T.A.R. Sentenza n. 1296 del 10/05/2001

Un ritardo reiterato nella comunicazione dei dati richiesti, oltre i termini prorogati, equivale ad una omissione, specie se il termine prorogato si rivela improcrastinabile, perché i dati ricevuti successivamente sarebbero risultati inutili per i fini cui dovevano servire. RelatedPost Corte Costituzionale Sentenza n. 53 del 18/02/2011 T.A.R. Sentenza n. 285 del 12/05/2011 Riduzione delle risorse […]

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