservanza,
nell’impostazione del bilancio preventivo 2013, delle norme
vincolistiche tese alla riduzione della spesa corrente.
Particolare rilievo assumono, in primo luogo, le disposizioni che
impongono riduzioni di alcune categorie di spesa corrente gia’
previste dal d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122/2010 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’
e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione) e
ulteriormente compresse dalla legislazione successiva quali le spese
relative a studi e a consulenze e quelle per le autovetture e i buoni
taxi (d.l. n. 95/201; d.l. n. 101/2013).
Giova poi rammentare gli ulteriori interventi di restrizione
della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche anche locali,
previsti dalla legge n. 228/2012, aventi ad oggetto l’acquisto di
immobili ed i contratti di locazione passiva (art. 1 comma 138),
l’acquisto di mobili e arredi (articolo 1, comma 141), l’acquisto ed
il leasing di autovetture (articolo 1, comma 143); gli incarichi di
consulenza in materia informatica (articolo 1, comma 147).
In relazione alle ricadute sulla spesa corrente della componente
della spesa del personale, anche al fine del mantenimento degli
equilibri finanziari di parte corrente, questa Sezione richiama
inoltre gli enti ad una attenta osservanza dei vincoli di spesa ed
assunzionali imposti dalla normativa vigente per gli enti soggetti al
patto di stabilita’ e per gli enti minori, relativi ai rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e ai rapporti di lavoro flessibile,
chiaramente evidenziati nelle deliberazioni di questa Sezione n.
14/2011/SEZAUT/QMIG e n. 12/2012/SEZAUT/INPR ai cui contenuti si
rinvia (art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter nonche’ comma 562 della
legge n. 296/2006; articolo 76, comma 7, l d.l. n. 112/2008,
convertito dalla legge n. 133/2008; articolo 9, comma 28, d.l. n.
78/2010).
Una attenta verifica dovra’ poi essere effettuata sul rispetto di
detti vincoli in presenza di peculiari moduli organizzatori delle
amministrazioni locali – quali unioni di comuni, societa’
partecipate, istituzioni – posto che in dette circostanze si verifica
una necessaria ricaduta della spesa di personale di detti organismi
sulla corrispondente spesa dell’ente locale rischiando di accrescerne
l’incidenza sulla spesa corrente.
Sempre in materia di personale, appare necessario richiamare
l’attenzione degli enti locali sull’esigenza di effettuare una
verifica annuale della dotazione organica in relazione alle proprie
esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria anche al fine di
porre in essere una coerente programmazione degli eventuali
fabbisogni del personale. Cio’, tenendo in debita evidenza l’obbligo
di esperire le procedure di mobilita’ (volontaria, per
ricollocazione, obbligatoria) prima di attivare le procedure di
reclutamento (articoli 6, comma 1, ultimo periodo, 30, 33, 34 e
34-bis del d.lgs. n. 165/2001; articolo 2, commi 11, 12 e 13 del d.l.
n. 95/2012).
Con riferimento infine, agli oneri derivanti dal trattamento
accessorio dei dipendenti degli enti locali giova evidenziare che
nell’attesa della pubblicazione del decreto presidenziale in materia
di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti, restano in vigore, per il
2013, le disposizioni di contenimento dettate dall’art. 9, comma
2-bis, d.l. n. 78/2010, che ha disposto l’automatica riduzione dei
fondi destinati al trattamento accessorio in proporzione alla
diminuzione del personale in servizio.
In ogni caso, le risorse destinate alla contrattazione
integrativa, comprensive degli oneri connessi alle progressioni
orizzontali, non possono pertanto superare l’importo del 2010.
Al riguardo, nel rispetto del tetto di spesa, occorre far
riferimento alle risorse previste dalle disposizioni contrattuali
vigenti del comparto di riferimento senza vincoli specifici per le
singole voci. Si conferma, tuttavia, che gli eventuali incrementi
della quota variabile del fondo, avendo carattere occasionale ed
essendo soggetti a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi
ma devono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono stati
discrezionalmente previsti e alle condizioni indicate nel CCNL di
riferimento.
Quanto all’utilizzo delle risorse del fondo si richiama il comma
3-bis, dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale la
contrattazione integrativa deve assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici incentivando
l’impegno e la qualita’ della performance.
G) Continuita’ della gestione.
La programmazione e gestione 2013 in tutti i suoi aspetti di
criticita’ e anomalia gia’ evidenziati e’ peraltro inserita in un
ciclo gestionale che proviene dal passato e che guarda al futuro.
