Elenchi dei fornitori

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto l’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.190, concernenti l’istituzione presso le Prefetture – UfficioTerritoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori diservizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi diinfiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente arischio; Visto in particolare, l’art. 1, comma 56, della legge n. 190 del2012 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione esemplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutturee dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione dellemodalita’ per l’istituzione e l’aggiornamento dei predetti elenchi; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successivemodificazioni e integrazioni, recante “Codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13agosto 2010, n. 136″; Visto l’art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delleprovince di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigoil 20 e il 29 maggio 2012; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data18 ottobre 2011, concernente: “Interventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nelmese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezionecivile”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data18 ottobre 2011, concernente “Interventi connessi allo svolgimentodell’EXPO Milano 2015″; Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione esemplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutturee dei trasporti e dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita’ relativeall’istituzione e all’aggiornamento presso ciascuna Prefetturadell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dilavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operantinei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall’art. 1,commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche’ leattivita’ di verifica da svolgersi per l’accertamento dei requisitirichiesti per l’iscrizione nel medesimo elenco. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) “Banca dati nazionale unica”, la Banca dati nazionale unicadella documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) “Codice antimafia”, il decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni; c) “elenco”, l’elenco di fornitori, prestatori di servizi edesecutori di lavori di cui al comma 1; d) “impresa”, i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dilavori, di cui ai comma 1; e) “legge”, la legge 6 novembre 2012, n. 190; f) “Prefettura competente”, la Prefettura-Ufficio Territorialedel Governo della provincia dove l’impresa ha posto la propriaresidenza o sede legale o, se l’impresa e’ costituita all’estero, laPrefettura della provincia dove l’impresa ha una sede stabile aisensi dell’art. 2508 del codice civile, ovvero, se l’impresa e’costituita all’estero e non ha una sede stabile nel territorio delloStato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l’iscrizione. Art. 2 Istituzione dell’elenco e condizioni di iscrizione 1. L’elenco e’ unico ed e’ articolato in sezioni corrispondentialle attivita’ indicate dall’art. 1, comma 53, della legge e inquelle ulteriori eventualmente individuate con le modalita’ di cui alcomma 54 del predetto art. 1. 2. L’iscrizione negli elenchi e’ volontaria ed e’ soggetta alleseguenti condizioni: a) l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o didivieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia; b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosatendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, dicui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia. 3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cuiall’art. 5, l’iscrizione nell’elenco conserva efficacia per unperiodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa e’disposta. Art. 3 Procedimento di iscrizione 1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresaindividuale ovvero, se l’impresa e’ organizzata in forma di societa’,il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con lemodalita’ di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza allaPrefettura competente nella quale indica il settore o i settori diattivita’ per cui e’ richiesta l’iscrizione. 2. L’iscrizione e’ disposta dalla Prefettura competente all’esitodella consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa e’un soggetto ivi censito ed e’ possibile rilasciare immediatamentel’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1,del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento diiscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sulproprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 8. 3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unicarisulti che l’impresa non e’ tra i soggetti ivi censiti ovvero gliaccertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore aidodici mesi ovvero ancora emerga l’esistenza di taluna dellesituazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, delCodice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarieverifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all’art. 5,comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003. Nelcaso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previstedall’art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto diquanto stabilito dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,adotta il provvedimento di diniego dell’iscrizione, dandonecomunicazione all’interessato. Il diniego dell’iscrizione e’ altresi’comunicato ai soggetti di cui all’art. 91, comma 7-bis, del Codiceantimafia. Diversamente, la Prefettura competente procedeall’iscrizione dell’impresa. La Prefettura competente conclude ilrelativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalladata di ricevimento dell’istanza di iscrizione. Art. 4 Modalita’ di adempimento degli obblighi di comunicazione 1. Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 1, comma 55,della legge per la comunicazione alla Prefettura competente diqualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali,decorre dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativocontratto che determina tali modifiche. 2. L’impresa, organizzata in forma di societa’ di capitali quotatein mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltrealle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevantiindicate all’art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. 