Contributo dei revisori dei conti degli enti locali

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MINISTERO INTERNO – Decreto 21 giugno 2013

Contributo al Ministero dell’interno da parte dei soggetti iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Art. 1
Termini e modalità di versamento del contributo

1. I soggetti iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti a versare al Ministero dell’interno un contributo annuo di 25 euro, entro il termine del 30 aprile di ogni anno.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il contributo di cui al comma 1 è versato, dai soggetti che risultano iscritti nell’elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere dal 1° marzo 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mediante versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Gli importi incassati saranno riversati, con cadenza mensile, all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione sul capitolo 2349, art. 25 «entrate di pertinenza del Ministero dell’interno».

Art. 2
Riassegnazione dei contributi incassati

1. Le entrate derivanti dai contributi di cui all’art. 1 sono riassegnate con le modalità prevista dalla normativa vigente in materia, quindi mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sui competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno relativi alle finalità indicate dall’art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.

Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 settembre 2013, n. 214.

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