Particolare attenzione e’ necessario porre alle situazioni nelle
quali siano stati rilevati, nel rendiconto 2012 e negli esercizi
precedenti (considerando almeno un triennio): disavanzi della
gestione e/o di amministrazione; anticipazioni di cassa ripetute ed
eventualmente non restituite al termine dell’esercizio; utilizzo di
fondi vincolati per esigenze correnti non ricostituiti a fine
esercizio; entrate non ricorrenti destinate a dare copertura a spese
correnti consolidate e rigide; situazione debitoria arretrata per
debiti riferibili sia alle spese correnti, sia alle spese di
investimento; altri elementi che segnalino la presenza di una
criticita’ piu’ o meno grave degli equilibri finanziari
complessivamente valutati. Tale punto di partenza orienta la
vigilanza sulla gestione del 2013 che presenta tutte le incertezze e
anomalie evidenziate e deve guardare anche in termini tendenziali al
2014 e anni futuri. Sul quadro delineato incideranno nei prossimi
anni l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema
contabile e relativi principi, tra cui quello della competenza
finanziaria cosiddetta “potenziata” che dovrebbe evidenziare, tra
l’altro, la veritiera situazione dei residui attivi e passivi degli
enti locali e i correlati risultati d’esercizio e di amministrazione,
nonche’ l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della citata legge n.
243/2012.
Pertanto appare essenziale valutare come l’ente in carenza di
strumenti di programmazione e di bilancio nella fase di esercizio
provvisorio abbia programmato la propria gestione 2013 al fine di
superare le eventuali criticita’ gestionali gia’ accertate con
l’approvazione del rendiconto della gestione 2012.
H) Debiti fuori bilancio e passivita’ potenziali.
Va sottolineata l’esigenza di operare una ricognizione rigorosa e
puntuale delle situazioni debitorie fuori bilancio gia’ accertate e
in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell’art. 194
del TUEL; nonche’ delle eventuali situazioni debitorie gia’
riconosciute ma in attesa di finanziamento e delle passivita’
potenziali in corso di formazione. La mancanza di un bilancio
approvato e autorizzatorio, al riguardo, puo’ determinare il mancato
rispetto del principio di tempestivita’ nel riconoscimento del debito
e nella definizione della relativa copertura finanziaria.
Cio’ deve essere attentamente valutato sotto molteplici aspetti,
non ultimo quello che il ritardo nell’approvazione del bilancio e la
mancanza di operativita’ in esercizio provvisorio possano determinare
ritardi nella liquidazione delle somme dovute, con maturazione di
oneri impropri a carico della finanza pubblica.
Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l’incidenza
delle passivita’ potenziali possono richiedere scelte di
programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le
risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine puo’
essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passivita’
potenziali vincolando l’avanzo libero, se disponibile, o reperendo
risorse a carico del bilancio annuale.
La presenza di tale tipologia di debiti puo’ assumere una
particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione
2013 e degli anni futuri e cio’ deve essere valutato in sede di
controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono
sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente
fronte con le modalita’ previste dall’art. 193 del TUEL.
Appare utile sull’argomento rammentare due concetti del Principio
contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall’Osservatorio sulla
finanza e contabilita’ degli enti locali: “I principi generali
dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli
enti locali sia di evidenziare con tempestivita’ le passivita’
insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare
tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in
equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorita’ in
ordine alle spese gia’ deliberate per assicurare la copertura di
debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria
tempestivita’ nell’adozione dei provvedimenti necessari di
riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l’ufficio
competente deve operare un controllo concomitante e costante della
situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze
previste dall’ art. 193 del TUEL, che costituisce momento di
controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente
dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di
debiti fuori bilancio.
Il principio dell’economicita’ della gestione richiede che le
verifiche previste dall’art. 193 dell’ordinamento siano
immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e
penalita’ a carico dell’ente.”
Ai fini della valutazione in ordine ai debiti fuori bilancio e
alle passivita’ potenziali e’ altresi’ fondamentale realizzare un
accurato esame dei rapporti finanziari con le societa’ partecipate,
consorzi, istituzioni e, in generale, organismi gestionali esterni in
qualsiasi modo collegati con la finanza dell’ente locale, per
determinare se esistono situazioni di disavanzo da ripianare o
ricapitalizzazioni da operare – art. 194, comma 1, lettere b) e c)
del TUEL – o se vi siano andamenti della gestione di tali soggetti
esterni che possano condurre alla necessita’ di un intervento
finanziario da parte dell’ente locale. Si rammenta al riguardo che a
decorrere dall’esercizio finanziario 2012 gli enti locali sono tenuti
ad allegare al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le
societa’ partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione. L’ente, in caso di discordanze, adotta
senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma
4, d.l. n. 95/2012).

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