3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall’impresa, laPrefettura verifica la permanenza delle condizioni prescrittedall’art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazionedall’elenco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10-bis dellalegge n. 241 del 1990. 4. La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione di cuiall’art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazionedall’elenco, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 5. Art. 5 Aggiornamento periodico dell’elenco 1. L’impresa comunica, con le modalita’ di cui all’art. 3, allaPrefettura competente, almeno trenta giorni prima della data discadenza della validita’ dell’iscrizione, l’interesse a permanerenell’elenco. L’impresa puo’ richiedere di permanere nell’elenco ancheper settori di attivita’ ulteriori o diversi per i quali essa e’iscritta. 2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizionipreviste per l’iscrizione secondo le modalita’ stabilite dall’art. 3. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefetturacompetente puo’ procedere, in qualsiasi momento, anche a campione,alla verifica delle condizioni richieste per la permanenzanell’elenco. In ogni caso in cui venga accertata l’insussistenzadelle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nelrispetto di quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge n. 241 del1990, la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazioneall’impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertatoil mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.1, comma 55, della legge. Art. 6 Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica 1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dalregolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 99, comma1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca datinazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti didiniego di iscrizione e di cancellazione dall’elenco adottati neiconfronti delle imprese. Art. 7 Equipollenza dell’iscrizione nell’elenco 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge, l’informazioneantimafia non e’ richiesta nei confronti delle imprese iscrittenell’elenco per l’esercizio delle attivita’ per cui e’ stata dispostal’iscrizione. 2. I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafiaverificano l’iscrizione nell’elenco attraverso i siti istituzionalidelle Prefetture competenti di cui all’art. 8. Art. 8 Pubblicazione dell’elenco 1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale,nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’art. 9, comma1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco per ilquale e’ competente, curandone il costante aggiornamento, nonche’l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla qualepossono essere inoltrate le istanze di iscrizione. 2. Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, nella sezione”Amministrazione ‘trasparente”, sono pubblicati gli indirizzi dellecaselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicatealle finalita’ indicate al comma 1. 3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dellagiustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppoeconomico, sentita l’Autorita’ per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalita’per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca datinazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 6-bis del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in relazione alledisposizioni previste dall’art. 7, comma 2, del presente decreto. Art. 9 Norme finali e transitorie 1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata allaPrefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, l’impresa iscritta in uno deglielenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavorinon soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti sullabase di disposizioni previgenti, e’ inserita d’ufficio, per lasezione corrispondente, nell’elenco istituito presso la stessaPrefettura. 2. L’iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validita’ per ilperiodo residuo di efficacia dell’iscrizione gia’ conseguita. 3. La Prefettura a cui e’ stata presentata l’istanza di iscrizionein uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti sulla base delledisposizioni previgenti alla legge, trasmette d’ufficio a quellacompetente la documentazione in proprio possesso ai fini dellaconclusione dei procedimenti di iscrizione in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto. E’ fatto salvo il caso in cuisia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse di cui alcomma 1. 4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 5-bis del decreto-legge6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province interessatedagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mantengono la loroefficacia limitatamente agli ulteriori settori di attivita’,individuati, secondo le modalita’ stabilite dal comma 2, letterah-bis), del medesimo articolo. 5. Fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica, lePrefetture competenti effettuano le verifiche di cui all’art. 4utilizzando i collegamenti informatici o telematici indicatidall’art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia. Art. 10 Abrogazioni ed entrata in vigore 1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata invigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione ildecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre2011, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto-legge 28agosto 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24giugno 2009, n. 77 e il decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell’art. 3-quinquies,comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimogiorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico dello Stato. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi dicontrollo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.
Roma, 18 aprile 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell’interno Cancellieri
Il Ministro della giustizia Severino
Il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Passera
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2013
Registro n. 6, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 143

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