T.A.R. Sentenza n. 6877 del 30/12/2010
La definizione di organismo di diritto pubblico (..) si rinviene nel comma 26 del medesimo art. 3 [D. Lgs. 163/2006], secondo cui è tale: qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo […]
Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!