T.A.R. Sentenza n. 1296 del 10/05/2001
Un ritardo reiterato nella comunicazione dei dati richiesti, oltre i termini prorogati, equivale ad una omissione, specie se il termine prorogato si rivela improcrastinabile, perché i dati ricevuti successivamente sarebbero risultati inutili per i fini cui dovevano servire. RelatedPost Corte Costituzionale Sentenza n. 53 del 18/02/2011 T.A.R. Sentenza n. 285 del 12/05/2011 Riduzione delle risorse […]
Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!