Rimborsi ai Comuni per lo stop all’Imu

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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 10 settembre 2013

Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri
per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di
tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell’anno
2013 dell’imposta municipale propria. (13A07502)
(GU n.217 del 16-9-2013)

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza pubblica

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85,
in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della
disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per
l’anno 2013, il versamento della prima rata dell’imposta municipale
propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n.
214, fissato al 16 giugno 2013, e’ sospeso per le categorie di
immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma
1;
Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30
settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso
all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per
l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35;
Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto
del Ministero dell’Interno il compito di determinare le modalita’ e i
termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero
il rimborso degli oneri per interessi per l’attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione
della prima rata dell’imposta municipale propria, fissata dalla
disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;
Visto l’articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto legge n.
54/2013 che recita: «L’applicazione delle disposizioni dei commi 2 e
3 e’ estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni
di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al
suo utilizzo da parte del singolo comune, all’incremento di
anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente
dell’unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione
dell’anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell’unione
nella misura pari alla quota dell’anticipazione richiesta da ciascuno
di essi».
Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di
mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto legge
entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata
dell’imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 e’
fissato al 16 settembre 2013;
Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno
2013 e’ stato approvato il modello di comunicazione da parte dei
comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16
settembre 2013 per l’attivazione della maggiori anticipazioni di
tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima
rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102, che ha abolito la prima rata IMU per l’anno 2013 per gli
immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21
maggio 2013 n. 54;
Ritenuto, a seguito dell’abolizione della prima rata IMU per l’anno
2013, che gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per
l’attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in
conseguenza della soppressione della prima rata dell’imposta
municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 (data della prima
rata dell’imposta municipale propria, fissata dalla disposizione
normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per
l’utilizzo dell’ulteriore incremento del limite massimo di ricorso
all’anticipazione di tesoreria);
Considerato che la copertura dell’onere derivante dall’applicazione
delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 54 del 2013, sara’ assicurata nel limite massimo delle
risorse stanziate per tale finalita’ e che qualora l’importo
complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso
verra’ disposto in proporzione ai fondi disponibili;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che
prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti,
l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Ritenuta, pertanto, la necessita’ di predisporre un nuovo modello
di certificazione, sostitutivo di quello approvato con decreto del
Ministero dell’Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione degli
oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 30
settembre 2013, per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di
tesoreria;

Decreta:

Art. 1

Modello di certificazione

1. E’ approvato il modello A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni
degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 30
settembre 2013 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di
tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima
rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che sostituisce quello
approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2013.
Art. 2

Modalita’ e termini di trasmissione

1. Per la validita’ della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio a pena di decadenza del 30 ottobre 2013, sono tenuti a
trasmettere la certificazione di cui all’articolo 1, esclusivamente
con modalita’ telematica, munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del
responsabile del servizio finanziario.
Art. 3

Istruzioni e specifiche

1. Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che
hanno sostenuto, dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, oneri per
interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria
dovute al mancato introito della prima rata IMU dell’anno 2013 per le
categorie di immobili indicate ai punti a), b) e c) del comma 1
dell’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 (sia
direttamente che indirettamente, in quanto componenti di una unione
di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’indicato articolo 1,
comma 3-bis, del decreto-legge 54/2013);
2. La certificazione dovra’ essere compilata con metodologia
informatica, avvalendosi dell’ apposito modello A del presente
decreto, che sara’ messo a disposizione dei comuni sul sito
istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale
esclusivamente dal 30 settembre 2013 al 30 ottobre 2013;
3. Il modello eventualmente trasmesso con modalita’ e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara’ ritenuto
valido ai fini del rimborso degli oneri per l’attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria;
4. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza del dato riportato nel modello gia’ trasmesso
telematicamente comporta la non validita’ dello stesso ai fini del
rimborso degli oneri per l’attivazione delle maggiori anticipazioni
di tesoreria in argomento;
5. E’ facolta’ dei comuni, che avessero necessita’ di rettificare i
dati gia’ trasmessi, trasmettere una nuova certificazione, da inviare
sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione
fissati dal precedente comma 2.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2013

Il direttore centrale: Verde

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