Autorizzazione unica ambientale

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)
(GU n.124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42)
Vigente al: 29-5-2013 Capo I

Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 5;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull’inquinamento acustico;
Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive,
ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011,
n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,
recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare,
l’articolo 2;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011,
recante misure per l’attuazione dello sportello unico per le
attivita’ produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 22 novembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 29 novembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari competenti, che l’autorizzazione unica
ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo
di validita’ massimo previsto per le autorizzazioni da questa
sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in
linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui
all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle
categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro
delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche’ agli impianti non
soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai
progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA)
laddove la normativa statale e regionale disponga che il
provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri
atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato
dallo sportello unico per le attivita’ produttive, che sostituisce
gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale di cui all’articolo 3;
b) autorita’ competente: la Provincia o la diversa autorita’
indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del
rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica
ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del
procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita’
produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione
motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa
vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione
unica ambientale;
d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e
che e’ responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP): l’unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita’ produttiva, che fornisce
una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
f) modifica: ogni variazione al progetto, gia’ autorizzato,
realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa
produrre effetti sull’ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata
sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli
atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia
ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.
Capo II

Autorizzazione unica ambientale

Art. 3

Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli
impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della
normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o
all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi
nell’autorizzazione unica ambientale.
3. E’ fatta comunque salva la facolta’ dei gestori degli impianti
di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita’ soggette solo a comunicazione, ovvero ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica
ambientale puo’ essere richiesta solo dopo che l’autorita’ competente
a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i
relativi progetti.
5. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce le modalita’ per lo svolgimento
delle attivita’ di autocontrollo, ove previste, individuate
dall’autorita’ competente tenendo conto della dimensione dell’impresa
e del settore di attivita’. In caso di scarichi contenenti sostanze
pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti
delle attivita’ di autocontrollo all’autorita’ competente, la quale
puo’ procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative
qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato
dall’attivita’ e dall’impianto e’ tale da renderlo necessario. Tale
aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.
6. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Art. 4

Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale
corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre
attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative
agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, e’ presentata al SUAP che la trasmette
immediatamente, in modalita’ telematica all’autorita’ competente e ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica,
in accordo con l’autorita’ competente, la correttezza formale. Nella
domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e
autorizzazione di cui all’articolo 3, per i quali si chiede il
rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonche’ le
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora l’autorita’ competente riscontri che e’ necessario
integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e
in modalita’ telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed
il termine per il deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in
assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente
presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai
sensi del comma 2, si applica l’articolo 2, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la
documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorita’
competente, l’istanza e’ archiviata, fatta salva la facolta’ per il
gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita’ della
documentazione da presentare; in tal caso, il termine e’ sospeso per
il tempo della proroga.
4. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e’ fissata in
un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorita’ competente
adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP
che, rilascia il titolo. Resta ferma la facolta’ di indire la
conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza
di servizi e’ sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e
di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o
l’aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1
e 2, del presente regolamento compresi nell’autorizzazione unica
ambientale.
5. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli
abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del
procedimento e’ superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto
previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della domanda, la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In
tale caso, l’autorita’ competente adotta l’autorizzazione unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi
dell’articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della
domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata
di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non
intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti
di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione
delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l’autorita’
competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche
nell’ambito della conferenza di servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione
unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo
o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3,
commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa
documentazione all’autorita’ competente che, ove previsto, convoca la
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. L’autorita’ competente adotta il provvedimento
e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
8. L’autorita’ competente trasmette, in modalita’ telematica, ogni
comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del
medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e
sull’iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto dall’articolo 6 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5

Rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il
titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia
all’autorita’ competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1.
2. E’ consentito far riferimento alla documentazione eventualmente
gia’ in possesso dell’autorita’ competente nel caso in cui le
condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute,
siano rimaste immutate.
3. L’autorita’ competente si esprime sulla domanda di rinnovo
secondo la procedura prevista dall’articolo 4.
4. Per le attivita’ e gli impianti per cui le istanze di rinnovo
sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more
dell’adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa
previsione contenuta nella specifica normativa di settore,
l’esercizio dell’attivita’ o dell’impianto puo’ continuare sulla base
della precedente autorizzazione.
5. L’autorita’ competente puo’ comunque imporre il rinnovo
dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita’ ambientale
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di
settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali
lo esigono.
Art. 6

Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attivita’ o
dell’impianto ne da’ comunicazione all’autorita’ competente e, salvo
quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest’ultima non si
esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo’ procedere
all’esecuzione della modifica. L’autorita’ competente provvede, ove
necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale
aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale
presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 4.
3. L’autorita’ competente, se ritiene che la modifica comunicata ai
sensi del comma 1 e’ una modifica sostanziale, nei trenta giorni
successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 4 e la modifica comunicata non puo’ essere
eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle
norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non
sostanziali per le quali non vi e’ l’obbligo di effettuare la
comunicazione di cui al comma 1.
Capo III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7

Autorizzazioni di carattere generale

1. E’ fatta salva la facolta’ del gestore di aderire tramite il
SUAP, ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere
generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica,
l’adesione all’autorita’ competente.
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli
impianti e le attivita’ di cui alla parte II dell’allegato IV alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle
more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale
previste dall’articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo
da parte dell’autorita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera o),
i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a
tale autorita’ o ad altra autorita’ da questa delegata la propria
adesione alle autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al
presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione
sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorita’ di cui
all’articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato,
quelle riportate nell’Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino
alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui
all’Allegato I.
Capo IV

Disposizioni attuative

Art. 8

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento sono posti a carico dell’interessato le spese e i diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle
misure ivi stabilite. Possono essere, altresi’, previsti diritti di
istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente
periodo, non puo’ comunque eccedere quella complessivamente posta a
carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti
sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.
Art. 9

Monitoraggio

1. I Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le
associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio
almeno annuali sull’attuazione del presente regolamento volte a
verificare, tra l’altro, il numero delle domande presentate al SUAP,
i tempi impiegati per l’istruttoria, per l’invio telematico della
documentazione agli enti competenti e per il rilascio
dell’autorizzazione unica ambientale, nonche’ il rispetto dei tempi
previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le
amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al
momento dell’avvio dei procedimenti stessi.
2. L’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta alla
scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’
adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di
autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione del decreto di cui
al primo periodo, le domande per l’ottenimento dell’autorizzazione
unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1.
Art. 11

Poteri sostitutivi e abrogazioni

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei
procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l’articolo
2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri
sostitutivi gia’ attribuiti al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui
all’articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell’esercizio degli
stabilimenti di cui all’articolo 281, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto
responsabile dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, comma
9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le
modalita’ e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del
medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti di cui
all’articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti,
l’esercizio degli stessi puo’ essere proseguito fino alla scadenza
del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui
all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 269, comma 3, il quarto periodo e’ abrogato;
b) nell’articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono
abrogati;
c) nell’articolo 281:
1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro
i termini previsti l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia
stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269» sono
abrogate;
2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro
i termini previsti l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia
stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269» sono
abrogate;
3) al comma 4 il secondo periodo e’ abrogato;
4) il comma 8 e’ abrogato;
5) il comma 11 e’ abrogato.
Art. 12

Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 4, foglio n. 168

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