T.A.R. Sentenza n. 2855 del 30/07/2004
Dalla lettura dellart. 23, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non si evince che, in ipotesi di licitazione privata semplificata, lAmministrazione debba necessariamente limitare linvio degli inviti alle ditte interessate confinandolo nel numero massimo di trenta aspiranti, visto che la disposizione soprachiamata reca letteralmente lespressione &almeno trenta concorrenti&. Tale indicazione […]
Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!